Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6235 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. II, 15/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 15/03/2010), n.6235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.E. (OMISSIS), N.F. (OMISSIS),

N.M. (OMISSIS), N.I. (OMISSIS),

N.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RADICE BENEDETTO;

– ricorrenti –

contro

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLA 7, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato UCCELLATORE ANTONINO

giusta procura speciale per Notaio ISOLA Nunzio, del 21/05/1998 rep.

34440;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 968/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;

udito l’Avvocato RADICE Benedetto, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4/11/1991 L.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania L.C. chiedendo pronunciarsi sentenza dichiarativa della servitu’ di veduta dalla terrazza della propria casa sita in (OMISSIS), sul fondo limitrofo della convenuta; in via subordinata chiedeva dichiararne l’avvenuto acquisto per usucapione; l’attrice chiedeva altresi’ condannarsi la convenuta al ripristino della originaria condizione del muro di prospetto dello stesso edificio e della canna fumaria modificati dalla L.C., che se ne era appropriata, incorporandoli nella costruzione di un nuovo edificio, e condannarsi la L.C. alla rimozione delle cause di umidita’ dalla stessa provocate.

La convenuta si costituiva in giudizio eccependo che la servitu’ di veduta riguardava soltanto una parte della terrazza, che era stata successivamente ampliata, in tempo tale da non consentirne l’acquisto per usucapione; in via riconvenzionale la L.C. chiedeva condannarsi la L.R. alla eliminazione della ulteriore servitu’ di veduta, nonche’ a porre a distanza legale la cassetta per il contatore dell’acqua, il serbatoio ed i relativi tubi addossati al muro di confine.

Il Tribunale adito con sentenza del 14/4/1999 accoglieva la domanda attrice di riconoscimento della servitu’ di veduta, condannava la L.C. alla rimozione dei ganci e dei ferri infissi nei muri di proprieta’ della L.R., rigettava le altre domande attrici, ed accoglieva la domanda riconvenzionale condannando la L. R. a porre alla distanza prevista dall’art. 889 c.c. la cassetta, la vasca di raccolta delle acque e la relativa tubazione.

Proposta impugnazione da parte della L.C. cui resisteva la L.R. proponendo altresi’ appello incidentale, la Corte di Appello di Catania con sentenza del 18/10/2003, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la L.R. ad eliminare la nuova servitu’ di veduta che veniva esercitata dalla terrazza della casa della stessa sita in (OMISSIS), sul fondo limitrofo dell’appellante principale, elevando a due metri il muro parapetto, per la lunghezza di metri 4,40, nella parte descritta come ampliamento dalla c.t.u., e ha rigettato le altre domande riconvenzionali formulate dalla L.C..

Per la cassazione di tale sentenza N.E., N.F., N.M., N.I. e N.N. hanno proposto un ricorso basato su di un unico motivo cui la L.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre verificare la legittimazione processuale del ricorrenti, i quali invero sulla base della sentenza impugnata non risultano aver partecipato al giudizio di appello.

Orbene dall’esame degli atti processuali e’ emerso che costoro (definiti nel controricorso aventi causa della L.C.) si erano costituiti nel giudizio di appello quali eredi legittimi dell’appellante deceduta il (OMISSIS) depositando certificato di morte di quest’ultima e denuncia di successione (vedi verbale di udienza del 27/9/2001) nonche’ comparsa di costituzione.

Accertata quindi positivamente la legittimazione processuale degli attuali ricorrenti, si rileva che essi con l’unico motivo formulato, denunciando violazione dell’art. 889 c.c. e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata che, nell’accogliere l’appello incidentale proposto dalla L.R., ha osservato che l’art. 17 bis del Regolamento Edilizio del Comune di (OMISSIS), dove era situato l’immobile per cui e’ causa, consentiva la collocazione di tubi d’acqua e loro diramazioni in prossimita’ o a ridosso del confine, purche’ fossero costruiti in maniera da non arrecare danno alla proprieta’ confinante, ed ha evidenziato, sulla scorta della relazione redatta dal C.T.U., che i tubi apposti dalla L. R. a ridosso del confine non accusavano perdite.

I ricorrenti evidenziano l’erroneita’ di tale assunto in quanto in contrasto con il principio della rigidita’ delle fonti del diritto e basato sul presupposto che un regolamento edilizio possa derogare l’art. 889 c.c. che, stabilendo almeno in un metro la distanza dal confine per i tubi d’acqua e loro diramazioni, pone una presunzione assoluta di dannosita’ della condotta d’acqua in caso di distanza inferiore a quella legale; pertanto, laddove la norma citata fa salve le disposizioni dei regolamenti legali, intende prevedere l’eventualita’ di una maggiore distanza dal confine sancita da tali regolamenti.

La censura e’ fondata.

La sentenza impugnata, nel ritenere legittima la deroga all’art. 889 c.c., comma 2, prevista dall’art. 17 bis del Regolamento Edilizio di (OMISSIS), che consente la collocazione di tubi d’acqua e loro diramazioni in prossimita’ o a ridosso del confine qualora si accerti l’insussistenza di danni per la proprieta’ confinante, non ha considerato che la suddetta disposizione codicistica, nel prevedere per i tubi d’acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosita’ per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria (Cass. 5/4/1997 n. 2964; Cass. 2/2/2009 n. 2558); ne consegue logicamente che l’art. 889 c.c., comma 3, nel prevedere che “sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”, deve essere necessariamente interpretato nel senso che tale normativa puo’ prevedere per i tubi d’acqua una distanza dal confine maggiore di quella minima di un metro per meglio prevenire e scongiurare quei pericoli di pregiudizio per il fondo del vicino che possono derivare dalle suddette infiltrazioni, e non certamente una distanza minore, come nella specie stabilito dal Regolamento Edilizio di (OMISSIS).

Pertanto in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla luce del principio di diritto sopra enunciato nonche’ per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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