Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6235 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22754/2012 R.G. proposto da:

Flowers Pub Sas di C.T. & C, C.R.,

C.M., C.T. e P.P., rappresentati e difesi

dall’Avv. Raimondo Fulcheri, con domicilio eletto presso l’Avv.

Marina Milli in Roma via Marianna Dionigi 29, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 60/06/11, depositata il 28 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

Flowers Pub Sas di C.T. & C, nonchè i soci C.R., C.M., C.T. e P.P. impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti per Iva ed Irpef (Irpeg per la società) per l’anno 2001 per aver incassato, con riguardo al rapporto di affitto d’azienda con i sigg.ri M.E. e D.B.S., importi eccedenti quanto pattuito in contratto senza emettere la relativa fattura.

L’impugnazione era era rigettata dalla CTP di Biella. La sentenza, riuniti i gravami, era confermata dal giudice d’appello.

I contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 41 bis, per aver la CTR ritenuto validamente utilizzabili, ai fini della prova, le dichiarazioni di terzi, mentre, in relazione al carattere parziale dell’accertamento, non era utilizzabile la prova indiziaria essendo necessaria la prova diretta.

1.1. Il motivo è infondato.

L’accertamento parziale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 41 bis, è, infatti, uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, sicchè non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, ma una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e fondarsi su elementi presuntivi ed indiziari (v. Cass. n. 25989 del 10/12/2014; Cass. n. 21984 del 28/10/2015; Cass. n. 2633 del 10/02/2016, per la quale “il presupposto dell’accertamento parziale non è quello del notevole grado di certezza degli elementi segnalati… ma esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni dall’Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi”; da ultimo v. Cass. n. 28681 del 07/11/2019).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 42 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto validamente motivato l’avviso di accertamento con riferimento al verbale della Guardia di Finanza.

2.1. Il motivo è infondato ed ai limiti dell’inammissibile.

In disparte la carenza di autosufficienza, non avendo i ricorrenti riprodotto l’avviso di accertamento la cui motivazione è contestata, correttamente la CTR ha ritenuto congrua la motivazione dell’avviso che richiamava il pvc della Guardia di Finanza, ove erano contenute le dichiarazioni di terzi che avvaloravano la sussistenza di introiti non dichiarati (per una fattispecie esattamente in termini v. Cass. n. 3566 del 19/10/2009).

Va rilevato, inoltre, che le dichiarazioni rese da terzi non incontrano il limite del divieto di prova testimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7 e, sul piano probatorio, assumono valenza indiziaria (v. Cass. n. 29757 del 19/11/2018) e come tali sono state apprezzate dal giudice d’appello.

La CTR, infatti, accanto a tali risultanze, ha considerato la mancata produzione della contabilità in relazione all’asserita causale del versamento (in sè, dunque, neppure contestato) a titolo di cauzione, giustificazione invece rimasta priva di ogni riscontro.

La censura, dunque, mira, in realtà, ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito, in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione carente su un fatto decisivo del giudizio per aver ritenuto la dazione di un denaro ad un socio riferibile alla società.

3.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica contestazione della motivazione, che neppure attinge all’accertamento di merito operato dalla CTR sullo svolgimento in via di fatto delle funzioni di amministratore della società da parte del socio C.R., cui erano state consegnate le maggiori somme.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Flowers Pub Sas di C.T. & C, nonchè i soci C.R., C.M., C.T. e P.P. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA