Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6234 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22109-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

195, presso lo studio dell’avvocato MARA PARPAGLIONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN

(R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO), che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO TESTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1926/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/01/2018 R.G.N. 806/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2022 dal Consigliere Dott.ssa PONTERIO CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAI – Radiotelevisione Italia s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di C.G., di riconoscimento del diritto all’inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. applicato, in conseguenza dello svolgimento delle mansioni superiori di “organizzatore di produzione”, e di condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha accertato che la C. aveva svolto attività, (astrattamente) assimilabile a quella del livello invocato, in modo saltuario, in quanto solo la produzione delle minifiction per “Italia 2” (dal 2007 al 2010) e dei programmi “Easy Driver2” e “Paesaggi Itineranti” (nel 2012) era avvenuta in assenza del direttore di produzione; negli stessi anni la predetta era stata organizzatore di produzione in molti altri programmi ma con un minor grado di autonomia, data la presenza di un direttore di produzione. Ha aggiunto che, comunque, “le produzioni avvenivano secondo piani di produzione predefiniti, a cui l’organizzatore di produzione doveva attenersi, e nel rispetto di un budget di spesa, il che induce ad escludere che la lavoratrice godesse di quella autonomia operativa, decisionale e di iniziativa richiesta per l’inquadramento nell’invocato terzo livello”. Ha precisato che le figure inquadrabili nel terzo e nel quarto livello contrattuale si differenziassero in base al grado di autonomia e che solo per il livello più elevato fossero richieste capacità ideative, creative e innovative, che la parte appellata, nel caso di specie, non aveva neanche allegato e provato, pur essendovi tenuta, risultando il coordinamento di piccole troupe, come quelle impiegate per la produzione delle minifiction e dei programmi sopra indicati, sussumibile nel “coordinamento dell’attività di altri lavoratori”, di cui alla declaratoria del quarto livello.

3. Avverso tale sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del c.c.n.l. RAI, anche con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c..

6. Si censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’attività di organizzatore di produzione svolta in presenza di un direttore di produzione comporti un grado di autonomia ridimensionato, in tal modo affermando implicitamente che l’organizzatore di produzione di terzo livello sia alternativo al direttore di produzione, là dove quest’ultimo, inquadrato nel primo o nel secondo livello, secondo le declaratorie contrattuali, rappresenta invece il superiore gerarchico del primo. Si assume che una corretta interpretazione delle norme contrattuali avrebbe dovuto condurre a riconoscere lo svolgimento di mansioni corrispondenti al terzo livello, non solo per le minifiction ma anche per le altre produzioni, in cui la ricorrente aveva agito come vicedirettore, coadiuvando il direttore e sostituendolo in caso di assenza.

7. Sotto altro profilo, è dedotta la violazione dell’art. 2103 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non prevalente lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello, sebbene la ricorrente avesse specificamente allegato nel ricorso introduttivo i periodi di attività dedicati alle minifiction e quelli per le altre produzioni.

8. Con il secondo motivo si addebita alla sentenza l’erronea ricognizione della fattispecie concreta con conseguente insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai fatti controversi e decisivi relativi alla ritenuta mancata deduzione e allegazione delle capacità ideative, creative e innovative della ricorrente.

9. Si assume che nel ricorso introduttivo della lite era stata fornita puntuale descrizione delle mansioni svolte dalla C., aventi le caratteristiche richieste dalla declaratoria contrattuale rivendicata, e che tali caratteristiche erano state confermate dai testimoni escussi.

10. Il ricorso non può trovare accoglimento.

11. La prima censura oggetto del primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con il complessivo contenuto della motivazione adottata dai giudici di appello.

12. La sentenza impugnata contiene non solo l’affermazione, censurata dalla ricorrente, secondo cui l’attività svolta (saltuariamente) attraverso le minifiction e gli altri programmi sopra indicati, in assenza di un direttore, era l’unica assimilabile a quella propria del terzo livello; ma anche l’accertamento in fatto che “le produzioni avvenivano secondo piani di produzione predefiniti, a cui l’organizzatore di produzione doveva attenersi,

e nel rispetto di un budget di spesa, il che induce ad escludere che la lavoratrice godesse di quella autonomia operativa, decisionale e di iniziativa richiesta per l’inquadramento nell’invocato terzo livello” (pag. 3) e che “il coordinamento di piccole troupe (come avvenuto nelle produzioni delle minifiction e dei programmi “Easy Driver” e “Paesaggi Itineranti) è sussumibile nel -coordinamento dell’attività di altri lavoratori, previsto nella declaratoria del quarto livello”.

13. La decisione d’appello ha escluso i presupposti per l’inquadramento delle mansioni svolte dalla ricorrente nel terzo livello contrattuale, non solo in ragione del carattere saltuario dell’attività svolta in assenza del direttore di produzione ma, a monte e radicalmente, per la ritenuta assenza del requisito di “elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa” nella complessiva attività della appellata, che provvedeva al coordinamento (non di un reparto o settore, come previsto dalla declaratoria di terzo livello ma) dell’attività di altri lavoratori, come proprio del quarto livello.

14. Le censure in esame, in quanto non considerano la complessa ratio decidendi della decisione impugnata e, specificamente l’espletato accertamento in fatto sulla carenza dei requisiti caratteristici della declaratoria contrattuale rivendicata dalla lavoratrice, risultano inammissibili.

15. Da tale statuizione discende l’inammissibilità anche della censura di violazione dell’art. 2013 c.c., formulata sul rilievo che i giudici di appello avrebbero errato nel giudicare saltuaria e non prevalente l’attività di produzione delle minifiction. Una volta che, anche lo svolgimento in concreto di quest’ultima attività è stato ricondotto alle mansioni di quarto livello, perde rilevanza il carattere saltuario o prevalente della stessa.

16. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, la cui rubrica e il cui contenuto sono espressamente costruiti attorno alla accusa di “erronea ricognizione della fattispecie concreta”, che costituisce vizio pacificamente non deducibile in sede di legittimità, al pari della insufficienza della motivazione, ed estraneo anche al perimetro segnato dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014); né si ravvisano, alla luce delle argomentazioni come sopra riportate, gli estremi della motivazione omessa o meramente apparente.

17. Per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

18. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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