Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6233 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. II, 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. in proprio e quale legale rappresentante pro

tempore COOP LATTE 2005 SCARL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVALAGGIO CATIA;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SCHIENA RAFFAELA, VIVONE PIO DARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2004 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il

22/06/2004;

udito l’Avvocato COGLITORE, con delega dell’Avvocato MANZI Andrea,

difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CONTICIANI Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TEDESCHINI Federico, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Latte 2005 e R.G. proponevano al Tribunale di Crema opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, con cui la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva comminato ai ricorrenti la sanzione pecuniaria di Euro 20.000 per avere violato l’obbligo di consentire al funzionario incaricato del controllo della produzione lattiera di esaminare la contabilita’ e la documentazione commerciale relativa al periodo 1999/2000 ai sensi e secondo le modalita’ di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 8, comma 3.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza dep. il 22 giugno 2004 il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dai ricorrenti.

Secondo il primo giudice dal verbale di accertamento risultava provata la contestata violazione, tenuto conto che l’obbligo di consentire l’esame della contabilita’ e della documentazione commerciale non era venuto meno con l’entrata in vigore del regolamento CEE n. 1392/01 che trova applicazione a decorrere dalla campagna casearia 2001/2002 e non aveva effetti retroattivi in assenza di espressa previsione.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la Cooperativa Latte 2005 e R.G. affidato a tre motivi cui la Regione Lombardia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla resistente che ne ha dedotto la tardivita’ perche’ notificato oltre il termine breve, sulla premessa che la sentenza era stata notificata presso la sede della Cooperativa presso la quale i procuratori costituiti in primo grado avevano eletto domicilio.

Deve escludersi che la notificazione della sentenza impugnata, ritualmente depositata in atti, sia idonea a fare decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. entro il quale deve essere proposta l’impugnazione posto che, secondo quanto risulta dalla relata, la notificazione e’ stata effettuata agli opponenti e non ai procuratori costituiti nel giudizio di merito ai quali doveva essere notificato, seppure nel domicilio eletto presso la predetta societa’ Cooperativa.

L’impugnazione, proposta nel termine nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., e’ tempestiva.

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata laddove, nel ritenere la violazione dell’obbligo di consentire l’esame della contabilita’ e della documentazione relativa all’annata 1999/2000 cosi’ come risultante dal processo verbale di accertamento e contestazione in atti, non aveva indicato perche’ tale obbligo non sarebbe stato adempiuto; dal contenuto del verbale si sarebbe dovuto comprendere che il R. non si era rifiutato di esibire i documenti richiesti ma aveva rilevato l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal relativo controllo: in ogni caso l’Amministrazione aveva avuto la possibilita’ di visionare la documentazione relativa all’annata 1999/200 in occasione dei precedenti controlli.

Il motivo e’ infondato La sentenza ha verificato che la societa’ non aveva consentito l’esame della documentazione in oggetto in base alle risultanze del verbale di accertamento che, avendo ad oggetto fatti e dichiarazioni avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e da questi attestati, e’ munito di fede privilegiata fino a querela di falso:

d’altra parte, l’interpretazione dei fatti e delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta avvenuti o rese in sua presenza, rientra, al pari degli altri apprezzamenti di fatto, nell’indagine riservata al giudice di merito che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimita’.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 12, par. 2, reg. Ce 1392/01 e dell’art. 1, reg. Cee n. 3950/92, censurano la sentenza laddove aveva rigettato l’eccezione di decadenza dell’Amministrazione dal diritto di effettuare il controllo, benche’ l’accertamento fosse stato effettuato nel novembre 2002 dopo l’entrata in vigore il 1 aprile 2002 del reg. Ce n. 1392/01 che aveva contestualmente limitato il potere di eseguire il controllo a 21 mesi dalla fine di ciascun periodo, ed aveva espressamente abrogato l’art. 7 del reg. Cee n. 536/93, che aveva fissato in precedenza il termine di tre anni per l’effettuazione dei controlli, e benche’ l’istituto della decadenza per la sua natura processuale fosse di immediata applicazione, essendo irrilevante – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante – che il controllo avesse ad oggetto la contabilita’ di annate pregresse. In relazione alla modifica dell’art. 1 del regolamento CEE n. 3950/92, il regolamento CEE n. 1256/99 non aveva eliminato i periodi precedenti ma si era limitato a prorogare l’efficacia del regolamento medesimo di altri 8 periodi: infatti, la disciplina prevista dal regolamento CEE n. 3950/02 aveva continuato ad avere vigore e non era stata abrogata dal regolamento CEE n. 1256/99. Il motivo va disatteso.

Occorre considerare che il reg. Ce n. 1392/2001 – che nel preambolo si e’ richiamato all’opportunita’, onde garantire il corretto funzionamento del regime del prelievo supplementare nel settore del latte, di “precisare il termine e il numero dei controlli necessari per consentire la verifica, entro un termine preciso del rispetto del regime da parte di tutti gli attori” – con il riferimento contenuto nell’art. 12, comma 2, alla conclusione dei controlli per ciascuno dei periodi di cui all’art. 1, reg. Cee n. 3950/92 entro 21 mesi dalla loro fine, abbia fatto richiamo al periodo 1999/2000, che si concludeva il 31 marzo 2000, giacche’ i periodi menzionati in detto art. 1, seguito della sostituzione del suo comma 1 per effetto dell’art. 1, reg. Ce n. 1256/99, iniziavano il 1 aprile 2000. D’altra parte, e’ infondato il richiamo all’immediata applicazione della decadenza in ragione della natura processuale del relativo termine, atteso che l’istituto della decadenza ha natura sostanziale e, in ogni caso, non tollera di per se’ per effetto di una operativita’ immediata una applicazione retroattiva, non potendo configurarsi un’ipotesi di estinzione di un diritto o di un potere per il mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale esso deve essere esercitato (cfr.: Corte cost, sent. 10 maggio 2005, n. 191) od ipotizzarsi, in mancanza di una specifica previsione normativa, che le aspettative sul termine del suo esercizio possano essere limitate da una norma sopravvenuta disciplinante nuove fattispecie. Questione nuova in sede di legittimita’ e, in ogni caso, priva di decisi vita, e’ quella relativa all’abrogazione del reg. Cee n. 536/93 – il cui art. 7, lett. c) ed f), sanciva l’obbligo dei produttori e degli acquirenti di tenere per almeno tre anni a disposizione dell’autorita’ competente sia la contabilita’ del magazzino che i documenti commerciali necessari al controllo di detta contabilita’ – da parte dell’art. 16 Reg. Ce. n. 1392/2001, giacche’ essendo state le disposizioni, che non facevano peraltro esplicitamente derivare da tale obbligo alcun limite temporale al potere di accertamento delle violazioni, parimenti riprodotte nell’art. 14, commi 3 e 5, del reg.

Ce n. 1392/2001, nessuna soluzione di continuita’ si e’ verificata nel tempo relativamente al dovere di conservazione dei documenti gravanti sui produttori e sugli acquirenti ( Cass. 20737/08).

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la carenza di motivazione della decisione sulla richiesta di riduzione della sanzione.

Il motivo e’ fondato, posto che la decisione impugnata non ha in alcun modo esaminato la richiesta di riduzione della sanzione formulata dagli opponenti. Pertanto, la sentenza va cassata in relazione al terzo motivo con rinvio, anche per le spese relative alla presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese relative alla presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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