Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6233 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14212/2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via

Fermi, n. 3, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Lufrano, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2251/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il cittadino (OMISSIS) E.F. ha impugnato, dinnanzi la Corte di Appello di Catania, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme dii protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono state le seguenti.

Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, la Corte di appello ha evidenziato la mancanza di una specifica censura avverso il rigetto di tale forma di protezione da parte del giudice di primo grado, atteso che nell’atto di appello vi è solo un vago riferimento al diritto alla protezione internazionale, poi specificata e meglio argomentata nella protezione sussidiaria.

In merito alla protezione sussidiaria, il giudice di appello ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente in forza delle vistose incongruenze rilevate. In ogni caso, a prescindere dal difetto di attendibilità del ricorrente, egli nulla ha dichiarato in ordine alla possibilità di subire una condanna a morte o forme di tortura e di trattamenti inumani e degradanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) stante la natura meramente privata delle ragioni determinanti la fuga dalla (OMISSIS). Con riguardo alla diversa ipotesi di danno grave di cui all’art. art. 14 cit., lett. C la Corte ha escluso, sulla base dell’acquisizione e della consultazione dei reports Amnesty International (biennio 2015/2016 e 2017/2018), che la parte meridionale della (OMISSIS), nella quale è ricompresa la zona specifica di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa tale da legittimare la concessione della protezione sussidiaria.

Da ultimo, il giudice di appello ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari considerato che il richiedente non presenta alcuna ragione oggettiva e soggettiva di vulnerabilità e che il Paese di origine dello stesso non vive una situazione di emergenza umanitaria tale da pregiudicare il libero esercizio dei diritti umani fondamentali.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Nel primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14. La motivazione del provvedimento impugnato si presenta del tutto apparente con riferimento al diniego della protezione sussidiaria ex lett. c), poichè la Corte di appello ha omesso di rilevare la nullità determinata dal giudice di primo grado il quale, indicando il Gambia e non la (OMISSIS) come Paese di origine del richiedente, ha svolto un’istruttoria inadeguata al caso specifico. Tale mancanza non può ritenersi sanata dalla consultazione, da parte del giudice di secondo grado, di COI aggiornate sulla (OMISSIS), dal momento che queste si riferiscono al (OMISSIS) e non all'(OMISSIS), cosicchè l’esercizio dei poteri officiosi ha avuto ad oggetto una zona diversa da quella di effettiva provenienza del ricorrente (l'(OMISSIS)) ed ha condotto la Corte di appello a conclusione errate. Invero, come si evince dal report EASO del novembre 2018, anche la zona meridionale della (OMISSIS) è interessata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa.

Il motivo non può ritenersi fondato per le ragioni che seguono.

In primo luogo si rileva che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, la Corte di appello si è pronunciata sulla censura relativa all’erronea individuazione da parte del Tribunale del Paese di origine del ricorrente, ritenendo tuttavia che il riferimento allo Stato del Gambia, peraltro presente in una sola frase, integrasse un mero errore materiale e che, in quanto tale, non fosse sufficiente ad invalidare la decisione di primo grado, adeguatamente motivata sulla base di COI inerenti allo Stato di provenienza indicato dal ricorrente, la (OMISSIS), e non al diverso Stato del Gambia.

Secondariamente, le fonti allegate dalla difesa nel presente ricorso non possono essere esaminate da questa Corte in quanto risalenti al novembre 2018 e, dunque, successive alla pronuncia del provvedimento impugnato (ottobre 2018). Ne consegue, a rigore di logica, l’impossibilità di censurare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per mezzo dell’allegazioni di fonti che il giudice del merito, pur volendo, non poteva consultare poichè pubblicate in un momento successivo alla pronuncia impugnata.

In relazione alla discrasia geografica, non può condividersi quanto prospettato dalla difesa posto che gli accertamenti condotti dalla Corte di appello hanno interessato tutta la zona meridionale della (OMISSIS) ed, in modo specifico, la zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)), la quale viene menzionata espressamente nel provvedimento impugnato (si veda pag. 4, terza riga). Precisamente, il giudice del merito ha escluso che l'(OMISSIS) sia caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata dal momento che le COI poste alla base della decisione, aggiornate al biennio 2017/2018, evidenziano che l’attività terroristica da parte del gruppo armato islamista (OMISSIS) interessa esclusivamente gli Stati nord orientali della (OMISSIS), non quelli del Sud, di cui fanno parte sia il (OMISSIS) che l'(OMISSIS). In conclusione, la circostanza che il provvedimento impugnato abbia fatto riferimento specifico al (OMISSIS), con il solo scopo di escludere una situazione di violenza generalizzata e diffusa nell’intera parte meridionale della (OMISSIS), non inficia la correttezza delle ricerche effettuate, poichè queste hanno riguardato in modo specifico anche la zona di provenienza del ricorrente, avendo dunque il giudice esercitato correttamente i propri poteri officiosi nel pieno rispetto del paradigma normativo.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte di appello negato il riconoscimento della protezione umanitaria come conseguenza automatica del rigetto delle protezioni maggiori, senza condurre alcun accertamento circa le condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine. Di fatti, la protezione umanitaria può essere concessa anche in presenza di situazioni che non rientrano nelle ipotesi legittimanti il riconoscimento delle protezioni maggiori, potendo la condizione di vulnerabilità del richiedente conseguire ad un contesto socio-politico del Paese di origine fortemente instabile e privo dei beni di prima necessità. Ipotesi, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie.

Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità. Il diniego della protezione umanitaria è stato adeguatamente motivato con riferimento tanto alla mancata allegazione di una causa di vulnerabilità da parte del ricorrente, quanto alla circostanza che in (OMISSIS) non si riscontra una situazione di violazione sistematica dei diritti umani. Per contro, la difesa si è limitata a contestare genericamente un deficit istruttorio con riferimento al contesto di privazione dell’esercizio delle libertà democratiche presente in (OMISSIS), venendo meno al dovere di allegare, produrre o dedurre gli elementi e la documentazione necessari a motivare la sussistenza di una determinata causa di vulnerabilità (si veda Cass., Sez. III, n. 22528/2020).

Ciò determina il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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