Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6233 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22488/2011 R.G. proposto da:

La Baitella Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fischioni,

presso quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma via della

Giuliana n. 32, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 96/22/10, depositata il 16 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

che:

La società La Baitella Srl si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare, in uno con l’istanza del 18 settembre 2017, il pagamento integrale, in unica soluzione, di quanto dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Nel giudizio, rinviato a nuovo ruolo per la compiuta definizione della procedura, non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione.

Ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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