Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6232 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24920-2019 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO
PELLICO 2 INT A/7, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CRIMI,
che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo;
– ricorrente-
contro
CZ.LU.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ORESTE TOMMASINI N. 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PROTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO MARIO FASULO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2141/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
FIECCONI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il procuratore legale dei ricorrenti ha ritualmente depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita e accettato dalla controparte, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c., u.c..
Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis,.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022