Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6231 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23623-2020 proposto da:
D.D., S.S., domiciliati presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,
rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore fallimentare pro
tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIA NATALINA MAIRATE;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 928/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 17/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
FIECCONI FRANCESCA.
Fatto
RILEVATO
che:
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il procuratore legale dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del 27/12/20121, depositato il 29/12/2021, sottoscritto dal medesimo e dai propri assistiti e accettato dalla controparte il 30/12/2021, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c., u.c..
Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022