Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6231 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23623-2020 proposto da:

D.D., S.S., domiciliati presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore fallimentare pro

tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIA NATALINA MAIRATE;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 928/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FIECCONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il procuratore legale dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione del 27/12/20121, depositato il 29/12/2021, sottoscritto dal medesimo e dai propri assistiti e accettato dalla controparte il 30/12/2021, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali.

Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391 c.p.c., u.c..

Neppure è dovuto il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1, in applicazione del consolidato orientamento che ne esclude la debenza in caso di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass. Civ. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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