Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6231 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12515/2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Jesi (AN), C.so Matteotti n.

69/b, presso lo studio dell’Avv. Paolo Cognini che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2741/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il cittadino (OMISSIS) A.S. ha impugnato, dinnanzi la Corte di Appello di Ancona, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono le seguenti.

In via preliminare, la Corte ha rilevato un difetto di credibilità della storia narrata dal richiedente. Nello specifico, quest’ultimo ha affermato che il padre morì a causa di un attacco alla scuola dove lavorava come guardia, perpetrato da alcuni (OMISSIS). Il richiedente, avvertito dell’accaduto e recatosi sul luogo, riconobbe tra i (OMISSIS) un suo compaesano e lo denunciò ai militari, i quali, nei giorni seguenti, al fine di ottenere maggiori informazioni, lo arrestarono e picchiarono. Da quel momento i (OMISSIS) si sarebbero vendicati distruggendo la sua abitazione e sequestrando il fratello, cosicchè egli sarebbe stato costretto a nascondersi fuori dal villaggio e, successivamente, a lasciare definitivamente il (OMISSIS).

La Corte di Appello ha rilevato contraddizioni interne con riferimento alle violenze subite dai militari. Non si vede perchè questi ultimi avrebbero dovuto torturare il ricorrente quando ha spontaneamente fornito informazioni.

In secondo luogo, ha messo in dubbio la zona di provenienza dello stesso, posto che il certificato di residenza prodotto in giudizio risulta privo di timbro che ne accerti l’autenticità ed il nome della scuola (“(OMISSIS)”) che si legge nella fotografia allegata agli atti è privo di specificità, riferendosi generalmente ad una scuola statale primaria senza richiami ad un luogo preciso. Inoltre, il fatto che il richiedente abbia svolto l’audizione in lingua pashtu non è stato ritenuto dirimente ai fini della prova dell’effettiva provenienza dalla zona indicata, dal momento che tale lingua è parlata in tutto l'(OMISSIS), da circa il 35% della popolazione. Analogamente, anche i riferimenti geografici non sono stati qualificati elemento di prova sufficiente.

In ragione di quanto esposto, la Corte di Appello ha concluso nel senso che il deficit di attendibilità della zona di provenienza del ricorrente osta alla possibilità di esaminare le condizioni di sicurezza del (OMISSIS) poichè non tutte le regioni presentano una situazione di estrema pericolosità. Pertanto, ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria.

In merito al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Giudice di Appello ha rilevato che non sono state sufficientemente allegate condizioni di vulnerabilità specifiche. Di fatti, il richiedente ha dichiarato che in (OMISSIS) sono ancora presenti la madre ed i fratelli. Con riguardo alla condizione oggettiva del Paese di origine, il difetto di credibilità del richiedente, come sopra affermato, impedisce di esaminare la situazione di sicurezza della presunta zona di provenienza. Da ultimo, il rapporto di lavoro documentato dalla parte non è risultato idoneo, dal punto di vista economico, a provare un percorso di integrazione sociale in Italia e garantirli una prospettiva di vita libera e dignitosa, trattandosi di rapporto a tempo determinato (20 giorni), con contratti già scaduti e per una retribuzione complessiva irrisoria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso Bi lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 9, comma 2, art. 10, art. 13, comma 1 bis, art. 14 e art. 27, comma 1 bis, per avere la Corte di Appello interpretato erroneamente le ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ritenendo che possano trovare applicazione solamente nel caso in cui le violenze indicate siano riferibili al campo istituzionale, promanando da un potere amministrativo o giudiziario costituito. Depongono in senso contrario le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e 6 le quali prevedono espressamente che i responsabili del danno grave possano essere soggetti non statuali e che, in tal caso, la protezione sussidiaria debba essere concessa se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato, non possano o non vogliano fornire protezione al richiedente.

Nel secondo motivo di ricorso 9i censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia del contesto di violenza generalizzata ed indiscriminata caratterizzante il Paese di origine del richiedente che la Corte di Appello ha omesso di accertare a causa del difetto di credibilità circa la effettiva provenienza. Nell’atto di appello, la parte ha prodotto rilevante documentazione fotografica e certificativa che è stata svalorizzata poichè non rispondente ai criteri formali previsti dal diritto interno per le certificazioni amministrative (mancanza del timbro di autenticità). Il Giudice del merito non ha valutato la credibilità del ricorrente alla stregua dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 norma che impone all’ente deputato all’accertamento di esaminare la domanda di protezione con un approccio cooperativo e non inquisitorio, nonchè di valorizzare gli sforzi compiuti dal richiedente nel circostanziare la domanda e nel fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. Di conseguenza, sulla base della erronea valutazione negativa di credibilità del ricorrente, è stato omesso in toto l’accertamento del contesto di violenza indiscriminata presente nella zona di provenienza del ricorrente ed indicato da quest’ultimo nel corso del procedimento.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che la difesa ha esaminato congiuntamente poichè inerenti al diniego della protezione umanitaria, si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 8, art. 9, comma 12, art. 13, comma 1 bis, nonchè l’omesso esame della documentazione lavorativa prodotta. Il ricorrente ha prodotto contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con l’Ulisse s.r.l., società subappaltatrice della Fincantieri di Ancona, i quali sono sempre stati prorogati dal 10/10/2017. Egli non ha potuto ottenere un contratto a tempo indeterminato a causa del mancato possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Tuttavia, nonostante la tipologia contrattuale a tempo determinato, il rapporto lavorativo instaurato si presenta stabile, atteso che i vari contratti sono stati stipulati con il medesimo datore di lavoro e che sono stati sempre prorogati. Il provvedimento impugnato ha però ritenuto mancante un serio percorso di integrazione in Italia a causa della retribuzione economica irrisoria percepita. Quanto affermato risulta non veritiero dal momento che alle buste paga prodotte emerge una retribuzione di Euro 641, importo superiore a quello dell’assegno sociale, generalmente assunto a parametro di riferimento per valutare l’adeguatezza dei mezzi economici di sostentamento. Da tali carenze istruttorie è altresì derivata la totale mancanza di una valutazione comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e quella nella quale si verrebbe a trovare in caso di rimpatrio nel Paese di origine.

Il primo ed il secondo motivo sono fondati per le ragioni che seguono.

Il rilievo probatorio dell’audizione, del tutto centrale nei giudizi di protezione internazionale, richiede che la valutazione di credibilità sia fondata sui criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed, in particolare, che sia il frutto di una valutazione complessiva delle dichiarazioni e dello sforzo collaborativo del ricorrente. Essa non può fondarsi sulla selezione di elementi isolati ed atomistici, senza porli in correlazione con l’intero racconto (Cass., Sez. I, n. 24575/2020; cass., Sez. I, n. 14674/2020 e Cass., Sez. I, n. 11925/2020).

Precisamente, l’art. 3 cit. prevede che l’esame della domanda debba svolgersi in cooperazione con il richiedente e riguardare tutti gli elementi della stessa. Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri ove il richiedente abbia ottemperato al proprio dovere di collaborazione, fornendo tutta la documentazione in suo possesso e circostanziando al meglio la domanda. Analogamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice è tenuto a svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda ed a valutare le risultanze istruttorie in modo complessivo, verificando la loro coerenza e pertinenza con la vicenda narrata in sede di audizione (Cass., Sez. I, n. 13944/2020; Cass., Sez. I, n. 23891/2020). La Corte d’Appello non ha fatto buon governo di questi principi perchè ha selezionato alcuni rilievi formali relativi alla documentazione prodotta, ancorchè intrinsecamente coerente con la narrazione svolta, fondando la propria valutazione negativa sulla mancanza di conformità formale rispetto ai nostri parametri legali interni relativi ai documenti prodotti, e non invece rispetto a quelli del Paese di origine del ricorrente ed ha, in contrasto con i criteri indicati dall’art. 3, devalorizzato circostanze quali la coerenza geografica e linguistica del racconto, senza tuttavia censurare specificamente la intrinseca incoerenza del racconto. Il procedimento di valutazione della credibilità è stato sostanzialmente inverso rispetto al parametro normativo. Non c’è stata una valutazione di credibilità intrinseca della vicenda narrata ed, a tale mancanza, si è sostituito l’esame, meramente estrinseco, dei riscontri probatori documentali i quali, seppur intrinsecamente coerenti con la vicenda, sono stati valutati secondo canoni formalistici tratti dal nostro sistema interno di validazione dei documenti ed infine, sempre in mancanza di una valutazione di coerenza interna, si è esclusa la rilevanza di elementi di fatto fortemente indizianti sulla provenienza. In conclusione la valutazione di credibilità, necessaria al fine di scrutinare la sussistenza di una delle ipotesi di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), (c.d. protezioni individualizzate), non si è fondata sui parametri indicati dall’art. 3 e, tantomeno, ha tenuto conto dell’adempimento da parte del ricorrente, del dovere di collaborazione nell’istruttoria della domanda.

In merito all’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), questa Corte ha più volte affermato che la valutazione di inattendibilità del ricorrente non osta all’accertamento dei presupposti della protezione sussidiaria, salvo che la mancanza di attendibilità riguardi le affermazioni circa lo Stato o la regione di provenienza, come ritenuto nel caso di specie dalla Corte di Appello, le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento (Cass., Sez. I, n. 13940/2020; Cass., Sez. I, n. 16122/2020; Cass., Sez. III, n. 8819/2020). Dunque, la censura inerente al mancato esperimento dei poteri officiosi con riferimento all’accertamento della situazione attuale del Paese di origine del ricorrente, ed alla conseguente violazione dell’art. 14, lett. c), è anch’essa manifestamente fondata.

Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.

Ciò determina l’accoglimento del primo e del secondo motivo, l’assorbimento del terzo e del quarto, nonchè la Cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbe il terzo ed il quarto. Cassa il provvedimento impugnato e rinvìa alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA