Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6230 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. II, 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1588/2005 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

LLOYD ADRIATICO SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.

P.R. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DISO Corrado;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1072/2003 del GIUDICE DI PACE di TRIESTE,

depositata il 26/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Trieste ha annullato l’ordinanza ingiunzione con cui il locale ufficio dell’Agenzia delle entrate aveva irrogato una sanzione pecuniaria alla s.p.a. Lloyd Adriatico, per aver conferito nell’anno 1999 incarichi professionali di consulenze e consulti come medico fiduciario alla Dott. B.D., dipendente dell’INAIL, priva dell’autorizzazione dello stesso istituto a svolgerli, nonchè per aver omesso di comunicare i compensi elargiti. L’opposizione formulata dalla società è stata accolta, essendosi ritenuto che la successione delle norme e dei provvedimenti amministrativi disciplinanti la materia aveva ingenerato una situazione di ignoranza incolpevole, da parte della s.p.a. Lloyd Adriatico, circa l’illiceità dei fatti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. La s.p.a. Lloyd Adriatico si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è inconferente, poichè vi si contesta la fondatezza della tesi, sostenuta nel giudizio a quo dalla s.p.a.

Lloyd Adriatico, secondo cui ai medici dipendenti dell’INAIL, nel periodo di cui si tratta, non era inibito l’espletamento dì incarichi professionali di natura privata, in mancanza di autorizzazione dell’istituto: assunto che con la sentenza impugnata è stato disatteso dal Giudice di pace, il quale, proprio nel presupposto della vigenza di quel divieto, ha ritenuto che fosse stato ignorato per un errore scusabile.

A questa ratio decidendi, che costituisce il fondamento effettivo posto a base della pronuncia di accoglimento dell’opposizione, si riferisce il secondo motivo di ricorso: si sostiene che le deliberazioni, con le quali l’INAIL fino al 1999 aveva interpretato la normativa in materia nel senso di escludere la necessità dell’autorizzazione, erano rivolte ai medici dipendenti e soltanto per loro potevano aver dato luogo a una situazione di buona fede, non anche per la s.p.a. Lloyd Adriatico, alla quale ingiustificatamente il Giudice di pace ha ritenuto applicabile la scusante.

Neppure questa censura può essere accolta.

Destinatari del precetto di cui è stata accertata la violazione era la s.p.a. Loyd Adriatico, che si è avvalsa dell’opera della Dott. B.D., priva dell’autorizzazione dell’istituto da cui dipendeva. E’ appunto per la società che quindi poteva operare, essendosene riconosciute sussistenti le condizioni, l’esonero da responsabilità, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. 26 ottobre 2004 n. 20776) è ravvisabile in caso di errore scusabile indotto dalle assicurazioni fornite dalla pubblica amministrazione circa la liceità di un comportamento.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione delle incertezze interpretative cui ha dato luogo il susseguirsi delle disposizioni legislative e regolamentari che hanno disciplinato la materia di cui si tratta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

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