Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6230 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12443/2019 proposto da: P e

O.E., elettivamente domiciliato in Jesi (AN), C.so Matteotti

n. 69/b, presso lo studio dell’Avv. Paolo Cognini, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2036/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il cittadino (OMISSIS) O.E. ha impugnato dinnanzi la Corte di Appello di Ancona l’ordinanza con la quale il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono state le seguenti.

In primis, la Corte di Appello ha ritenuto non credibile la storia dall’appellante, posto che non vi è prova che il richiedente sia (OMISSIS) e non risulta plausibile che egli abbia svolto il ruolo di guidatore di pullman nel (OMISSIS), avendo all’epoca dei fatti solamente 14 anni. Di fatti, risulta inverosimile che un giovane di 14 anni sia in grado di guidare un pullman. Dunque, la narrazione si presenta come il frutto di un sentito dire, malamente adattato alle esigenze della parte che non ha dedotto altri motivi a sostegno della sua domanda. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la motivazione reale della migrazione sia di natura economica, la quale non consente la concessione della protezione richiesta.

Alla luce di queste considerazioni il giudice del merito ha respinto sia le protezioni maggiori che la protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero intimato.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato con riferimento al giudizio negativo di credibilità del racconto del ricorrente, il quale, nell’atto di appello, ha allegato e prodotto i riscontri documentali della appartenenza al (OMISSIS) (tessera di iscrizione), nonchè ha indicato alla Corte di Appello un contesto di forte instabilità sociopolitica della (OMISSIS). Al contrario, nel provvedimento impugnato non è rinvenibile alcun riferimento alle deduzioni difensive, avendo la Corte di Appello fondato il proprio giudizio di non genuinità del narrato esclusivamente sui dubbi nutriti con riguardo alla nazionalità effettiva del ricorrente ed al fatto che non sarebbe credibile il ruolo di autista di pullman rivestito dal richiedente quando aveva 14 anni. In realtà, il giudice di appello sarebbe incorso in un errore di calcolo, poichè il ricorrente è nato in data (OMISSIS) e la vicenda narrata risale al 20/04/2014, pertanto, all’epoca dei fatti quest’ultimo aveva 24 anni e non 14.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1 bis e art. 27, comma 1 bis. La valutazione di credibilità non è stata condotta e motivata alla stregua dei parametri valutativi di cui all’art. 3 cit., non avendo la Corte di Appello vagliato in alcun modo le ragioni di diritto e di fatto introdotte con il ricorso in sede di merito. In secondo luogo, con riferimento al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa Corte si è limitata a negare tale forma di protezione senza motivare nulla al riguardo, venendo meno al dovere di verificare la sussistenza dei relativi presupposti, anche nel caso in cui non siano stati dedotti motivi diversi e specifici rispetto a quelli posti a fondamento della richiesta delle protezioni maggiori.

Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Come risulta dal provvedimento impugnato, la Corte di Appello ha posto a fondamento del giudizio negativo di credibilità del ricorrente una duplice circostanza: la mancanza di prove in ordine alla effettiva provenienza del ricorrente dalla (OMISSIS) e l’impossibilità per il ricorrente di rivestire il ruolo di guidatore di pullman all’età di 14 anni. Con riferimento alla prima circostanza, il giudice del merito ha affermato apoditticamente di nutrire dubbi circa la reale provenienza del ricorrente, senza specificare le ragioni poste a fondamento di tali dubbi. La motivazione sul punto si presenta del tutto apparente, non potendosi evincere dal provvedimento impugnato l’iter logico-giuridico seguito, risultando così preclusa la possibilità di comprendere l’iter logico giuridico che ha condotto alla valutazione finale. In merito all’età del ricorrente all’epoca dei fatti narrati, la Corte di Appello è incorsa in un errore di calcolo dal momento che il Sig. O. aveva 24 anni e non 14. Precisamente, egli è nato l'(OMISSIS) e, come si evince dalla ricostruzione della storia personale riportata nell’atto di appello, il 20/04/2014, giorno in cui è avvenuto lo scontro con la polizia che, secondo la sua narrazione ne avrebbe successivamente determinato l’espatrio, aveva un’età anagrafica idonea per svolgere il ruolo di autista per il (OMISSIS).

In conclusione, la valutazione effettuata dal giudice del merito in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, è in parte fondata su una motivazione inesistente ed in parte su un travisamento palese delle prove cosicchè il relativo giudizio risulta privo della conclusione razionale (Cass., Sez. I, n. 13944/2020).

Il secondo motivo è assorbito.

Ciò determina l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo, nonchè la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ed assorbe il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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