Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6230 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26854-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 262/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/20.20 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale eseguita a carico di Z.R. esercente l’attività di commercio di motocicli e loro accessori, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso, per l’anno di imposta 2002, con il quale contestava alla contribuente di aver dichiarato una percentuale di ricarico sul costo del venduto pari al 10,79%, mentre invece, tenuto conto delle rimanenze iniziali e finali nonchè del valore degli acquisti e del costo del venduto, il ricarico medio ponderato risultava essere del 34,59%. La ditta, inoltre risultava avere illegittimamente applicato il regime del margine in relazione a n. 3 fatture ricevute dalla Società Europrix Auto di Barcellona per l’acquisto di n. 13 autovetture usate; risultavano, altresì, portati in deduzione costi indeducibili.

La contribuente impugnava l’atto impositivo che veniva annullato dalla CTP di Brindisi.

Proponeva appello l’ufficio e la CTR della Puglia, con sentenza n. 262.23.13 depositata il di 11.10.2013 lo rigettava sul presupposto che l’avviso di accertamento opposto mancava “del tutto della indicazione degli indefettibili estremi di legge in forza dei quali l’ufficio ha proceduto all’accertamento della avanzata pretesa tributaria”. In particolare, secondo la CTR, non veniva spiegato se l’accertamento attingeva la propria fonte nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 o nell’art. 39, comma II o ancora nello stesso decreto, art. 39, comma 1, lett. d).

Avvero la sentenza della CTR l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’intimata non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto sussistente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento con riferimento alla ripresa fiscale dell’Iva in relazione al regime del margine e alla errata contabilizzazione della fattura.

La censura è fondata.

La CTR ha ritenuto che l’avviso opposto mancava della indicazione degli estremi di legge in forza dei quali l’ufficio ha proceduto all’accertamento della pretesa tributaria in quanto anche il processo verbale non spiegava se l’accertamento e le risultanze cui esso era pervenuto attingessero la loro legittimità nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma I, ovvero nell’art. 39, comma II o ancora nello stesso D.P.R., art. 39, comma II, lett d), senza avvedersi che la ripresa fiscale dell’Iva era motivata dall’operato acquisto di “n. 13 autovetture usate del fornitore estero, il quale è risultato avere effettuato esclusivamente operazioni in regime di Iva intracomunitaria….” e che “le fatture non erano state annotate nel registro di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23 o 24, così come previsto dalla normativa del D.L. n. 331 del 1993”.

Il rilievo fiscale riguarda, dunque, in tale parte, la corretta applicazione del margine e la corretta registrazione a fini Iva delle fatture e non ha nulla a che vedere con la ricostruzione indiretta del reddito.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la CTR fondato la propria decisione sulla mancata indicazione di riferimenti normativi espressi, con specifico riguardo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione del principio iura novit curia.

4.Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per avere la CTR fondato la propria decisone relativa alla carenza di motivazione dell’atto impugnato sul rilievo che l’Ufficio non aveva indicato la tipologia di accertamento, precisando se nella fattispecie era stato applicato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 o comma 2.

5. Con il quinto motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e dei principi di ermeneutica degli atti amministrativi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

Questa Corte ha più volte affermato che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’avviso di accertamento non deve contenere anche l’indicazione delle specifiche disposizioni di legge che si assumono violate, in quanto il preciso collegamento che la predetta norma pone tra la motivazione ed i precetti normativi che legittimano il ricorso all’azione accertatrice in rettifica o d’ufficio, sta a significare soltanto che nell’avviso deve risultare evidenziato il procedimento di determinazione del reddito o del maggior reddito accertato e che, pertanto, risulti espressa una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, secondo la valutazione tecnico-giuridica ed il metodo di rilevazione adoperato dall’ufficio. Ed infatti, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere l’esatta pretesa della Finanza, individuata nel suo petitum e nella causa petendi e, conseguenzialmente, di difendersi senza che sia necessaria la specificazione di tutti gli elementi probatori che la l’Ufficio potrà produrre nel corso del giudizio (Cass. 4307/1992; Cass.1209/2000). Deve quindi essere escluso ogni formalismo nell’indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, e di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purchè siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento. In altri termini, dalla motivazione dell’avviso deve emergere una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio (Cass. 3039/2018).

Nella specie dall’avviso di accertamento, riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza, si legge che i verbalizzanti “nel corso di una verifica fiscale a carattere parziale condotta nei confronti della citata ditta, dall’esame della documentazione esibita e reperita hanno constatato diverse irregolarità che hanno poi influito nella determinazione del reddito di impresa; gli stessi hanno proceduto alla ricostruzione indiretta dei ricavi operando nel contempo un riscontro delle movimentazioni finanziarie”. Nell’avviso è stato, poi, chiaramente evidenziato il procedimento di determinazione del maggior reddito accertato.

Dalla lettura dell’avviso risulta chiaro che l’ufficio ha seguito il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma uno, lett. d), avendo effettuato un riscontro degli elementi indicati dalla contribuente nella dichiarazione modello unico 2003, salvo poi prescinderne in parte ricorrendo al presunzioni per la rideterminazione dei redditi di impresa e del volume di affari a fini IVA.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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