Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 623 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. I, 15/01/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 15/01/2020), n.623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18874/2018 proposto da:

N.M., nato in (OMISSIS), e N.R., nata negli

(OMISSIS), quest’ultima in proprio e quale genitore esercente la

potestà sui minori N.A., nata in (OMISSIS), e

N.M.A., nato in (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’avvocato Sabina Della Putta;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 28/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – N.R., cittadina (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento la richiedente propose ricorso al Tribunale di Trieste. Il Tribunale adito dispose la riunione del procedimento n. 151/18 avente ad oggetto l’istanza proposta dalla detta richiedente a quello n. 150/18 avente ad oggetto analoga richiesta presentata dal di lei marito N.M.; successivamente, con decreto del 28/04/2018, confermò il provvedimento della Commissione territoriale, rigettando il solo ricorso di N.R..

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso N.R. sulla base di sei motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4), si deduce la nullità del decreto impugnato, per avere il Tribunale omesso di provvedere nei confronti di tutti i ricorrenti dei due procedimenti riuniti: il proc. n. 150/2018 relativo a N.M. e il proc. n. 151/2018 relativo a N.R., quest’ultima anche per conto dei figli minori N.A. e N.M.A..

Il motivo è fondato.

Il Tribunale, nella premessa del decreto impugnato, ha disposto la riunione del procedimento n. 151/2018 a quello n. 150/2018; tuttavia, ha poi trattato il procedimento riunito come se fosse relativo alla posizione di un solo richiedente, senza esaminare la posizione degli altri famigliari e senza provvedere in ordine alle loro domande.

Sul punto, va rilevato che nella motivazione del decreto si parla di un ricorrente uomo peraltro mai nominato (a p. 2 si parla della “moglie del ricorrente”), mentre il dispositivo riguarda la sola N.R., che è la ricorrente donna. E’ evidente, quindi, che la motivazione del decreto non appare coerente col dispositivo e che il Tribunale non ha pronunciato su tutti i ricorsi.

Stante la palese violazione dell’art. 112 c.p.c., oltre all’evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, che provvederà nuovamente sulle domande di protezione internazionale oggetto dei procedimenti riuniti.

Gli altri motivi restano assorbiti.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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