Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6229 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12326/2019 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Roma, c/o CANCELLERIA CORTE

DI CASSAZIONE difeso dall’avv. GIUSEPPE LUFRANO, che lo rappresenta

e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 536/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 4/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il cittadino (OMISSIS) J.B. ha impugnato, dinnanzi la Corte di Appello di Bari, l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono state le seguenti.

In via preliminare la Corte di Appello ha ritenuto non attendibile il racconto del richiedente perchè poco dettagliato e privo tanto di coerenza interna, quanto di coerenza esterna, atteso che le informazioni acquisite sul (OMISSIS) depongono in senso contrario a quanto dichiarato. In assenza di un racconto credibile, è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Con riferimento alla protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. C, dalle COI consultate emerge che il (OMISSIS) non sia caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata, posto che ivi è garantito ad ogni cittadino il diritto di professare e praticare la propria religione, nonchè l’uguaglianza di fronte alla legge, senza discriminazioni di sorta (EASO del 6/11/2018).

Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dal momento che il ricorrente non ha allegato alcuna situazione di fatto credibile che possa indurre a ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa trovarsi in una situazione di particolare vulnerabilità, idonea a compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali.

Avverso il provvedimento della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere la Corte di Appello negato la protezione sussidiaria senza aver preventivamente accertato la situazione socio-politica attuale del (OMISSIS), per mezzo di informazioni precise ed aggiornate che dovevano obbligatoriamente essere acquisite dal giudice in ottemperanza del dovere di cooperazione istruttoria. Invero, il (OMISSIS) è teatro di disordini ed attentati legati all’attività degli integralisti islamici (sito della Farnesina di aprile 2019).

La censura è inammissibile poichè la Corte di Appello ha esercitato i propri poteri officiosi, verificando la situazione attuale del (OMISSIS) alla luce del rapporto EASO del 6/11/2018. Contrariamente, la difesa ha contestato tale accertamento per mezzo dell’allegazione di fonti temporalmente successive al provvedimento impugnato (sito della Farnesina aggiornato al mese di aprile 2019), che il giudice del merito, pur volendo, non poteva prendere in considerazione.

Nel secondo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, posto che la Corte ha negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base della constatata inattendibilità del richiedente, senza procedere ad uno scrutinio specifico delle condizioni di vulnerabilità cui la parte sarebbe esposta in caso di rimpatrio. Il diniego della protezione umanitaria non può discendere automaticamente dal rigetto delle protezioni maggiori.

La censura non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità. La Corte di Appello ha negato la protezione umanitaria per difetto di allegazione, da parte del ricorrente, di una condizione di vulnerabilità idonea a compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Per contro, la difesa non ha dedotto di aver allegato fatti incidenti sull’accertamento di determinate cause di vulnerabilità, rimanendo, conseguentemente, sul piano della rappresentazione generica ed astratta dei requisiti della protezione umanitaria. (Cass. 22528/2020).

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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