Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6229 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23972-2013 proposto da:

MONDOCARTA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIADOTTO GRONCHI

13, presso lo studio dell’avvocato MARIA PERSICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LIVIO PERSICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, PRIMA DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 74/52/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della Commissione Provinciale di Napoli che, decidendo sul ricorso avverso l’avviso di accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP relativamente all’anno di imposta 2004, emesso a seguito dell’applicazione degli studi di settore, aveva accolto il ricorso della contribuente.

rideterminato i maggiori ricavi in misura pari al 60%, elevando la percentuale del 47% applicata dalla contribuente e riducendo quella dell’80% rideterminata dall’Ufficio.

I giudici di appello rilevavano che l’Ufficio aveva correttamente operato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ma non aveva, tuttavia, tenuto conto degli studi di settore evoluti più favorevoli al contribuente sulla base dei quali era stata, peraltro, formulata, in sede di contraddittorio endoprocedimentale una proposta di adesione di maggiori ricavi per complessivi Euro 58.463,00 respinta dalla contribuente. In tale misura rideterminavano i maggiori ricavi.

Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce che la CTR aveva omesso ogni motivazione sulle argomentazioni svolte per rappresentare la inverosimiglianza degli elementi evidenziati dall’ufficio a giustificazione dell’applicazione sic et simpliciter degli studi di settore.

La censura non è fondata.

2. Questa Corte ha chiarito che con l’accertamento analitico-induttivo l’Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; sicchè essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile (Cass. n. 28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).

II vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 30822 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; n. 15489 del 2007); in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciarle con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza però che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n. 11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997).

Quanto alla dedotta mancata considerazione da parte della CTR di altri elementi indicati dal contribuente, già in sede di contraddittorio, affinchè sia rilevabile, in sede di legittimità, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo quest’ultimo essere, a tal fine, autosufficiente (Cass. n. 3183 del 2.4.99; da ultimo, Cass. n. 25257 del 2017); il che, nella specie, non risulta, non avendo il ricorrente indicato in che termini la valutazione da parte del giudice di appello di tali dati avrebbe potuto incidere sull’esito della decisione.

In ogni caso, va osservato che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 4610 del 2014; Cass. n. 12623 del 2012 che richiama Cass. n. 10156 del 2004; Cass. n. 9368 del 2006; Cass. n. 14752 del 2007).

Nella specie la CTR ha affermato il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo evidenziando che l’ufficio aveva fornito elementi che, in considerazione dell’andamento dei costi e dei ricavi dichiarati, rappresentavano grave indizio di omessa dichiarazione di ricavi conseguiti e ha riprodotto la rielaborazione dello studio di settore evoluto da cui emergevano le incongruenze, il cui risultato era, comunque, favorevole al contribuente.

Parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si è limitata – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione della parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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