Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6229 del 04/03/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 04/03/2019), n.6229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18187-2017 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MESITI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 371/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 11 marzo 2016 – 10 gennaio 2017 numero 371 la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da R.F. nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2002-2005 e per la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola straordinaria per gli anni 2004 e 2005;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il R. non aveva impugnato la statuizione del Tribunale di decadenza dalla azione per la iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per inosservanza del termine di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito in L. n. 83 del 1970.

Accertata la decadenza, la ulteriore domanda di pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola non poteva trovare accoglimento, dal momento che la prestazione non poteva essere accordata all’assicurato sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall’iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.F., articolato in due motivi, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 264 del 1949, art. 32,come modificato dalla L. n. 1049 del 1970, art. 1, nonchè del R.D. n. 1949 del 1940, art. 12,L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2697 c.c., all. E.

Ha esposto che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado aveva dimostrato che egli aveva lavorato in agricoltura alle dipendenze di B.E. negli anni 2002, 2003, 2004, 2005. Nell’atto di appello veniva domandata la riforma della decisione di primo grado ed il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità disoccupazione agricola straordinaria per gli anni 2004 e 2005, previa disapplicazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il provvedimento di iscrizione nelle liste aveva la sola funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, senza integrare una prova legale; essendo stata altrimenti accertata l’esistenza, la durata e la natura del rapporto di lavoro, che costituiva il fondamento del diritto all’iscrizione, il provvedimento di cancellazione avrebbe dovuto essere disapplicato, con conseguente riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale;

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 codice di procedura civile, assumendosi che dall’accoglimento del gravame sarebbe derivata la condanna di controparte (erroneamente individuata in GDL srl) al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso;

che, invero:

– il primo motivo si fonda sul presupposto che, nonostante la maturazione della decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (120 giorni per l’esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), il giudice possa egualmente accertare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura, in quanto la funzione degli elenchi è di mera certificazione e non anche costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali. Il motivo è infondato: erroneamente la parte ricorrente ritiene, anche nelle difese articolate in memoria, di poter far valere il diritto alla indennità di disoccupazione prescindendo dal requisito della iscrizione negli elenchi ed assume trattarsi di due diritti autonomi.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nell’arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell’agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all’esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall’iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l’onere di provare, mediante l’esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l’interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). Correttamente il ricorrente nel ricorso introduttivo proponeva una domanda di riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi ed una domanda diretta al conseguimento dell’indennità di disoccupazione; il giudicato interno formatosi quanto alla decadenza rispetto al diritto alla iscrizione negli elenchi ha precluso, come rilevato dalla Corte territoriale, l’accesso alle prestazioni previdenziali.

Il rilievo che l’atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

– il secondo motivo è inammissibile, in quanto censura la pronuncia sulle spese unicamente quale conseguenza dell’eventuale cassazione della statuizione principale, in accoglimento del precedente motivo;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 374 c.p.c..

che non vi è luogo a refusione delle spese, in quanto dalla sentenza d’appello risulta la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

Rigetta l’appello. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA