Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6226 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9402-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACCANTO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADOLFO GANDIGLIO

27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSELLA VERDEROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Accanto s.r.l. esercente servizi di ingegneria integrata adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, impugnando un avviso di accertamento relativo all’anno 2004, con il quale l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Avellino, accertava un maggior reddito d’impresa pari ad Euro 96848,00, cui conseguivano maggiori tributi a titolo di Irpef, Iva ed Irap, oltre accessori, in conseguenza del grave scostamento tra ricavi e reddito rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore.

La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino contestando, tra l’altro, che l’accertamento era stato effettuato mediante l’utilizzo degli studi di settore che, avendo valore di presunzioni semplici, per poter assurgere al rango di prova circa l’esistenza di maggior reddito, avrebbero dovuto essere assistiti da ulteriori elementi probatori, caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, che nel caso di specie mancavano totalmente. La CTP, con sentenza n. 206 del 2009, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva l’accertamento a Euro 91.000,00.

Accanto s.r.l. proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR accoglieva il ricorso sul presupposto che gli indicatori da studi di settore possono costituire presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza soltanto quando siano completati da altri elementi acquisiti dall’ufficio, essendo concepiti per l’applicazione al caso concreto nei controlli e non per essere utilizzati come sistema di determinazione del reddito imponibile.

Avverso la decisione adottata dalla Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi d’impugnazione.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, l’impugnante censura l’erronea o falsa applicazione e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), in relazione al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis e 62 sexies.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con entrambi i motivi evidenzia che poichè il contribuente era rimasto silente al contraddittorio preventivo su invito, l’accertamento poteva basarsi esclusivamente sugli studi di settore, mentre la CTR non aveva nè esaminato la circostanza nè motivato sul silenzio serbato dal contribuente in sede di contraddittorio.

3. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui “i parametri o studi di settore previsti dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 181 a 187, rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di accertamento”, (Cass. sez. V, sent. 20.02.2015, n. 3415).

La legittimità dell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, ed il ricordato orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è stato confermato anche in sede sovranazionale (cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16).

Se ne deduce che l’onere della prova fra le parti risulta così ripartito: all’ente impositore spetterà la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento, mentre al contribuente farà carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce (Cass. 3252/2019; Cass. 27617/2018, (conf., Cass. sez. V, 20.9.2017, n. 21754).

Nel caso di specie, invero, neanche la contribuente contesta che lo studio di settore utilizzato dall’Amministrazione finanziaria ‘sia proprio quello (TG66U) che risulta applicabile alla concreta attività d’impresa svolta. Risulta pertanto legittimo, nel caso di specie, l’agire dell’Amministrazione finanziaria che, istaurato il contraddittorio con l’odierna resistente ha poi inviato l’avviso di accertamento ad Accanto s.r.l. fondandolo sugli studi di settore, in assenza di un’attività di allegazione e prova da parte del contribuente.

L’omessa partecipazione attiva al contraddittorio predibattimentale del soggetto destinatario dell’accertamento tributario, invero, non gli impedisce di far valere le proprie ragioni in fase contenziosa, ma in tale sede deve allegare e provare elementi che siano sufficienti a vincere le presunzioni legali che, nelle circostanze descritte, assistono l’operato dell’Ente impositore, e sono comunque idonee a fondare, anche da sole, la validità dell’accertamento.

Nella specie, invece, la CTR ha ritenuto che incombesse sull’Ufficio indicare elementi aggiuntivi o indici particolari a sostegno della maggiore capacità contributiva.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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