Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6225 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17668-2021 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MANGLI 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente-

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28,

presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO ALESSI;

– controricorrente –

contro

L.M., R.F., LA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1280/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 24/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FIECCONI FRANCESCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il ricorso per cassazione di A.M., avviato per la notifica il 23 giugno 2021, è proposto avverso la sentenza n. 1280/2021 del Tribunale di Foggia, depositata il 24 maggio 2021, là dove ha annullato la sentenza di primo grado dichiarando la ammissibilità dell’intervento autonomo di Sara ass.ni quale impresa gestionaria e ha condannato l’avv. A., quale legale antistatario di La.Ma., a restituire a Sara ass.ni quanto ricevuto a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, condannandolo altresì alle spese di lite in solido con La.Ma., sua assistita.

2. Il ricorso è affidato a due motivi. Sara ass.ni ha resistito

notificando controricorso.

Diritto

Considerato

che:

1. Il primo motivo attiene alla violazione degli artt. 91,93,101 c.p.c. e art. 1292 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice

dell’appello erroneamente considerato l’avvocato antistatario quale parte processuale e per averlo condannato alle spese del giudizio.

2. Il secondo motivo attiene alla violazione dell’art. 99 e 112 c.p.cex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere il giudice dell’appello condannato l’avvocato antistatario in proprio al pagamento delle spese del grado di appello, in via solidale con la propria assistita, in assenza di domanda avversa.

3. I motivi vanno scrutinati congiuntamente attenendo a questioni tra loro logicamente collegate.

4. I motivi sono fondati nei termini che si vanno a precisare.

5. Il ricorrente deduce che non avrebbe dovuto essere citato in via autonoma in appello, richiamando giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 27166/2016), secondo cui l’unica ipotesi in cui il difensore antistatario è legittimato, attivamente e passivamente, è quella in cui si discute del provvedimento di distrazione delle spese.

6. Il giudice del merito invece – sull’abbrivio di altro indirizzo giurisprudenziale (confr. Cass. n. 8215/2013), secondo cui l’avvocato antistatario è legittimato a subire l’impugnazione limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio – lo ha condannato alle spese del giudizio di secondo grado, in via solidale con la sua assistita, sulla base del principio della soccombenza, ritenendo il difensore antistatario legittimamente convenuto in appello per la restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado,

7. Osserva la Corte che il giudice, sul punto, ha errato là dove ha ritenuto che l’avvocato antistatario sia tenuto al pagamento, in via solidale con la sua assistita, delle spese quelle conseguenti al rigetto, in accoglimento dell’appello, della domanda della stessa, spese che invece sicuramente non vanno poste a carico dell’avvocato antistatario che la difende, essendo egli solamente tenuto a restituire quanto percepito in virtù della sentenza riformata.

8. Al proposito vale il principio per cui “In tema di distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell’intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del

04/04/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 1526 del 27/01/2016).

9. Ed invero, l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.

10. Deve pertanto assumersi, conformemente a quanto indicato dal ricorrente tra le ragioni del ricorso, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l’impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull’istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell’ambito dell’unico rapporto processuale; dall’altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 27166 del 28/12/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010).

11. Pertanto, tenendo conto che la parte appellante, secondo un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato e da confermarsi, aveva la piena facoltà di citare in appello l’avvocato antistatario per ottenere la ripetizione di quanto a lui versato a titolo di spese legali in caso di successo dell’appello, erra il ricorrente allorché sostiene che non era legittimato a partecipare al giudizio in tale veste.

12. E’ tuttavia anche vero che, all’esito del giudizio di appello il giudice, poteva condannare l’avvocato antistatario solamente alla restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza di primo grado caducata, non già alle spese dell’appello in via solidale con la parte dallo stesso assistita.

13. Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che è da ritenersi illegittima la statuizione con cui il giudice di appello ha condannato il difensore distrattario – tenuto alla restituzione di quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado – anche alle spese del grado, atteso che il difensore non assume la qualità di parte e non è tecnicamente soccombente nel giudizio di appello solo in ragione del rigetto delle pretese della parte da lui assistita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23444 del 04/11/2014).

14. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza del Tribunale di Foggia e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dall’avvocato A. a titolo di spese di lite del giudizio di appello, fermo il resto.

15. Compensa le spese del giudizio di cassazione, in ragione della linea difensiva del ricorrente, che ha assunto di non essere legittimato passivamente, mentre in base a un consolidato indirizzo giurisprudenziale avrebbe ben potuto essere autonomamente coinvolto nel giudizio di appello, come nei fatti è stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente A. a titolo di spese del giudizio di appello, fermo il resto;

compensa. tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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