Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6225 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23493 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

R.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Alfredo Lupo, col quale elettivamente

si domicilia in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 71, presso lo studio

dell’avv. Angelo Romano;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, direzione provinciale (OMISSIS) di Napoli, in

persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 17, depositata in data 14 luglio

2011, n. 234/17/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

31 gennaio 2017 dal Consigliere Perrino Angelina – Maria;

uditi per la società l’avv. Alfredo Lupo e per l’Agenzia delle

entrate l’avvocato dello Stato Rocchitta Giammarco;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Sorrentino Federico, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Al cospetto dell’omessa presentazione della dichiarazione modello unico per il 2001 da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate ne ha ricostruito induttivamente il volume di affari, il reddito d’impresa ed il valore della produzione, ai fini dell’iva, delle imposte dirette e dell’irap. Ne è scaturito un avviso di accertamento, che R.A. ha impugnato, ottenendone l’annullamento in primo grado, laddove il giudice d’appello, accogliendo parzialmente l’appello dell’ufficio, ha annullato le sole sanzioni, considerando, quanto alla pretesa impositiva, che correttamente è stato svolto l’accertamento induttivo e che il contribuente non ha contestato nel merito il quantum accertato. Contro questa sentenza R.A. ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui la sede centrale dell’Agenzia ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. – Il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, là dove il giudice d’appello non ha considerato che nel caso in esame mancava ogni circostanza rivelatrice di inesattezze, falsità ed omissioni, anche in assenza di qualsivoglia iniziativa dell’Ufficio funzionale al contraddittorio preventivo, inammissibile perchè non decisivo. Ciò in quanto la stessa norma invocata consente l’accertamento induttivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, di guisa che la corrispondente statuizione della sentenza impugnata è conforme a legge.

3. – Infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione circa il fatto della condotta di contestazione da parte sua del quantum accertato, erroneamente rappresentata in narrativa.

Il motivo, che presenta profili d’inammissibilità, perchè al cospetto di un error in procedendo evoca l’art. 360, comma 1, n. 3 e non il n. 4. c.)..,. e deduce contestualmente anche il vizio di motivazione, che contemporaneamente lamenta come omessa ed insufficiente, è comunque infondato. Ciò in quanto, con riguardo alla pretesa nullità, che assorbe il profilo del vizio di motivazione, pur sempre calibrato sull’art. 132 c.p.c., questa Corte ha già stabilito che anche la mancata esposizione in sentenza dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa ne determina la nullità soltanto allorquando renda impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. n. 24610/08). Il che non si è verificato nel caso in esame, in cui il giudice d’appello ha correttamente individuato il thema decidendum, dato dalla legittimità al ricorso all’accertamento induttivo e dalla condivisibilità del suo risultato, specificandone le ragioni, consistenti nell’omessa presentazione della dichiarazione e nell’omessa contestazione nel merito del quantum.

4. – Il terzo motivo, col quale il contribuente si duole del vizio di motivazione della sentenza, là dove il giudice d’appello non ha considerato che sin dall’inizio egli ha lamentato l’erroneità della determinazione del reddito, è inammissibile. Ciò in quanto lo stesso ricorrente specifica che, pur avendo egli proposto la questione in primo grado, non si è costituito in appello (circostanza, questa, evincibile anche dalla sentenza impugnata). Il che comporta l’applicabilità del principio reiteratamente ribadito da questa Corte, secondo cui la norma – stabilita dall’art. 346 c.p.c., e riprodotta, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dal D.Lgs. n. 346 del 1992, art. 56, – per cui le domande e le eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. n. 9217/07; n. 25313/10; n. 20062/14).

5. – Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e condanna il contribuente a pagare le spese nei confronti della parte costituita, che liquida in Euro 5500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA