Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6224 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. II, 15/03/2010, (ud. 03/10/2009, dep. 15/03/2010), n.6224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., rappresentato e difeso da se medesimo ex art.

86 c.p.c. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA 40 SC D/2,

presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA CALORE SALERNITANO in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

SANTA COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato VITTUCCI DOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOLINARA PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 860/2003 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 26/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/07/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito l’Avvocato MANCA BITTI Daniele, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato D.G., difensore di se stesso,

che ha chiesto accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 1 marzo 2001, la Comunita’ Montana del Calore Salernitano propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 10 gennaio 2001 dal Tribunale di Nocera Inferiore, relativo al pagamento della somma di L. 48.178.800, oltre ad interessi legali e spese del procedimento, in favore dell’avv. D.G. per competenze maturate in seguito all’attivita’ professionale svolta per la medesima Comunita’ in un giudizio instaurato innanzi al giudice del lavoro di Roccadaspide in relazione ad otto ricorsi proposti da altrettanti operai nei confronti dell’Ente.

L’opponente espose che il predetto professionista, dopo aver percepito a titolo di acconto la somma di L. 500.000, oltre CNAP ed IVA, per un importo complessivo di lire 600.000, definito il giudizio in data 26 marzo 1987 con un’unica sentenza per essere stati i predetti ricorsi riuniti, aveva richiesto, con lettera del 14 settembre 1987, il pagamento delle competenze maturate per complessive L. 2.658.000. Quindi l’avv. D., in data 29 giugno 1990, aveva inviato all’Ente una nuova parcella per complessive L. 13.840.240, e, sempre per la medesima causale, in data 13 giugno 1995 aveva presentato una ulteriore parcella di L. 47.131,650. Pertanto, la Comunita’ montana, sostenendo di avere gia’ pagato le competenze richieste nell’anno 1987, chiese la revoca del decreto emesso.

L’opposto, costituitosi nel giudizio, dedusse che la richiesta iniziale di pagamento della somma di L. 2.658.000 si riferiva ad un solo giudizio relativo a piu’ parti, e non all’intera obbligazione, che andava maggiorata per la pluralita’ delle posizioni, come evidenziato nella specifica vistata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore.

Con sentenza depositata il 26 settembre 2003, il Tribunale di Nocera Inferiore revoco’ il decreto ingiuntivo opposto, condannando la Comunita’ Montana del Calore Salernitano al pagamento della somma di Euro 1062,87 in favore dell’avv. D.G.. Osservo’ il giudicante che, incontestata la avvenuta percezione da parte del professionista della somma di L. 600.000, pari ad Euro 309,87, la parcella per L. 2.658.000 richiesta con lettera del 14 settembre 1987 si riferiva alla nota spese per gli otto ricorsi presentati e risultava inviata alcuni mesi dopo la definizione del giudizio. Essa, quindi, concerneva l’intera attivita’ professionale prestata dal legale nel giudizio in questione, e risultava vincolante nell’ammontare. Del resto – osservo’ il Tribunale – la Comunita’ Montana non aveva fornito la prova in ordine all’avvenuto pagamento di detta specifica.

Respinse il Tribunale la eccezione di carenza di rappresentanza dell’Ente, per essere stata la stessa avanzata tardivamente, in sede di conclusioni.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre ai sensi dell’art. 111 Cost. l’avv. D.G. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Comunita’ montana del Calore Salernitano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta la falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60 convertito, con modif., nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, e la omessa motivazione su di un punto essenziale della controversia, nonche’ la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il giudice di merito avrebbe ignorato la circostanza che l’opera dell’attuale ricorrente era stata prestata per otto procedimenti diversi, laddove la lettera del 14 settembre 1987, con la quale era stato richiesto il pagamento delle competenze maturate per complessive L. 2.658.000, riguardava un solo procedimento, e la relativa cifra si sarebbe dovuta moltiplicare per otto, collocandosi all’evidenza la predetta somma, riferita a tutti gli otto procedimenti, al di sotto degli inderogabili minimi tariffari in vigore dal 1994. Cio’ posto, il richiamato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 avrebbe imposto al giudice di motivare la anzidetta deroga.

2. – Con la seconda censura, si denuncia la falsa applicazione dell’art. 180 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 182 c.p.c., e del combinato disposto degli artt. 2, 4, 35 e 36 Cost..

Preliminarmente, si rileva la illegittimita’ del rigetto della eccezione di carenza di rappresentanza avanzata dall’attuale ricorrente, essendo stata la stessa sollevata non solo in sede di conclusioni, ma gia’ nelle note difensive, depositate nel termine fissato dal g.i.. Del resto – si rileva nel ricorso -, a norma dell’art. 182 c.p.c., la eccezione di carenza di rappresentanza e’ rilevabile di ufficio. Nel ricorso si contesta poi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la richiesta di cui alla lettera del 14 settembre 1987, avanzata originariamente dall’avv. D., sarebbe stata vincolante nell’ammontare. Per contro, si invoca il principio costituzionale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2, 4, 35 e 36 Cost., alla stregua del quale chiunque presti un’opera o un servizio a favore di chicchessia, ha un diritto inviolabile a percepire un equo compenso, proporzionato alla qualita’ e quantita’ dell’opera o del servizio prestato. La violazione di tale diritto concreterebbe la figura dell’indebito arricchimento.

3.1. – Il ricorso e’ inammissibile.

3.2. – In tema di onorari del difensore, questa Corte ha gia’ chiarito che la disposizione della L. n. 794 del 1942, art. 30 la quale prevede, in caso di opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante le suddette spettanze, il rito camerale e la decisione con ordinanza non impugnabile (percio’ ricorribile solo in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.), deve considerarsi di diritto singolare per la non appellabilita’ del provvedimento terminale e l’eccezionale deroga al principio del doppio grado, e percio’ applicabile solo fino a quando l’oggetto della controversia rimanga limitato alla determinazione della misura del compenso spettante al legale.

Pertanto, nel caso in cui l’opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, un’eccezione di compensazione o una domanda riconvenzionale, oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso e l’effettiva esecuzione delle prestazioni, il giudizio di opposizione non puo’ procedere con il suddetto rito semplificato, con la conseguenza che, qualora il giudice ritenga egualmente di pronunciarsi su alcuna di dette questioni, il provvedimento finale, comunque denominato, costituisce una sentenza impugnabile con i normali mezzi (v. Cass., sentt. n. 4133, n. 12409 e n. 15761 del 2001).

3.3. – Nella specie, la opposizione proposta dalla Comunita’ Montana del Calore Salernitano non aveva ad oggetto la sola misura del compenso spettante al legale in relazione all’attivita’ prestata in favore dello stesso Ente in occasione di una controversia, ma verteva sulla stessa esistenza del diritto al compenso, con riguardo alla dedotta estinzione della obbligazione per avvenuto pagamento del compenso originariamente richiesto dall’avv. D.. Ne consegue che il rito applicabile era quello ordinario, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione, e, quindi, all’appello.

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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