Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6224 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1022/2020 proposto da:

D.C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE

DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex ege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2626/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 1850/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 2626 depositato il 20.11.2019, il Tribunale di Campobaso ha respinto il ricorso proposto da D.G.C., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito, nel lontano (OMISSIS), per ragioni di carattere principalmente economica e personale, avendo contratto debiti legati alle necessità familiari – non ha allegato di essere esposto a specifici episodi di persecuzione, violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, nemmeno con riguardo al più recente narrato concernente causali di conflitto religioso;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che – secondo le ultime fonti internazionali consultate – i conflitti interni al Bangladesh sono episodicamente legati esclusivamente al rapporto tra la popolazione locale e i (OMISSIS), mentre gli scontri tra le forze politiche sono quasi del tutto cessati dopo le elezioni del 2018;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè, con riguardo alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente,’ non sono state allegate situazioni di vulnerabilità tali da far temere un rientro nel paese d’origine nè è emersa una situazione di particolare integrazione in Italia;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per sei motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per omessa motivazione essendo, il provvedimento impugnato, privo di riferimento ai motivi che hanno indotto il richiedete ad invocare la protezione internazionale;

2. con il secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione non avendo, il Tribunale, esaminato le condizioni in cui versa il Bangladesh;

3. con il terzo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omesso esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale e al Tribunale, che ha trascurato di approfondire le dichiarazioni del richiedente che ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese sia per le precarie condizioni economiche sia perchè in pericolo a causa di conflitti di natura religiosa e per la precaria situazione del paese;

4. con il quarto motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la mancata concessione della protezione sussidiaria avendo, il Tribunale, trascurato di consultare fonti informative ed errato nel valutare la situazione generale del Bangladesh, ben rappresentata dal rapporto di Amnesty International del 2017;

5. con il quinto e sesto motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, per difetto di motivazione e carenza di collaborazione istruttoria in ordine alla valutazione comparativa, trascurando le diseguaglianze socio-economiche enormi, la profonda povertà, le condizioni di lavoro pericolose ed insalubri presenti in Bangladesh (cfr. rapporto Poverty & Equity Brief South Asia);

6. Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre evidenziare che la procura speciale allegata allo stesso, autenticata nella firma dal difensore, non soddisfa i requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13. Essa infatti non contiene alcun riferimento al decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, oggetto del presente ricorso, e pertanto non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.. Nè può essere, a tal fine, valorizzata la materiale congiunzione della procura con l’atto cui essa dovrebbe accedere, posto che la norma speciale (che prevede espressamente l’obbligo, a pena di inammissibilità del ricorso, del conferimento della procura in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, nonchè la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato del ricorso in Cassazione) è evidentemente tesa ad evitare la prassi del rilascio della procura a ricorrere in Cassazione in un momento anteriore a quello della comunicazione del decreto oggetto di impugnazione. Di qui l’esigenza che nel testo della procura sia specificato il riferimento al provvedimento impugnato, quantomeno con indicazione del numero cronologico, della data di deposito o di comunicazione, in modo che sia assicurato il requisito i della specialità della procura stessa (cfr. sul punto Cass. n. 15211 del 2020).

Nel caso di specie questi requisiti non sono soddisfatti perchè la procura allegatà al ricorso in Cassazione, ancorchè recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, si riferisce genericamente al “decreto del Tribunale di Campobassa n. R.G 1850/2019” e quindi non contiene elementi sufficienti idonei ad individuare il conferimento del potere difensivo in relazione all’impugnazione del decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, oggetto del presente ricorso. Invero, il n. di R.G. indicato nella procura si riferisce al numero cronologico assegnato alla causa, mentre isono stati omessi sia la data di deposito del decreto sia il n. di cronologico assegnato al decreto.

In definitiva, va dichiarata in limine l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Marco Lanzilao (Cass. Sez. Un. N. 10706 del 2006, Cass. N. 13055 del 2018, Cass. N. 15305 del 2018, Cass. N. 25304 del 2020), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’avv. Marco Lanzilao, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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