Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6224 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7218/2015 R.G. proposto da:

N.S., G.D. e G.G., tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Sergio Cacopardo, con domicilio

eletto in Roma, viale Mazzini n. 142, presso lo studio dell’Avv.

Vincenzo Pennisi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– resistente –

E contro

Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., rappresentata

e difesa dall’Avv. Santo Finocchiaro e dall’Avv. Gerardo Russillo,

con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via

Cipro, n. 77;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, sez. staccata di Catania, depositata il 23 gennaio 2014, n.

253.18.14.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

Fatto

RILEVATO

che:

I ricorrenti in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza su indicata che, in parziale accoglimento dell’appello erariale, ha riformato la pronuncia della CTP di Catania, escludendo le sole sanzioni, ma per il resto rigettanto l’originario ricorso dei contribuenti nei confronti della cartella esattoriale loro notificata in data 27 ottobre 2006 per il pagamento di complessivi Euro 117.040,50.

Sia dinanzi alla CTP di Catania, che davanti alla CTR della Sicilia, sez. staccata di Catania, i contribuenti hanno dedotto l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, avverso la cartella con la quale il concessionario per la riscossione – Riscossione Sicilia s.p.a. – aveva chiesto il pagamento di somme dovute a titolo di Ilor, Iva e Irpef in relazione agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, a seguito di iscrizione a ruolo effettuata su soggetti interessati dal sisma del 1990 le cui posizioni non erano state regolarizzate e/o definite ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 138.

– Il ricorso per cassazione dei contribuenti è affidato a quattro motivi;

– L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;

Riscossione Sicilia s.p.a. si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per avere la CTR trascurato l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal diritto di procedere al recupero delle somme pretese, riferite agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.

Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice d’appello esaminato l’eccezione sollevata dal contribuente in punto di erroneità dell’iscrizione a ruolo.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 3Cost., comma 1, dell’art. 53Cost., comma 1 e dell’art. 97 Cost., comma 1, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’erroneità dell’iscrizione a ruolo, violando i principi di uguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza.

Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22, oltre che dell’art. 2220 c.c., per avere la CTR ricondotto ai contribuenti oneri probatori loro non ascrivibili.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

La L. n. 388 del 2000, art. 138, stabilisce: “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.

La difesa dell’agente per la riscossione sostiene che alla stregua di tale disciplina – da ritenere prevalente, in quanto lex specialis, su quella dettata dal sopravvenuto D.L. n. 106 del 2005 – il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti coinvolti dal sisma siciliano del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell’anno (2009) successivo alla scadenza (15 giugno 2008) dell’ultima delle dodici rate semestrali, decorrenti dal 15 dicembre 2002, in cui la legge prevedeva la possibilità di frazionare il versamento.

Detto assunto non può essere condiviso.

Come già osservato plurime volte da questa Corte (v. Cass. n. 16074 del 2014; Cass. n. 7274 del 2014; Cass. n. 956 del 2014; Cass. n. 3987 del 2017), con avviso dal quale non v’è ragione di discorstarsi, l’art. 138, comma 3, L. n. 388 del 2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dallo stesso articolo, comma 1; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza al D.L. n. 106 del 2005, art. 5-ter (v. in particolare Cass. n. 24048 del 2011).

Conclusivamente, deve essere data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, convertito con modificazioni, dalla L. n. 156 del 2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo di censura va, dunque, accolto.

Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza d’appello va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento loro notificata.

La novità della questione e il consolidamento della giurisprudenza nomofilattica solo posteriormente al giudizio d’appello comporta la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti e per l’effetto annulla la cartella di pagamento loro notificata in data 27 ottobre 2006. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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