Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6223 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22132/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio (TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO RAFFAELE),

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA PATERNO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1645/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2018 R.G.N. 5181/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento;

udito l’Avvocato CARLO D’ALOISIO;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO, per delega verbale Avvocato

FEDERICA PATERNO’.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 25.5.2018, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da C.C. avverso l’avviso di addebito con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata relativi agli anni 2005 e 2008.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento, dovesse trovare applicazione l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), che, nel recare l’interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva esonerato dall’iscrizione i soggetti di cui al precedente comma 11, vale a dire coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie. Contro tali statuizioni ha ricorso per cassazione l’INPS, proponendo un unico motivo di censura. C.C. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la Sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza n. 34380 del 2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in vista della quale parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierno controricorrente, pur avendo continuato a svolgere, successivamente al pensionamento di vecchiaia, attività di lavoro autonomo quale ingegnere, per la quale non era tenuto a iscriversi presso l’INARCASSA, non fosse tenuto a iscriversi alla Gestione separata istituita presso l’INPS.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte controricorrente per aver fatto l’INPS riferimento a circostanze fattuali mai affrontate nel giudizio di merito e comunque estranee alla verità documentalmente acquisita al processo: è sufficiente al riguardo rilevare che, al di là dell’indubbiamente erroneo riferimento di parte ricorrente all’attività di ingegnere e all’iscrizione all’INARCASSA, il presente giudizio, come del resto riconosce anche il controricorrente, ha ad oggetto esclusivamente l’interpretazione del cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, che secondo la prospettazione dell’INPS non escluderebbe i lavoratori autonomi già pensionati dall’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata qualora per tale attività autonoma non siano tenuti ad iscriversi presso la relativa cassa di previdenza, mentre invece, giusta quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, i lavoratori autonomi già pensionati sarebbero necessariamente esclusi dall’ambito di operatività della Gestione separata.

Si tratta di questione che, successivamente all’ordinanza di rimessione indicata nello storico di lite, questa Corte ha esaminato e risolto con sentenza n. 7485 del 2020, di cui ha dato atto anche parte controricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica. E il principio di diritto ivi espresso, secondo cui i pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all’ente previdenziale di categoria soggiacciono all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, non emergendo dalle pur vibrate considerazioni contenute nella memoria cit. alcun significativo argomento per revocarlo in dubbio.

Più in particolare, va rimarcato che il fatto che il legislatore, nel dettare al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, la norma d’interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia ritenuto di menzionare espressamente, al fine di escluderli dall’obbligo di iscrizione, “i soggetti di cui al comma 11”, ossia appunto i pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie, conferma che anche per costoro un obbligo di iscrizione esisteva già prima dell’introduzione del cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 11 e che solo l’adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di “obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale”) può comportarne l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare “i soggetti di cui al comma 11” nell’ambito della norma d’interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 12, giacchè il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (in tal senso cfr. già Cass. n. 30344 del 2017 e, successivamente, Cass. n. 32166, 32167 e 32508 del 2018).

Nè contrari argomenti possono desumersi dal terzo periodo del comma 11 cit., secondo cui, qualora le casse di previdenza di categoria non abbiano adeguato i propri statuti nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 cit., prevedendo a carico dei pensionati l’obbligatorietà dell’iscrizione e del versamento del contributo soggettivo, “si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo”: tale disposizione, infatti, lungi dal costituire un limite ontologico rispetto alla potenziale operatività della Gestione separata, rappresenta piuttosto il limite esterno e pratico della sua latitudine applicativa, come risulta adesso dal D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 14 marzo 2012, il quale, nel dettare “Disposizioni attuative del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi da 11 a 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111”, ha previsto, all’art. 1, comma 2, che “con effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l’ente previdenziale non abbia assunto una o più delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i soggetti già pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza, in qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento”, confermando così a contrario la previdente vis attractiva della Gestione separata rispetto al lavoro autonomo dei sggetti già pensionati. Di talchè, controvertendosi nel presente giudizio di contributi dovuti per periodi anteriori all’anzidetta data, nessun dubbio può residuare circa la loro debenza alla Gestione separata.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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