Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6222 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12771 del ruolo generale dell’anno 2011,

proposto da:

P.M., difensore di se stesso, elettivamente domiciliatosi in

Roma, al Largo della Fontanella Borghese, n. 84, presso lo studio

dell’avv. Emanuela Pastore Stocchi;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia – Romagna, sezione 1, depositata in data 16

dicembre 2010, n. 115/01/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

31 gennaio 2017 dal Consigliere PERRINO Angelina – Maria;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Rocchitta Giammarco;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate notificò a P.M., avvocato, per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2003 per iva, irpef e irap, oltre alle addizionali, altrettanti avvisi di accertamento, scaturenti dalla ricostruzione induttiva del volume di affari, dei ricavi e del valore della produzione. Il contribuente presentò istanza di accertamento con adesione, che l’Ufficio reputò inammissibile perchè tardiva, provvedendo successivamente ad annullare il proprio provvedimento, a seguito della sua impugnazione. A seguito dell’annullamento la Commissione tributaria provinciale su concorde richiesta delle parti dichiarò estinto il giudizio per cessata materia del contendere, rimettendo la parte privata nel termine di legge stabilito dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6. Il contribuente impugnò le tre comunicazioni con le quali l’Agenzia aveva riattivato il procedimento di accertamento con adesione, ma senza successo, perchè la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, pur reputando ammissibili le impugnazioni avverso le comunicazioni dell’Agenzia, respinse i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento. Dal canto suo, la Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello proposto da P.M., reputando corretto il modus procedendi del giudice di primo grado e, nel merito, ha condiviso la decisione di primo grado, rimarcando l’omessa produzione della necessaria documentazione contabile. Contro questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che articola in un unico motivo, cui l’Agenzia risponde con controricorso.

Diritto

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

2. – Fondata è l’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’Agenzia;, A fronte della notificazione della sentenza, perfezionatasi col decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, che il contribuente non ha dedotto di aver ricevuto e che quindi ha concluso il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., (nel senso che il decorso dei dieci giorni perfeziona per il destinatario la notificazione ex art. 140 c.p.c., nel caso in cui non sia stata ricevuta la raccomandata informativa, vedi Cass. n. 19772/15), ossia in data 28 febbraio 2011, primo giorno non festivo successivo al 27 febbraio, caduto di domenica, il ricorso è stato spedito il successivo 2 maggio, quando il termine di sessanta giorni era ormai inutilmente decorso.

3. – Il ricorso è comunque infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il quale lamenta la nullità della sentenza per non aver ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, l’esame degli atti ha evidenziato che l’avviso di fissazione è stato ricevuto a sue mani in data 8 aprile 2010.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a pagare le spese, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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