Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6222 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27082 del ruolo generale dell’anno 2015,

proposto da:

C.E., in proprio e nella qualità di erede di

S.F., in proprio e già titolare della ditta Gef Automobili di

S.F., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce

al ricorso, dall’Avv. Amedeo Grassotti, dall’avv.to Giorgio Pistoni

e dall’avv.to Rita Gradara, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’ultimo difensore, in Roma, Largo Somalia n. 67;

– ricorrente-

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente-

Nonchè;

Equitalia ETR s.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 877/26/15

depositata in data 23 aprile 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 dicembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 877/26/15 depositata in data 23 aprile 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di C.E., nella qualità di erede di S.F., avverso la sentenza n. 136/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da S.F., titolare della ditta Gef Automobili di S.F., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) con la quale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo a carico di quest’ultimo la somma di Euro 226.272,16 ai fini Iva, per l’anno 2006, in virtù della solidarietà passiva di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis, quale cessionario di autovetture acquistate, a prezzi ritenuti inferiori al valore normale, dalla Exportmaxx s.r.l. che, quale società interposta in operazioni soggettivamente inesistenti, aveva omesso di versare l’imposta dovuta;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l’art. 60-bis cit. non prevede l’obbligo di previa notifica dell’avviso di accertamento, oltre che al cedente, anche al cessionario al quale era stato notificato, quale atto propedeutico all’iscrizione a ruolo, l’invito ad adempiere al versamento dell’imposta dovuta dalla fittizia cedente Exportmaxx s.r.l.; 2) l’invito al pagamento specificava l’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, le somme pretese dall’Erario limitatamente alle operazioni intercorse con Exportmaxx s.r.l., l’anno di imposta e i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis; 3) era, altresì, sufficiente il solo richiamo, senza specifica allegazione dell’accertamento in capo alla cedente, al contenuto dello stesso, qual era l’omesso versamento dell’Iva con la specifica del relativo importo; 4) il cessionario, quale obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta, non aveva documentalmente dimostrato che l’inferiorità del prezzo dei beni fosse stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non fosse connessa con il mancato pagamento dell’imposta;

– avverso la sentenza della CTR, C.E., in proprio e nella qualità di erede di S.F., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui resiste, con atto di costituzione l’Agenzia delle entrate; rimane intimata Equitalia ETR s.p.a.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14 e 15bis, nonchè del D.P.R. n. 63 del 1972, artt. 56 e 60-bis e dell’art. 24 Cost., comma 1, per avere la CTR ritenuto erroneamente legittima la cartella di pagamento a carico del contribuente-cessionario, quale obbligato solidale, ancorchè non fosse stato allo stesso previamente notificato l’atto presupposto qual era l’avviso di accertamento (OMISSIS), ma soltanto l’invito ad adempiere, in spregio alla sequenza procedimentale prefissata ex lege, senza considerare che A) l’art. 60 bis cit. non modifica gli istituti tributari comuni, in materia di solidarietà tributaria, di accertamento della pretesa tributaria e in materia di riscossione; B) in base al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 14,15 e 15bis, l’invito ad adempiere non costituisce titolo per la formazione del ruolo sia a titolo definitivo che provvisorio; C) l’iscrizione a ruolo a carico di un coobbligato senza la previa notifica dell’atto impositivo è illegittima essendo inefficace la pretesa impositiva; D) anche la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 5791 del 2008; n. 1024 del 2008; n. 16142 del 2007) aveva confermato l’illegittimità dell’atto successivo in mancanza del suo atto presupposto; E) il principio di supersolidarietà tributaria- che esclude la necessità della notifica dell’avviso di accertamento anche nei confronti dell’obbligato solidale – era stato dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 24 Cost. (sentenze n. 48/1968; n. 139/1968);

– il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate;

– la Corte rammenta che l’introduzione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, avvenuta nel 2004, è diretta attraverso la solidarietà dal lato passivo dell’obbligazione tributaria, al contrasto alle frodi carosello. Ciò è avvenuto in conformità della sesta direttiva, art. 21, n. 3, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza dell’11 maggio 2006 nella causa C-384/04, Commissioners of Customs & Excise e Attorney Generai contro Federation of Technological Industries e altri, secondo cui la disciplina “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”;

– la normativa Europea prevede che, per determinati beni, contemplati in primo luogo dal D.M. 22 dicembre 2005 e tra i quali rientrano le autovetture usate, il cessionario, operatore professionale soggetto ad IVA è solidalmente coobbligato al pagamento dell’imposta dovuta dal cedente nel caso in cui il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale del bene compravenduto. La responsabilità solidale viene meno, se l’acquirente fornisce prova che “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 30);

– questa Corte ha già chiarito che “In tema di IVA, ove il cedente non versi l’imposta relativa a cessioni di autovetture effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidamente al pagamento, senza che sia necessaria nei suoi confronti alcuna attività accertativa, ferma la possibilità, per lo stesso, di impugnare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti”(Cass., sez. 5, n. 17171 del 2018); nella detta pronuncia, si è precisato che “l’art. 60 bis del decreto IVA, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa” e dunque conseguenzialmente senza alcuna necessità di una previa notifica al cessionario dell’atto impositivo notificato al cedente, non costituendo tale notifica presupposto per la legittima iscrizione a ruolo a carico del coobbligato medesimo; peraltro, nella specie, al cessionario era stato regolarmente notificato previo “invito ad adempiere” contenente – come accertato dal giudice di appello – la specificazione dell’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, delle somme pretese dall’Erario limitatamente alle operazioni intercorse con Exportmaxx s.r.1, dell’anno di imposta e dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis; nessun pregiudizio è derivato, pertanto, dalla mancata notifica dell’atto impositivo, per la possibilità di reagire impugnando la cartella, come in concreto ha fatto il contribuente;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-55 e 60-bis, per avere la CTR – a fronte della contestata, nei gradi di merito, sussistenza dei presupposti della assunta responsabilità solidale e, in particolare, della prova da parte dell’Amministrazione finanziaria della asserita inferiorità dei prezzi di vendita delle auto rispetto al valore normale – invertito illegittimamente l’onere probatorio a carico del contribuente quanto alle possibili giustificazioni di tale inferiorità di prezzi;

– il motivo è infondato;

– premesso che “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013), nella specie, ai sensi dell’art. 60-bis cit., l’obbligazione solidale del cessionario trae fondamento nel fatto giuridico dell’omesso versamento da parte del cedente dell’imposta dovuta in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; a fronte di tale presunzione legale relativa, la normativa offre al coobbligato cessionario la possibilità di fornire prova contraria concretantesi nella dimostrazione documentale che l’inferiorità del prezzo dei beni sia stata determinata in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non sia connessa con il mancato pagamento dell’imposta; nella sentenza impugnata, il giudice di appello, facendo corretta applicazione dei principi in tema di distruzione dell’onere probatorio, ha escluso – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – che il contribuente avesse documentalmente giustificato l’asserita inferiorità dei prezzi di cessione delle auto; ogni altra argomentazione sottesa al motivo tende ad inammissibili rivalutazioni di merito da parte di questa Corte;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per non avere la CTR argomentato in ordine alla accertata congruità dei prezzi di cessione delle auto come emersa dallo stesso p.v.c. della G.d.F. del 19 marzo 2009 prodotto dalla contribuente nei gradi di merito;

-il motivo si profila inammissibile, posto che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 23 aprile 2015) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, – avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, quanto all’assunta mancata valutazione da parte della CTR delle risultanze del p.v.c. della G.d.F. in punto di riscontrata congruità dei prezzi di cessione delle auto, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”, peraltro, non cogliendo la ratio decidendi, che fa applicazione – in mancanza di ritenuta idonea prova contraria – della presunzione legale di cobbligatorietà solidale del cessionario al pagamento dell’imposta non versata dal cedentè in relazione a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;

– in conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimaste intimate l’Agenzia delle entrate e Equitalia ETR s.p.a..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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