Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6221 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

e sul ricorso n. 5442/2008 proposto da:

B.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIRABELLI CARMELA, giusta mandato a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1868/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/12/2006 r.g.n. 2059/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per cessazione materia del

contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 5 – 29.12.2006, rigettava l’appello proposto da Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7.10.2004, che dichiarava che tra le Poste Italiane e B.L.F. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’11.7.2000.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la societa’ con nove motivi.

Resiste con controricorso B.L.F., il quale ha anche proposto ricorso incidentale.

E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti e dichiarati, quindi, inammissibili.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).

Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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