Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6221 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 31/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11433 del ruolo generale dell’anno 2010,

proposto da:

Greenval s à r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dagli avvocati Dario Andreoli e Claudio di Pietropaolo,

elettivamente domiciliatosi presso Io studio del primo in Roma, alla

via Pompeo Magno, n. 1;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore e Agenzia

delle entrate, Ufficio di Roma 2, in persona del direttore pro

tempore;

– intimate –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 6^, depositata in data 17 febbraio

2010, n. 20/06/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

31 gennaio 2017 dal consigliere PERRINO Angelina – Maria;

udito per la contribuente l’avv. Serena Vona, per delega dell’avv.

Claudio di Pietropaolo;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

La società Greenval ha impugnato, senza successo nè in primo, nè in secondo grado, il diniego opposto dall’Agenzia all’istanza di rimborso di un credito iva relativo all’anno d’imposta 1996, del quale, sosteneva l’Ufficio, era titolare un’altra società, la Partinvest s.r.l., che aveva comunicato la cessazione della propria attività in data 15 luglio 1996, omettendo di presentare per quell’anno la prescritta dichiarazione annuale iva. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha considerato che la s.r.l. Greenval ha iniziato la propria attività in data 5 settembre 1996 e vanta un credito maturato da un’altra società, la Partinvest s.r.l. appunto, senza produrre alcuna documentazione da cui sia possibile evincere il dedotto cambio di denominazione della società, irrilevante essendo al riguardo la produzione di uno scritto in francese, senza allegazione di traduzione. Contro questa sentenza la Greenval propone ricorso per ottenerne la cassazione, articolato in due motivi, che illustra con due distinte memorie, cui l’Agenzia non replica.

Diritto

1. – Il collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. – Fondato, e con rilievo assorbente del secondo, è il primo motivo, col quale si contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in ordine al fatto decisivo dell’identità soggettiva tra la società Greenval e la società Partinvest.

2.1. – Nella seconda pagina della sentenza si legge infatti/prima, che alla data della presentazione della dichiarazione IVA per il 1996 era avvenuto il trasferimento della società, considerato come prosecuzione dell’attività, sia pure in un Stato diverso; poi, con palese contraddizione, che il credito in questione non poteva essere riconosciuto alla Greenval perchè questa “…nel 1995 non esisteva”, mentre il credito IVA era di un’altra società (Partinvest s.r.l.) “che in data 15.7.96 aveva comunicato la propria cessazione di attività…”.

A conclusioni analoghe, in fattispecie similare, questa Corte è già pervenuta (Cass., ord. n. 26552/11), anche se irrilevante è il giudicato formatosi in esito al relativo giudizio di rinvio, sul quale punta la società in memoria, perchè relativo ad altra società.

3. – Anche la sentenza in questione va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione perchè riesamini la fattispecie e regoli le spese.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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