Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 622 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. I, 12/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 12/01/2011), n.622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15119-2009 proposto da:

G.E. ((OMISSIS)) in proprio ed in qualità di

legale rappresentante pro-tempore della SAMBA Associazione Sanità e

Ambiente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO

46/4 8, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto V.G. 53/09 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

dell’8.5.09, depositata il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Con decreto depositato il 13.5.2009 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato improponibile la domanda L. n. 89 del 2001, ex art. 2 proposta da G.E. in proprio e quale rappresentante della S.AMB.A. – ASSOCIAZIONE SANITA’ E AMBIENTE, in relazione alla durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Toscana promosso in data 2 8.11.1997, a causa della mancata presentazione di istanza di prelievo e ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2.

Contro il detto decreto l’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge e formulando quesito diretto a conoscere se in virtù del principio tempus regit actum nei giudizi di equa riparazione relativi a processi amministrativi introdotti dinanzi al giudice amministrativo anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 trovi applicazione la condizione di proponibilità della domanda introdotta dal medesimo decreto legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

2.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Sez. 1^, n. 25421 del 2008; Sez. 1^, n. 3500 del 2009), la disciplina introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, in virtù del quale “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2″, è inapplicabile ratione temporis ai giudizi di equa riparazione relativi a processi presupposti introdotti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008.

In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1990), quindi non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, in virtù del principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Cass. n. 6099 del 2000).

Tanto vuol dire che, in applicazione delle regole stabilite dall’art. 11 preleggi, comma 1, e dall’art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi (anche processuali) nel tempo, quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l’atto è stato compiuto (con riferimento alle condizioni di proponibilità della domanda, tra le molte, Cass. n. 9467 del 1987;

n. 4676 del 1985), essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall’interprete. Una indebita applicazione retroattiva della legge processuale si ha dunque quando si pretenda sia di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della legge nuova, sia di associare a quegli atti effetti che non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere (Cass. n. 20414 del 2006).

Peraltro, l’inapplicabilità della norma ratione temporis rende inutile approfondire se essa stabilisca soltanto una condizione di proponibilità della domanda (nella specie anche sussistente), ovvero renda anche irrilevante il tempo decorso anteriormente al deposito dell’istanza di prelievo, al fine del computo del termine di ragionevole durata del giudizio.

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso e, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, alla cassazione con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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