Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6219 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.14/03/2018),  n. 6219

Fatto

– che in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini ad IVA, IRPEF e IRAP per l’anno di imposta 2009, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, accogliendo l’appello della società contribuente, annullava l’atto impositivo perchè emesso ante tempus, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

– che per la cassazione della predetta sentenza ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle entrate, senza replica dell’intimata;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1 e 7, nonchè dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza “Kamino”, sostenendo che nella specie non era obbligata ad attivare nella fase amministrativa il contraddittorio con la contribuente, non avendo effettuato accessi, ispezioni o verifiche presso la sede della società;

– che il motivo è fondato e va accolto in quanto nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione spontaneamente consegnata dal rappresentante della società e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale, che è il presupposto applicativo del disposto di cui all’ultimo comma della L. n. 212 del 2000, art. 12 (cfr. ex multis, Cass. n. 3408 del 2017, n. 3142 del 2014, n. 13588 del 2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18184 del 2013; da ultimo anche Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015);

– che, pertanto, la statuizione impugnata, seppur implicitamente, aderisce ai principi giurisprudenziali, di derivazione anche unionale, in materia di contraddittorio endoprocedimentale (secondo cui per i tributi “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un generalizzato obbligo di contraddittorio nella fase amministrativa, sussistente solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito, così come non sussiste per gli accertamenti condotti “a tavolino”, mentre per i tributi “armonizzati”, grava sul contribuente, in ipotesi di violazione del contraddittorio, l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere nella fase amministrativa), incorre nell’erronea interpretazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ritenendo che la consegna della documentazione contabile spontaneamente effettuata dal contribuente presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria, ove poi viene eseguita la verifica (che, quindi, prescinde da qualsiasi accesso presso la sede della società ed è verifica fatta “a tavolino”) sia equiparabile, quoad effectum, alla verifica effettuata presso la sede della società ma poi proseguita, su richiesta del contribuente ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, presso l’ufficio dei verificatori; situazioni che sono, all’evidenza, tra loro del tutto divergenti;

– che, pertanto, il motivo va accolto con assorbimento del secondo, peraltro pure fondato, con cui la ricorrente ha dedotto, che anche a voler ritenere applicabile al caso di specie dell’art. 12 citato, comma 7, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale sarebbe comunque insussistente in quanto, per stessa ammissione della società contribuente (pag. 2 del ricorso introduttivo del giudizio, riprodotto per autosufficienza, nel ricorso), l’ultimo processo verbale del contraddittorio con la parte risulta essere stato redatto in data 18/11/2013 e l’avviso di accertamento notificato alla società contribuente il 3/06/2014, ben oltre il termine dilatorio di cui alla citata disposizione;

– che all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR per l’esame di eventuali motivi di appello rimasti assorbiti e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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