Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6219 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24916-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1567/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1567/26/15 del 6 luglio 2015, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego da essa opposto, con nota n. 4538/14, all’istanza con la quale il contribuente G.A. aveva chiesto l’annullamento in autotutela del “tipo mappale n. 294604.1/2012 del 29 novembre 2012 e del Docfa n. 6608.1/2012 del 5 dicembre 2012, relativo alla particella n. 234 (ex n. 7) del foglio 128 catasto terreni del Comune di Foggia”; con conseguente richiesta di ripristino della situazione catastale presente in atti prima che altro soggetto – non legittimato e privo di delega – producesse all’amministrazione falsa redazione del tipo mappale e falso atto di classamento.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: contrariamente a quanto eccepito dall’agenzia delle entrate, il ricorso in questione fosse ammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, lett. i), come modificato dalla L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, in quanto avente ad oggetto un provvedimento qualificabile come diniego di annullamento in autotutela, e direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente; – tale diniego fosse illegittimo dal momento che, effettivamente, il tipo mappale in questione risultava “assolutamente sprovvisto delle deleghe necessarie, nè è stato sottoscritto da tutti gli aventi diritto, così come risultanti dall’iscrizione in catasto, e nè tantomeno vi è stato conferimento di mandato da parte degli altri titolari, come richiesto dal D.M. n. 701 del 1994”, con conseguente sua radicale nullità (come anche già ritenuto, su fattispecie connessa, dalla CTP Foggia con sentenza n. 37/1/13)

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal G..

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 277, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 3. Per avere la Commissione Tributaria Regionale individuato l’atto impugnato (nota n. 4538/14, indicata come allegato 8 alle controdeduzioni di primo grado) in un inesistente e ‘fantomaticò diniego di autotutela, laddove tale atto costituiva invece una mera precisazione resa al contribuente in relazione all’avvio della procedura di regolarizzazione catastale di cui alla citata L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 277, con conseguente invito alle parti titolari di diritti reali sulla particella in questione (n. 234 fg.128) di provvedere entro il termine legale di 90 giorni.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La Commissione Tributaria Regionale, in ciò confermando la qualificazione dell’atto opposto già resa dal primo giudice, ha ritenuto che la citata nota dell’agenzia del territorio di Foggia n. 4538/2014 integrasse esattamente un diniego di annullamento in autotutela.

Dalla rievocazione dei fatti di causa contenuti nella sentenza qui impugnata risulta che, in effetti, il G. avesse chiesto all’agenzia del territorio “l’annullamento del provvedimento stesso ed il consequenziale ripristino della situazione catastale presente in atti prima della asserita falsa redazione del tipo mappale e del sempre asserito falso atto di classamento (…)”; in ragione di ciò, già la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia aveva ritenuto “fondata la domanda del ricorrente di provvedere all’annullamento degli atti di aggiornamento catastale”, tanto che la stessa CTP aveva, in accoglimento del ricorso, ordinato essa stessa “l’annullamento a cura dell’agenzia del tipo mappale” in questione.

Dalla parte motiva della sentenza qui impugnata risulta inoltre, in coerenza con la indicata qualificazione contenutistica della nota impugnata n. 4538/14, che questa concretava in effetti un “rifiuto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta in data 5 maggio 2014 prot.93412”.

Lungi da risultare una qualificazione puramente nominale, quella offerta dal giudice di merito trova giustificazione sostanziale nella ravvisata illegittimità del provvedimento (tipo mappale presentato da altro soggetto non legittimato e sprovvisto di mandato ex DM 701/94), tanto che il tipo mappale in questione “risulta viziato in radice e quindi andava sicuramente annullato”.

Ora, questa qualificazione dell’atto opposto – in termini appunto di diniego di annullamento in autotutela – non appare qui rivedibile, tanto più che essa trova plurimo riscontro nello stesso ricorso per cassazione dell’agenzia delle entrate, nel quale viene testualmente affermato che: – (ric. pag.2) la nota in esame “riscontrava tre precedenti richieste avanzate dal signor G.A. con note prot. (…)”, e chiariva al contribuente “che non erano stati rilevati motivi tecnici tali da giustificare l’annullamento delle procedure avviate ai sensi della L. n. 244 del 1997, art. 1, comma 277”; – (ric.pag.4) essa “illustrava ex novo al signor G.A. l’impossibilità di annullare o interrompere l’avvio della procedura accertati va di

Quella citata L. n. 244 del 1977, art. 1, comma 277, vista la presenza del manufatto accatastabile, attesa la necessità di verificare l’esatta delimitazione, consistenza e natura del bene oggetto di controversia”; (ric.pag. 5) il G., in data 10 febbraio 2014 e 24 febbraio 2014, con due distinte note, “richiedeva l’annullamento degli accatastamenti relativi alle più volte citate unità collabenti perchè contra legem”.

Trattandosi dunque di nota avente contenuto sostanziale di rigetto di istanza di annullamento in autotutela di atti di aggiornamento catastale, del tutto ammissibile era il ricorso dal G. proposto D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 e art. 2, comma 2.

E’ vero che per costante indirizzo di legittimità – di cui la CTR non ha mostrato di farsi carico – il sindacato giurisdizionale “sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass.n. 7616/18; 12421/17; 3442/15 ed altre).

E tuttavia, il motivo di ricorso per cassazione qui in esame censura esclusivamente la qualificazione giuridica dell’atto impugnato così come offerta del giudice di merito, senza: – minimamente attingere ai suddetti limiti di sindacato giurisdizionale ed ai presupposti dell’annullamento in sè; – affermare l’inconferenza della ratio decisoria sostanziale del giudice di merito in base alla quale, come detto, il provvedimento di aggiornamento catastale in oggetto (tipo mappate) era effettivamente illegittimo perchè proveniente da soggetto non legittimato; – neppure invocare la mancanza di interesse generale giustificante l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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