Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6218 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22627-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDITORIALE LIBERIA’ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lò studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

FERDINANDO BERARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2015 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 353/02/15 del 17/2/15, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento e rettifica della rendita catastale attribuibile all’immobile della Editoriale Libertà spa, in Piacenza, e da questa destinato a centro-stampa.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – tale avviso fosse tardivo perchè notificato alla società (16 ottobre 2009) oltre il termine perentorio di 12 mesi (D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3) dalla presentazione della denuncia di accatastamento con proposta di rendita in procedura Docfa (2 ottobre 2008); – esso fosse comunque infondato perchè comprensivo, nel calcolo della rendita catastale, del macchinario “rotativa”, nonostante che quest’ultimo non fosse “nè un fabbricato nè una struttura fissa”.

Resiste con controricorso la società Editoriale Libertà spa.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 1 sexies e 1 septies, conv.in L. n. 75 del 1993, nonchè D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3 e 1. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto tardivo l’avviso di rettifica in questione, nonostante che: – quest’ultimo fosse stato effettivamente compilato e sottoscritto il 16 ottobre 2009, ma sulla base di una variazione di rendita apportata dall’ufficio il 1 ottobre 2009 (dunque, entro i 12 mesi dalla proposta Docfa); – il termine di 12 mesi avesse natura ordinatoria e non perentoria, con conseguente esclusione della ravvisata decadenza.

p. 2.2 I motivo è fondato per l’assorbente ragione che il termine in questione non ha natura perentoria, con conseguente esclusione della erroneamente ritenuta decadenza dell’amministrazione dalla potestà accertativa.

In base al D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, (Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari): “(…) Tale rendita rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. (..)”.

Questa disposizione è stata più volte vagliata da questa corte di legittimità, la quale ha stabilito (Cass.n. ord. 6411/14; così Cass.n. 16242/15) che: “In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all’ufficio per la ‘determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare nè potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di rettifica”.

In linea con tale indirizzo si pone più recentemente anche Cass.n. ord. 11844/17, secondo cui: “In tema di catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della procedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell’incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicchè, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva.”.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5 conv.in L. n. 1239 del 1939. Per avere la Commissione Tributaria Regionale, con ulteriore ratio decisoria, escluso dalla determinazione di rendita l’impianto “rotativa”, nonostante che quest’ultimo, componente strutturale fissa e stabile nel tempo, concorresse alla destinazione funzionale e reddituale dell’immobile costituendo il nucleo fondamentale del centro-stampa.

p. 3.2 Anche questo motivo è fondato.

Va premesso che, contrariamente a quanto eccepito dalla società controricorrente, esso non induce ad una inammissibile rivisitazione di una questione fattuale sulla natura del cespite in esame (rotativa), sollecitando invece il rilievo di un tipico errore di applicazione normativa nella esatta individuazione della fattispecie astratta; ciò nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale ha escluso tale cespite dalla stima attributiva di rendita per il solo fatto che si trattasse di un bene non immobile nè infisso al suolo. Con ciò mostrando di falsamente applicare al caso concreto la normativa di riferimento la quale, secondo quanto si dirà, impone invece che, a determinate condizioni, cespiti di questo tipo vengano considerati indipendentemente dalla mancanza, erroneamente ritenuta ostativa, dei requisiti come sopra individuati dal giudice di merito.

Ciò posto, sulla componente impiantistica essenziale, pur in assenza di infissione al suolo, alla destinazione funzionale e reddituale del cespite oggetto di attribuzione di rendita si è osservato (Cass.n. 12791/18) che: “L’attribuzione della rendita catastale ad un cespite classificato in categoria D è effettuata mediante stima diretta, tenuto conto degli impianti fissi e di tutte le componenti che, essendo idonee a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita, contribuiscono in via ordinaria ad assicurare all’immobile una specifica e stabile autonomia funzionale e reddituale”; e, inoltre, che (Cass.n. 24924/16): “In tema di classamento, ai fini della determinazione della rendita catastale rilevano tutti gli impianti fissi, in qualsiasi modo uniti al suolo, perchè gli stessi concorrono alla complessiva unità immobiliare ed al suo valore, come confermato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dall’1 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto rilevanti, per la quantificazione della rendita catastale di una centrale telefonica, le attrezzature “imbullonate” alle strutture murarie).

Si tratta di un criterio espressamente previsto anche dal legislatore nel D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies conv. in L. n. 88 del 2005, in base al quale: “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi del citato R.D.L.n. 652 del 1939, art. 10, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo”.

Per quanto questa previsione legislativa sia appunto riferita alle centrali elettriche, di essa va data una lettura sistematica ed uniforme estensibile ai complessi ed impianti produttivi in generale; secondo quanto desumibile dalla sent. Corte Cost. n. 162 del 2008 la quale, nell’escludere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale di questa disposizione con riferimento

all’art. 3 Cost., ha osservato: “La norma

censurata, la quale, con riguardo alle centrali elettriche, risolve ogni possibile dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale, individuando come criterio per la determinazione della rendita suddetta, non l’amovibilità o meno di un bene, ma la circostanza che esso costituisca (come le turbine) una componente strutturale ed essenziale, che contribuisce alla funzione complessiva ed unitaria dell’opificio stesso, non crea un regime particolare per le centrali elettriche, ma, anzi, riporta le stesse nell’ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate (altiforni, carri-ponte, grandi impianti di produzione di vapore), eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse, e quindi non solo non viola il principio di uguaglianza, ma anzi tende ad affermarlo, proprio perchè toglie ogni dubbio sulle modalità di determinazione della rendita catastale anche con riguardo alle centrali elettriche”.

La decisione della Commissione Tributaria Regionale non appare dunque corretta là dove ha escluso dall’oggetto della stima finalizzata all’attribuzione di rendita l’insieme dei beni costituenti il centro-stampa; comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle componenti (come la rotativa, nucleo nevralgico, caratterizzante ed imprescindibile dell’attività) di per sè amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua del complesso. Così facendo il giudice di merito – chiamato a decidere una controversia assoggettata al regime previgente all’introduzione della L. di stabilità n. 208 del 2015 – non ha adeguatamente valorizzato il parametro dell’unitarietà e complessità funzionale dell’impianto, siccome composto da beni ed impianti di eterogenea natura.

Il giudice di merito si è dunque dissociato dall’indirizzo di legittimità (Cass. 3500/15, ma anche Cass. n. 23317/11, 7372/11, 13319/06, 21730/04 ed altre) che, richiamando analoghi principi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche ed alle relative turbine (nei termini di cui in Corte Cost. n. 162 del 2008 cit.), ha stabilito la rilevanza, ai fini della rendita, della connessione strutturale e funzionale intercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, così da valorizzare (con specifico riguardo agli impianti eolici, ma sulla base di un criterio di ordine generale) il fatto che anche gli elementi impiantistici non infissi “si configurano come elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso” (Cass. 3500/15).

Vero è che la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (L. stabilità 2016) ha diversamente disposto, nel senso che: “a decorrere dal lo gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

E tuttavia questa disposizione – essa stessa confermativa, a contrario, del fatto che, prima della sua entrata in vigore, la componente impiantistica essenziale fosse invece rilevante ai fini della determinazione di rendita degli immobili in gruppo D – non riguarda l’accertamento qui opposto, emanato ben prima della legge in esame.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale va dunque cassata, con rinvio al giudice di merito il quale – in applicazione di quanto qui stabilito – deciderà sulle altre questioni, anche di stima, ritenute finora assorbite.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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