Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6217 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18531-2015 proposto da:

T.F., T.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFREDO LUPO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

Rilevato

che:

p. 1. I germani T.F. e T.P. propongono un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 105/46/11 del 22 febbraio 2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo (salvo che per una unità immobiliare per la quale ha ritenuto corretta la rendita proposta) l’avviso di accertamento catastale con rettifica di categoria e classe loro notificato dall’agenzia del territorio di Napoli in relazione a taluni immobili del gruppo A.

Decidendo nella contumacia dei contribuenti, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che: – l’avviso di accertamento catastale in oggetto fosse congruamente motivato; – corrette (tranne che in relazione all’unità immobiliare con subalterno n. 61) fossero la categoria e la classe attribuite dall’ufficio, in ragione delle caratteristiche delle unità immobiliari urbane in questione e del classamento operato per altri immobili similari presenti nella medesima zona urbana.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dall’agenzia delle entrate.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento di appello, stante l’inesistenza della notificazione della citazione in appello da parte dell’agenzia del territorio di Napoli, in violazione dell’art. 149 c.p.c., comma 2.

Riferiscono i ricorrenti di aver appreso casualmente in data 17 aprile 2015 – data nella quale essi avevano richiesto alla segreteria della CTP di Napoli il rilascio di attestato del passaggio in giudicato della prima decisione n. 48/27/2009 – che tale sentenza era stata invece appellata dall’agenzia del territorio la quale, tuttavia, non aveva mai loro notificato l’atto di gravame (poi definito con la sentenza n. 105/46/11 oggetto del presente ricorso). Quand’anche non di inesistenza si fosse trattato, ma di nullità della notificazione stessa, quest’ultima non risultava comunque essere stata sanata, stante la loro mancata costituzione nel grado di appello.

p. 2.2 II ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto tardivo.

Esso è stato infatti notificato via PEC il 10 luglio 2015 (notifica poi reiterata in cartaceo a mezzo posta il 23 maggio 2016) a fronte di sentenza CTR (non notificata) pubblicata il 22 febbraio 2011; dunque, ben oltre il termine decadenziale ‘lungò di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1.

Neppure, il ricorso per cassazione così tardivamente proposto potrebbe trovare ragione di ammissibilità nell’art. 327 c.p.c., comma 2, secondo cui il termine di decadenza previsto dal comma 1 “non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.”.

Si è infatti osservato – esattamente in termini con la presente fattispecie – che: “il proposto ricorso per Cassazione è inammissibile perchè notificato ben oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, senza che sia nella specie invocabile il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 2, posto che, secondo la citata disposizione, ai fini dell’eccezionale superamento del termine annuale di impugnazione è necessario che la parte dimostri di non aver avuto conoscenza alcuna del processo a causa della nullità della citazione o della relativa notificazione, ovvero per nullità della notificazione di uno degli atti indicati dall’art. 292 c.p.c., mentre nella specie il ricorrente lamenta la nullità della notifica dell’atto d’appello, non dell’atto introduttivo del processo in primo grado, sicuramente noto al contribuente, essendo quest’ultimo ricorrente in primo grado e non potendo pertanto certamente ignorare la pendenza del processo. A tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con specifico riferimento al processo tributario, ha affermato, per l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 2, la necessità di un difetto assoluto di conoscenza del processo, escludendo che a tal fine sia sufficiente, ad esempio, l’omessa comunicazione della data dell’udienza di discussione quando la parte sia in ogni caso a conoscenza dell’esistenza del processo, essendogli nota la proposizione del ricorso introduttivo in primo grado, che le sia stato notificato o addirittura sia stato, come nella specie. proposto dalla parte medesima, (v. tra le altre Cass. n. 6563 del 1981, n. 2303 del 1994, n. 9897 del 2001). Il collegio ritiene di dover dare senz’altro continuità all’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, posto che il citato art. 327 c.p.c., comma 1 pone una regola generale, espressione del principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale impone che le controversie non possano rimanere sub iudice indefinitamente, dovendo perciò prevedersi la possibilità di formazione del giudicato entro un lasso di tempo ragionevole, mentre il medesimo art 327 c.p.c., comma 2, esprime un’eccezione che, come tale, va rigorosamente interpretata, dovendo perciò escludersi che, oltre il chiaro dato letterale, alla citazione possa essere assimilato l’atto d’appello (…)” (Cass.n. 11808/06).

Questo indirizzo – basato sul contemperamento di opposte esigenze rimarca condivisibilmente, a tutela della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, il valore del giudicato e delle regole processuali preposte alla sua formazione (valore riconosciuto, sebbene nel diverso ambito degli istituti rilevanti per il diritto unionale, anche dalla Corte di Giustizia: sent. Olimpiclub 3.9.09, p. 22 con ulteriori richiami); senza, con ciò, menomare il diritto della parte al giusto processo, attesa la sicura conoscenza che di esso questa consegue per il solo fatto di avervi partecipato in grado precedente.

Tutto questo comporta, nel caso di specie, l’effettiva tardività del ricorso per cassazione; è infatti pacifico che i T. fossero a conoscenza del processo per averlo essi stessi introdotto in primo grado.

Viene pertanto meno il requisito fondamentale di (eccezionale) ammissibilità dell’impugnazione tardiva ex art. 327, comma 2, cit., appunto costituito dalla mancata “conoscenza del processo”, come sopra intesa.

Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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