Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6216 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 05/03/2021), n.6216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6046/2015 proposto da:

SYRACUSE UNIVERSITY, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO, rappresentata

e difesa dagli avvocati RENZO MARIA MORRESI, LUCA TARTAGLIONE;

– ricorrente principale –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

SYRACUSE UNIVERSITY;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 800/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/11/2014 R.G.N. 1025/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udir. l’Avvocato LUCA TARTAGLIONE;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13 novembre 2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Syracuse University a versare all’INPS la contribuzione minore nei limiti del quinquennio antecedente al 28 novembre 2002, oltre le sanzioni civili alla stregua della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, in riferimento ai lavoratori statunitensi dediti, nel predetto periodo, ad attività di direzione, amministrazione e docenza presso la sede universitaria di Firenze.

2. Per la Corte territoriale l’Accordo di Washington Italia/USA del 23 maggio 1973, ratificato con L. n. 86 del 1975, improntato al criterio di territorialità e specialità – secondo il quale il lavoro svolto in Italia dal cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti rimane coperto da tale legislazione – atteneva, nell’ambito delle legislazioni di sicurezza, alle assicurazioni IVS per le quali soltanto risultava derogato il principio di territorialità, nè l’ente universitario aveva dimostrato il versamento delle relative contribuzioni negli USA e, in ogni caso, trovava applicazione, quanto alla debenza delle contribuzioni, il principio di solidarietà, non di sinallagmaticità; infine, la tesi dell’inesistenza delle contribuzioni minori all’epoca della stipula del richiamato Accordo risultava smentita dalla tutela degli eventi protetti dalla contribuzione minore fin da epoca risalente (dal 1971 per la maternità e dal 1939 per la riforma dell’IVS e la contribuzione per TBC e disoccupazione involontaria).

3. La Corte applicava, inoltre, il regime di esenzione dalle sanzioni accessorie in considerazione dei contrastanti orientamenti amministrativi emergenti dalla specifica incertezza ingenerata in sede amministrativa.

4. Avverso tale sentenza ricorre la Syracuse University, con ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., avverso il quale ha resistito, con controricorso, l’Ente universitario.

5. Equitalia s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con i motivi del ricorso principale, qui richiamati complessivamente in considerazione delle censure che li accomunano nei distinti mezzi d’impugnazione, si deducono violazione degli artt. 2,3,10,23,38,53 Cost., del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione stipulato fra Italia e Stati Uniti d’America il 2 febbraio 1948 (art. IX), ratificato con L. n. 385 del 1949, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale concluso a Washington, il 23 maggio 1973 (artt. 1, 2, 4, 7), e ratificato con L. n. 86 del 1975, della L. n. 398 del 1987 (art. 3, comma 8), del D.Lgs. n. 276 del 2003 (art. 30), degli artt. 12 e 16 preleggi, e omesso esame di fatti decisivi in base ai quali si ritiene di aver dimostrato l’infondatezza delle pretese contributive dell’INPS, in fatto e diritto.

7. Assume la parte ricorrente che il principio di territorialità, stabilito dall’ordinamento italiano in materia di previdenza sociale con il R.D.l. n. 1827 del 1935, art. 37, può essere derogato dalle convenzioni internazionali e che la Convenzione stipulata fra Italia e Stati Uniti il 25 maggio 1973 derogherebbe a tale principio non solo in relazione alla contribuzione IVS ma anche in relazione alla contribuzione minore, come si evince dal paragrafo 2 dell’art. 7 che stabilisce che “il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti rimane coperto da tale legislazione”.

8. L’ente universitario espone che la decisione adottata dalla Corte territoriale contrasterebbe con il principio di reciprocità e porterebbe a risultati iniqui poichè al versamento dei contributi per le assicurazioni minori non corrisponderebbe, per il lavoratore, la possibilità dei beneficiare delle relative prestazioni previdenziali; assume, inoltre, di aver dimostrato, in corso di causa, che forme di tutela previdenziale per i rischi c.d. minori (disoccupazione, maternità e tbc), analoghe a quelle italiane, sarebbero presenti anche negli Stati Uniti.

9. Aggiunge, ancora, l’ente universitario, di aver attivato la procedura, benchè non ancora definita, prevista dalla L. n. 398 del 1987, art. 3, comma 8, per ottenere l’esenzione dal versamento della contribuzione minore; argomenta, infine, per l’infondatezza della pretesa contributiva, anche a prescindere dalle norme di diritto internazionale, per essersi l’accertamento ispettivo incentrato su rapporti lavorativi di lavoratori distaccati, come tali soggetti alla legislazione del paese in cui ha sede l’impresa distaccante.

10. Il ricorso principale è da rigettare.

11. L’Accordo stipulato in data 23 maggio 1973 tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America, ratificato con L. 24 febbraio 2075, n. 86, fissa principi di territorialità e specialità in materia di sicurezza sociale.

12. In particolare, l’art. 2 dell’Accordo chiarisce l’ambito di applicazione: “Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonchè alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale;”.

13. La lettera della disposizione delimita l’ambito della regolazione, convenzionale e normativa, nella materia della sicurezza sociale, alle sole assicurazioni IVS, tuttavia il successivo comma 2 già ne dispone un ampliamento: “Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applicherà alle legislazioni concernenti altri regimi di previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall’autorità competente italiana”, rimarcando che deve trattarsi degli stessi eventi ed estendendo il principio (nel comma 3) anche alle legislazioni future.

14. Alle citate disposizioni segue l’art. 7 dell’Accordo che regola il principio di territorialità nei termini seguenti: “Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato”.

15. L’eccezione al principio di territorialità è introdotta nel successivo comma 2 dell’art. 7: “Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione”.

16. Dunque a presidio della deroga al principio di territorialità in tema di sicurezza sociale è posta l’esclusiva regola della protezione del lavoro svolto in Italia a condizione che la legislazione statunitense preveda un apparato normativo di protezione e di sicurezza sociale che si inscriva nella cornice definita dal limite oggettivo del contenuto dell’Accordo – le assicurazioni IVS – e dalla legenda dell’art. 1 che, alla lettera c), designa, con il termine legislazione:”a meno che non sia diversamente specificato, le fonti normative, regolamentari e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale di cui all’art. 2 del presente accordo”.

17. I principi di territorialità e specialità, che si evincono nelle disposizioni richiamate e nel fraseggio che rimanda alla fissazione della regola generale, la territorialità, e all’eccezione o deroga in presenza della legge speciale statunitense, attengono comunque alla legislazione di sicurezza con esclusivo riferimento alle assicurazioni IVS, dovendo, invece, intendersi, il rinvio alle legislazioni, anche future, concernenti altri regime di previdenza indicate dall’autorità competente italiana, come comprensivo della complessiva legislazione previdenziale, e non solo de jure condito.

18. La condizione posta per l’estensione della deroga al principio di territorialità per le assicurazioni sociali diverse dall’assicurazione IVS è, dunque, la protezione del medesimo evento nella legislazione statunitense, il che non risulta, nella specie, in riferimento alla copertura legislativa per i rischi c.d. minori, come argomentato dalla Corte territoriale – che ha ritenuto non pertinente al tema l’evocata protezione previdenziale statunitense per le inabilità rientrante, come tale, nelle assicurazioni IVS – e non adeguatamente fatto oggetto di censura.

19. Neanche coglie nel segno l’ulteriore argomento difensivo dell’ente universitario volto a valorizzare il Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America del 2 febbraio 1948, ratificato con L. 18 giugno 1949, n. 385 (in riferimento al quale v. Cass., Sez. Un., n. 6136 del 1995), trattandosi di disposizioni volte, fra l’altro, a garantire la pari dignità fra cittadini e lavoratori di ciascuna parte contraente, indipendentemente dalla nazionalità straniera o dal luogo di residenza, accordando diritti e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati ai cittadini e lavoratori dell’altra parte contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori dell’altra parte contraente che “concedano ad un salariato od a qualsiasi persona che riceva compensi, commissioni od altra rimunerazione, od ai suoi parenti, eredi o persone a carico, a seconda dei casi, un diritto di azione od un indennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia professionale, lesioni o morte causati dall’impiego e verificatisi durante lo stesso oppure dovuti alla natura dell’impiego” (art. 12, comma 1 lett. b), Trattato cit.) ovvero “i benefici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria, in base ai quali vengono pagati benefici senza compiere un’indagine sulla necessità economica individuale: a) contro perdita di salari o di altra retribuzione, dovuta a vecchiaia, disoccupazione o malattia od altra invalidità; oppure b) contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alla morte del padre, del marito o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno” (art. 12, comma 2, cit.).

20. Neanche si palesa valida, per incrinare l’interpretazione seguita dalla Corte di merito in adesione a quanto sin qui argomentato, la notazione per cui al momento della stipula dell’accordo le contribuzioni minori non fossero ancora previste stante, all’evidenza, la ben risalente introduzione, nell’ordinamento italiano, delle tutele volte a proteggere i lavoratori dai rischi minori nel corso della vita lavorativa (maternità, disoccupazione, tbc).

21. Indimostrata, come già detto, la copertura assicurativa per le contribuzioni minori negli Stati Uniti, con il versamento della relativa contribuzione, risulta non pertinente evocare, come assume l’ente universitario, il principio di reciprocità la cui verifica, ed applicazione, implica, dunque, l’esistenza di analoghe forme di tutela previdenziale nei due Paesi.

22. Neanche si ravvisano le conseguenze illogiche e paradossali paventate dall’ente universitario, posto che le tutele assicurative avvolgono coerentemente l’attività lavorativa: la tutela assicurativa IVS, destinata ad operare al termine della vita lavorativa, prevede il versamento dei contributi nel paese da cui provengono i lavoratori e prevede, altresì, l’applicazione della legislazione di tale paese; la tutela per i rischi minori è destinata ad operare nel corso della vita lavorativa ed è, per converso, disciplinata dalle norme del paese in cui si svolge l’attività lavorativa e nel quale devono essere versati i relativi contributi previdenziali.

23. Tale impostazione risulta coerente con la forte connotazione solidaristica a cui sono improntate le contribuzioni minori, necessarie anche ad alimentare il complesso sistema di sicurezza sociale ancorchè afferenti a prestazioni che potrebbero rimanere non utilizzate e alle quali è dunque estraneo qualsivoglia profilo di sinallagmaticità.

24. Invero, va qui ribadito (in continuità con Cass., Sez. Un., n. 10232 del 2003 e numerose successive conformi) che il fondamento della previdenza sociale risiede nel principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del sistema giacchè all’apporto contributivo delle categorie interessate si accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della solidarietà generale; il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare (v., ad esempio, per i contributi di mera solidarietà, Corte Cost. n. 26 del 2003) e dunque ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando, per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti, l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.

25. L’obbligazione contributiva previdenziale, è bene ricordare, partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di funzioni sociali (v., per tutte, Cass. n. 2727 del 1969); si tratta cioè di un’obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato (v., da ultimo, Cass. n. 28296 del 2019).

26. Del resto, l’inequivoca interpretazione delle norme convenzionali qui accolta in tema di contribuzioni minori risulta coerente con la disposizione della L. n. 317 del 1987, art. 3, comma 8, che prevede la possibilità di ottenere una esenzione unilaterale dalla contribuzione, mediante decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in favore delle imprese straniere appartenenti a paesi che concedono un analogo esonero ad imprese italiane operanti sul loro territorio.

27. L’impianto convenzionale, che poggia, dunque, sulla regola della protezione per i rischi minori nell’attività lavorativa nel paese sul quale detta attività si svolge, risulta derogabile soltanto con atto amministrativo nell’esercizio di attività neanche discrezionale giacchè vincolata alla verifica del principio di reciprocità nell’attribuzione dell’esonero dall’obbligazione contributiva (procedura, nella specie, non perfezionata, come si legge nella sentenza impugnata e nel ricorso all’esame).

28. Infine, si palesano inammissibili le censure incentrate sul distacco dei lavoratori per l’assorbente rilievo che trattasi di presupposto di fatto non emergente dalla sentenza impugnata e come tale connotato da profili di novità.

29. Ogni ulteriore censura rimane assorbita da quanto fin qui esposto.

30. E’ da accogliere, invece, il ricorso incidentale con il quale l’INPS, censurando il capo della sentenza che ha riconosciuto il regime delle sanzioni accessorie stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10, assume che il più favorevole apparato sanzionatorio postula il versamento dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, laddove, nella specie, l’ente universitario ha contestato, con l’opposizione, la cartella esattoriale portante il credito per la contribuzione minore.

31. Diversamente da quanto oppone l’ente universitario, che invoca una declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale perchè, a suo dire, volto a sollecitare valutazioni di merito, questa Corte reputa ammissibile il mezzo d’impugnazione con il quale è stata adeguatamente devoluta la censura secondo il paradigma della violazione di legge, nella specie della disciplina sanzionatoria in materia contributiva.

32. La ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’obiettiva incertezza in ordine alla pretesa contributiva per l’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio, non risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità essendosi chiarito che solo l’integrale pagamento della contribuzione controversa, non verificatosi nella specie, costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla normativa sulla riduzione delle sanzioni civili (cfr., fra le altre, Cass. n. 3799 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).

33. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e la causa rinviata, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

34. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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