Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6216 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6703-2015 proposto da:

UBI LEASING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO ALIBERTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLANI MARCO

GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4704/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. Ubi Leasing spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 4704/14 del 19.9.2014, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso con cui l’agenzia del territorio di Varese, ferma restando la categoria catastale D8, aveva rettificato in Euro 177.841,80, in esito a procedura Docfa, la rendita attribuibile ad un fabbricato di tre piani fuori terra e tre piani interrati, destinato ad attività di centro commerciale, sito in Comune di Gavirate (VA).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – con procedura Docfa del luglio 2010, Ubi Leasing aveva proposto una rendita catastale di Euro 153.672,00 rinveniente dall’applicazione al valore catastale ‘88/’89, di Euro 5.122.400,00, del saggio di fruttuosità del 3%; con il ricorso introduttivo del giudizio, la società opponente aveva chiesto che la rendita venisse rideterminata, previa applicazione del tasso di capitalizzazione del 2%, nella minor somma di Euro 95.884,30 ovvero, in subordine, di Euro 104.448,00 ovvero, in ulteriore subordine, in quella proposta con la citata Docfa (Euro 153.672,00); – la Commissione Tributaria Provinciale, in solo parziale accoglimento del ricorso, aveva rideterminato la rendita mediante applicazione “ai valori accertati dall’ufficio” del tasso di capitalizzazione del 2%; – l’agenzia delle entrate, con il proprio appello principale, aveva chiesto la riforma della prima decisione su questo punto, dal momento che il criterio indicato dal primo giudice comportava l’attribuzione di una rendita inferiore a quella proposta con la Docfa dalla stessa società; – quest’ultima, con appello incidentale, aveva chiesto che, ferma restando l’applicazione del tasso del 2%, venisse rideterminato al ribasso il valore catastale di riferimento; – in tale situazione, ‘unica soluzione possibilè andava individuata nella conferma della rendita proposta dalla società con la menzionata Docfa atteso che, da un lato, l’opposizione della società non poteva comportare la riduzione del saggio di capitalizzazione dalla stessa individuato nel 3% (con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto) e che, dall’altro, i maggiori parametri di valore indicati dall’agenzia del territorio non trovavano alcun riscontro nella documentazione acquisita e nell’esito del sopralluogo, evenienze adeguatamente contrastate dalla società.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso Ubi Leasing lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29, dal momento che l’esatta individuazione del saggio di fruttuosità non rientrava nella discrezionalità dell’amministrazione finanziaria ed era stato, comunque, anche da quest’ultima individuato proprio nel 2% con riguardo alle unità immobiliari in gruppo D; a nulla rilevava, in senso ostativo, che nella proposta Docfa fosse stato applicato il maggior indice del 3%.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

L’individuazione del tasso di capitalizzazione di cui al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 29 integra questione di diritto e non di fatto; essa, infatti, non ha natura discrezionale, bensì normativamente predeterminata con riguardo a ciascun gruppo catastale.

Con specifico riguardo a fabbricati rientranti in categoria speciale D, si è affermato (Cass.n. 25555/14) che: “In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 29, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l’UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l’UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell’immobile (a fondamento dell’attribuzione della rendita catastale ai sensi del D.M. 20 gennaio 1990, applicabile “ratione temporis”), non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra P1 per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita. (Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%)”; così, in termini, Cass.n. 14383/11 ed altre.

Va d’altra parte rilevato come la stessa amministrazione finanziaria abbia prestabilito il saggio di fruttuosità applicabile agli immobili di categoria-gruppo D proprio nel 2% (Circolare 30 novembre 2012, n. 6/T, art. 7), e non altrimenti; si tratta di circolare poi espressamente richiamata alla L. di stabilità 2015, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244.

Nè può ritenersi ostativo all’applicazione del saggio così stabilito il fatto che la parte privata abbia formulato una proposta Docfa recante una percentuale maggiore.

Va infatti considerato (Cass. n. 14383/11 ed altre) che: “(…) si tratta di mera proposta di rendita priva di valore negoziale o dispositivo, che può essere emendata in sede giudiziale, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera”.

Si osserva in motivazione – a specificazione del principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale del contribuente comportante una tassazione indebita – che anche la procedura Docfa (ancorchè di natura non prettamente fiscale, ma catastale) può essere emendata dal contribuente, anche in sede giudiziale, allorquando si tratti di rettificare una situazione erronea in fatto o diritto: “come questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all’UTE, quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritierà (Cass. n. 19379 del 2008)”.

Effettivamente erronea risulta dunque l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale la quale, nel riformare sul punto la prima decisione, ha ritenuto che fosse alla società precluso di opporre, con il ricorso introduttivo, l’erroneità (per contrarietà normativa) del maggior saggio di capitalizzazione (3%) da essa stessa proposto nella Docfa.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, dal momento che la statuizione del primo giudice di riduzione al 2% del saggio di fruttuosità non era stata appellata dall’amministrazione finanziaria, la quale si era limitata ad impugnare il valore catastale di riferimento dell’immobile.

p. 3.2 Si tratta di doglianza assorbita dall’accoglimento del motivo che precede.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso la società lamenta ulteriore profilo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato alcunchè in merito alla domanda di rideterminazione giudiziale del valore catastale dell’immobile (nel minor importo di Euro 4.794.215,00), così come risultante da una perizia di parte prodotta in giudizio.

p. 4.2 II motivo, incentrato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia, è infondato.

Contrariamente a quanto si assume, infatti, la Commissione Tributaria Regionale non ha affatto omesso di pronunciarsi sull’istanza di revisione della rendita in ragione di un diverso accertamento estimativo del valore catastale dell’immobile; affermando piuttosto che tale valore doveva correttamente individuarsi in quello indicato dalla società nella proposta Docfa.

E ciò perchè, da un lato, i nuovi parametri forniti dall’ufficio non trovavano alcun riscontro nella documentazione acquisita, ‘come congruamente ed analiticamente dimostrato dalla società appellatà; e, dall’altro, era precluso a quest’ultima di conseguire una valutazione inferiore a quella dalla stessa inizialmente proposta.

In definitiva, una pronuncia sul punto specifico del valore catastale dell’immobile vi è stata; il che è necessario e sufficiente ad escludere la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del principio di generale emendabilità, anche in sede giudiziale, delle dichiarazioni fiscali del contribuente; e ciò per quanto riguardava non solo il saggio di fruttuosità applicabile ma anche il valore catastale.

p. 5.2 II motivo è fondato.

Va infatti considerato che la ratio adottata dalla Commissione Tributaria Regionale in relazione al valore catastale sul quale applicare il saggio di fruttuosità è stata, come detto, nel senso di ritenere preclusa la determinazione di una rendita ‘inferiorè a quella proposta dalla società con la Docfa; ma ciò non sulla base di una concreta valutazione estimativa conseguente alla disamina degli elementi istruttori resi a tal fine disponibili dalle parti, ma sul solo principio di diritto (la cui erroneità è già stata evidenziata) della intangibilità o non emendabilità della dichiarazione della parte privata.

Sennonchè, rettificato quest’ultimo principio – nel senso, come anticipato, della possibilità per la società, non soltanto di confutare il maggior valore attribuito dall’amministrazione finanziaria, ma anche di comprovare un valore catastale effettivo inferiore a quello dalla stessa inizialmente indicato con la Docfa – doveva la Commissione Tributaria Regionale esaminare il merito estimativo della doglianza incidentale di Ubi Leasing.

Da qui l’effettiva violazione di legge ravvisabile nell’affermazione secondo cui ‘unica soluzione possibilè della controversia sarebbe stata quella di confermare tout court la proposta Docfa, senza poter eventualmente accedere ad una stima inferiore in ragione dei vari elementi dedotti in giudizio, anche a mezzo della produzione di una perizia tecnica, dalla società.

p. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato la genericità dell’appello dell’agenzia delle entrate in quanto privo sia della esposizione sommaria dei fatti sia di motivi specifici.

p. 6.2 I motivo è infondato.

La Commissione Tributaria Regionale ha implicitamente ritenuto ammissibile l’appello principale dell’agenzia delle entrate, decidendo su di esso.

Questa decisione deve ritenersi conforme alla legge, essendosi in proposito affermato che: “Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (Cass.n. 32954/18).

p. 7. Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del primo e del quarto motivo; con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale – ferma restando l’applicabilità nella specie del saggio di fruttuosità del 2% sul valore catastale dell’immobile – effettuerà un nuovo accertamento estimativo di quest’ultimo anche, se del caso, in misura inferiore a quella inizialmente proposta dalla società con la procedura Docfa.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, respinti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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