Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6215 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 05/03/2021), n.6215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 13339/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Gennaro Romano, del foro di Trento

(avvgennaroromano.recapitopec.it), che lo rappresenta e difende,

domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Verrastro,

(francescoverrastro.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

via dei Portoghesi, n. 12 – Roma;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 528/2019 del Tribunale di Trento;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. O.E., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 528 del 2019, del Tribunale di Trento con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Verona aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo tre motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2 e 8, art. 1 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la non credibilità di esso richiedente senza compiere un’approfondita “disamina fattuale”;

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), a proposito del mancato riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria, pur a fronte di una situazione di violenza esistente in Nigeria e attestata da diversi precedenti di merito;

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. Immigrazione e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e motivazione apparente in relazione alla non concessa protezione umanitaria.

3. Con controricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto nel merito del ricorso.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio come in atti consti il rilascio all’Avv. Gennaro Romano di procura speciale alle liti su foglio separato allegato al ricorso e che, pur essendo riportata la data della procura, la sottoscrizione del difensore è riferita alla sola sottoscrizione del richiedente. Al riguardo, va evidenziato come in ordine alla validità di tale procura si siano registrati alcuni orientamenti che hanno ritenuto dubbia la possibilità di estendere la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato e, dunque, che la procura contenga la speciale certificazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, con conseguente rimessione della questione alle Sezioni unite (vedi Sez. 2, n. 28208/2020). Pertanto, risultando la risoluzione della questione rilevante nel presente giudizio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla mancata certificazione della data di rilascio della procura.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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