Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6214 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 05/03/2021), n.6214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 6232/2019 proposto da:

A.M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Ester Nemola, del foro di Lecce che lo rappresenta e

difende (pec: nemola.ester.ordavvle.legalmail.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 143/2019 del Tribunale di Lecce;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 143 del 2019 del Tribunale di Lecce con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la locale commissione territoriale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo cinque motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente in ordine alla credibilità del ricorrente, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5, in reazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e art. 8, nonchè la violazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), c), d) e comma 5, art. 6, comma 2, art. 7, lett. a), b) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e 5, perchè il provvedimento impugnato, nell’interpretare ed applicare dette norme, non ha considerato la condizione sociale del richiedente e la sua posizione di debolezza per il fatto di appartenere ad un gruppo assolutamente debole e minoritario, non tutelato dall’ordinamento statuale, alla luce delle condizioni generali del Pakistan in punto di accesso alla giustizia e di tutela dei diritti umani.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La censura attiene alla mancata indicazione da parte del decreto impugnato delle fonti informative in forza delle quali si è escluso che nella zona di provenienza del richiedente sussista una situazione di conflitto e rischio generalizzato così da comportare, per la sola presenza nell’area in questione, il concreto rischio alla vita o di un danno grave alla persona e, dunque, il diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 257 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La doglianza attiene alla mancata valutazione delle condizioni di vita esistenti in Punjab e dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini di legge, ha depositato nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, rileva il Collegio come in atti consti il rilascio all’Avv. Ester Nemola di procura speciale alle liti su foglio separato allegato al ricorso e che, pur essendo riportata la data della procura, la sottoscrizione del difensore è riferita alla sola sottoscrizione del richiedente. Al riguardo, va evidenziato come in ordine alla validità di tale procura si siano registrati alcuni orientamenti che hanno ritenuto dubbia la possibilità di estendere la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato e, dunque, che la procura contenga la speciale certificazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, con conseguente rimessione della questione alle Sezioni unite (vedi Sez. 2, n. 28208/2020). Pertanto, risultando la risoluzione della questione rilevante nel presente giudizio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla mancata certificazione della data di rilascio della procura.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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