Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6213 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18078/2019 proposto da:

Windowmist Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Properzio n. 5, presso lo

studio dell’avvocato Cicala Carlo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Riccioni Alessandro, giusta procura speciale

per Notaio Dott. W.J.B.D. di (OMISSIS) –

prot. n. (OMISSIS), con apostille del 2.5.2019;

– ricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., in proprio e nella qualità di procuratore

della Castello Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n.

1/a, presso lo studio dell’avvocato Costantino Giorgio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti i cinque motivi di ricorso proposti dalla società Windowmist, illustrati da memoria, volti ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo fondiario, per mancata “consegna” delle somme mutuate al mutuatario con conseguente estinzione dell’ipoteca contestualmente concessa a garanzia del mutuo (tenendo conto dell’impossibilità originaria dell’oggetto del mutuo e della carenza di causa in concreto o causa illecita);

letto il controricorso di Italfondiario spa, anch’esso illustrato da memoria;

Ritenuta l’opportunità di approfondimento dei principi regolatori della materia e che, pertanto, non sussistono i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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