Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6213 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17829-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN NICOLA DE CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato

MONICA PERRONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DARIO NARDONI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 69/2015 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

che:

in data 15.1.2011 l’Agenzia delle Entrate notificava a S.R. e G.A. due avvisi di liquidazione con cui revocava l’agevolazione prima casa liquidando l’imposta in misura ordinaria essendo i contribuenti decaduti dalle previste agevolazioni in quanto, dopo aver acquistato il 26 luglio del 2006 un immobile in corso di ristrutturazione nel Comune di San Gimignano usufruendo delle relative agevolazioni, avevano ivi trasferito la propria residenza solo in data 8.7.2008, quindi dopo diciotto mesi dal trasferimento.

Avverso detti atti proponevano ricorso i contribuenti affermando che il mancato rispetto del termine era dovuto a forza maggiore in presenza di lavori di ristrutturazione nell’edificio in questione.

La CTP di Firenze con sentenza del 20.2.2012 accoglieva i ricorsi riuniti ritenendo provato che il ritardo nell’acquisizione della residenza era dovuto a circostanze indipendenti dalla loro volontà e non prevedibili, integranti quindi una causa di forza maggiore.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Toscana con sentenza del 12.1.2015 rigettava il gravame confermando le motivazioni della sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resisteva la controparte con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte I, nota II bis, n. 1, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, la forza maggiore è rappresentata da eventi oggettivi imprevedibili ed inevitabili che sfuggono al controllo ed al dominio del soggetto tali da impedire il realizzarsi di un determinato fatto. Deduceva pertanto che ai fini della conservazione del beneficio non può essere sufficiente che la parte dimostri di aver posto in essere tutte le condizioni per addivenire in tempi ottimali all’insediamento residenziale. Nè può essere idoneo a concretizzare la forza maggiore il contenzioso sorto con i vicini di casa in quanto la residenza è stata trasferita comunque a contenzioso ancora in corso.

Il motivo è fondato.

Va premesso che in tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 (convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118), richiede, per la fruizione dei benefici cd. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto; detto trasferimento integra un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato rappresentando un obbligo del contribuente verso il fisco.

Con riguardo all’adempimento di tale obbligo da parte del contribuente, possono venire in rilievo degli elementi impeditivi caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento di talchè il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto.

Per forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, deve intendersi “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di “abitare” nella prima casa entro il termine suddetto” (cfr. Cass. n. 7067/14; id n. 13177/14); “un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento” (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16).

Si è poi ulteriormente chiarito che: “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, lett. a), parte prima della tariffa allegata, subordina il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata, sicchè possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune” (cfr. Cass. n. 13346 del 28/06/2016).

Da tale principio cui questo Collegio intende dare continuità, si è discostata la sentenza impugnata che ha riconosciuto la sussistenza della forza maggiore nel ritardo nei lavori di costruzione e nel contenzioso sorto con i vicini, non integrando tali situazioni le caratteristiche della forza maggiore.

In conclusione la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese relative ai giudizi di merito ed al giudizio di legittimità vanno compensate tenuto conto dell’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.

Compensa le spese relative ai giudizi di merito ed al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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