Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6212 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34090-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio degli avvocati CARLINO ROBERTO

e PROSPERI, MANGILI LORENZO, che la rappresentano e difendono, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 586/2005 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

SASSARI, depositata il 09/12/2005 r.g.n. 147/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza depositata il 9 dicembre 2005 la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della decisione del Tribunale di Tempio Pausania che aveva ritenuto la decadenza dall’azione giudiziale, accoglieva la domanda di B.M.C., collocata in pensione presso il Fondo di previdenza del personale di volo (cd. fondo volo), intesa ad ottenere la rideterminazione della quota di pensione in capitale, ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 34, mediante applicazione del coefficiente previsto dal D.M. 19 febbraio 1981, anzichè di quello applicato dall’INPS, e per l’effetto condannava l’Istituto al pagamento delle differenze. Rilevava la Corte territoriale che: il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la decadenza ai sensi della L. n. 859 del 1965, art. 55 (applicabile nella fattispecie in quanto norma speciale rispetto al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47), avendo calcolato il termine quinquennale di decadenza senza computare il ricorso amministrativo proposto dall’interessata dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto della domanda; nel merito, l’art. 34 cit. prevede che l’iscritto al “fondo volo” possa chiedere – in sostituzione della quota di pensione spettante – la sua capitalizzazione da calcolare in base ai coefficienti in uso presso l’INPS e tali coefficienti non possono che identificarsi con quelli previsti dal D.M. 27 gennaio 1964, poi sostituiti da quelli di cui al D.M. 10 febbraio 1981, approvati in esecuzione della L. n. 1338 del 1962, art. 13.

2. Di questa sentenza l’Istituto domanda la cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. La pensionata resiste con controricorso, precisato con successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si rileva la inammissibilità del ricorso – così come puntualmente eccepita dalla resistente e, peraltro, rilevabile ex officio – per scadenza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo – applicabile ratione temporis – anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17). Ed invero la sentenza impugnata risulta depositata il 9 dicembre 2005, mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica l’11 dicembre 2005, oltre la scadenza del termine annuale predetto.

1.1. Non influisce, su tale conclusione, che la scadenza del termine coincida nella specie con la giornata del sabato, nella quale ipotesi l’art. 155 c.c., comma 5, come aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), prevede la proroga al primo giorno non festivo ove si tratti di termini processuali per il compimento di atti processuali svolti fuori dell’udienza. Ed infatti lo stesso art. 2, comma 4 prevede l’applicabilità dei commi 5 e 6 ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006, secondo una precisa scelta del Legislatore, nella modulazione delle modifiche del processo civile, per la quale questa Corte ha già reputato insussistente ogni dubbio di illegittimità costituzionale (cfr.

Cass. n. 15636 del 2009, ord.); e, nella specie, il procedimento è stato instaurato in epoca precedente a tale data.

1.1.2. Vero è che il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo, alla L. n. 269 del 2009, art. 58, comma 3, che l’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006; ma tale disposizione – come anche la dottrina non ha mancato di considerare – deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della precedente disposizione transitoria e, quindi, un automatico effetto retroattivo, conseguendone che la norma potrà trovare applicazione soltanto per il futuro, e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a procedimenti pendenti al 1 marzo 2006, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che a tale data risultino già scaduti (cfr. Cass. n. 15636 del 2009, cit.). E mette conto osservare, al riguardo, che tale scadenza si verifica “di fatto”, non potendo quindi assumere rilievo che la decadenza non sia stata ancora riscontrata nel giudizio con la eventuale pronuncia di inammissibilità, che ha solo un effetto dichiarativo di un fatto già verificatosi, quale, nella specie, la formazione del giudicato interno.

2. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Istituto, con condanna del medesimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, da distrarsi ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 55,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari della resistente.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA