Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6212 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7874/2016 proposto da:

C.G.C., M.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PERINI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO CESARE

FERRARI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MARICONDA,

GUIDO GENOVESI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MA.GI., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TRIONFALE

5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO MASOLO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4742/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO CESARE FERRARI, difensore dei ricorrenti,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO BATTISTA, comparso con delega scritta

dell’Avvocato MARIO MASOLO, difensore della resistente

MA.GI., che insiste per l’inammissibilità o per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato MATTEO NUZZO, comparso con delega scritta degli

Avvocati VINCENZO MARICONDA, GUIDO GENOVESI, difensori del

resistente M.G., che insiste per l’accoglimento

delle difese depositate.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti.

M.G. e Ma.Gi. (quest’ultima rappresentata dall’amministratore di sostegno), eredi di M.R., deceduto nel (OMISSIS), citarono in giudizio l’altro germano M.E. (a quest’ultimo, deceduto in corso di causa, subentrarono la moglie C.C.G. e il figlio M.P.).

Parte attrice – da quel che è dato trarre dalla sentenza d’appello e dagli atti delle parti -, esposto che nel (OMISSIS) R., nominato procuratore speciale, con ampi poteri e senza obbligo del rendiconto, dai proprietari di una cascina, l’anno successivo stipulò, nel nome dei primi, ma per conto proprio, atto di compravendita nel quale il fratello E. appariva essere il compratore; che, invece, il vero acquirente, avendo già pagato il relativo prezzo ai venditori, era R., chiesero, in via principale, condannarsi E. al pagamento, in favore di ciascuno di loro della somma di Euro 1.721.523,00, corrispondente alla quota ereditaria di 1/3, per ciascuno degli attori, dell’importo ricavato dalla vendita della “(OMISSIS)”, effettuata nel 2005 da E., per il prezzo di Euro 5.164.569,00.

2. Il Tribunale di Milano, sempre per quel che qui è ancora d’utilità, accolse la predetta domanda principale, con esclusione della sola rivalutazione monetaria.

3. La Corte d’appello di Milano, rigettata l’impugnazione di C.C.G. e di M.P., confermò la sentenza di primo grado.

4. Avverso quest’ultima statuizione ricorrono C.C.G. e M.P. sulla base di cinque motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Ma.Gi. e M.G..

5. Con nota del 6/11/2020 il difensore e procuratore speciale di Ma.Gi. ha comunicato il decesso di quest’ultima.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va affermata la non rilevanza dell’evento morte denunziato dal difensore e procuratore speciale di Ma.Gi., in quanto nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge in generale (cfr., ex multis, Cass. nn. 3323/2014 e 2625/2018).

2. Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,221 e 355 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assumono i ricorrenti che gli attori avevano prodotto nel giudizio di primo grado, al fine di provare la proprietà dell’immobile, copia di un testamento olografo di M.E., in seno al quale quest’ultimo aveva dichiarato che la cascina di cui si discute era di proprietà di R. ed era stata acquistata con denaro di quest’ultimo e solo fiduciariamente intestata al dichiarante. Morto R., la moglie e il figlio erano entrati in possesso della scheda testamentaria di E., che avevano prodotto in giudizio con la data alterata (29 giugno 1997, invece che 29 giugno 1977). L’alterazione dell’anno di redazione dell’atto di ultima volontà (posticipato di vent’anni) veniva a coincidere con il tempo in cui, essendo R. assai malato, i suoi eredi si erano attivati per organizzarne la successione.

La Corte d’appello, poichè il Tribunale aveva accertato che l’anno di redazione della scheda era il 1977 (trattavasi di circostanza non contestata dagli attori, dopo che gli eredi del convenuto, appellanti, avevano sollevato l’eccezione di falsità dell’anno) e tenuto altresì conto della scarsa rilevanza dello strumento, trattandosi di testamento revocato da E. sin dal 22/3/2004, non aveva ammesso la querela di falso, incidentalmente proposta dagli appellanti.

I ricorrenti contestano la decisione della Corte locale in quanto, pur consapevoli che la valutazione della prova nell’ambito della querela di falso è di dominio del giudice di merito, qui la querela avrebbe dovuto essere ammessa al fine di una corretta interpretazione del documento, così da cogliere la “verità complessiva” di esso, privandolo del tutto di ogni effetto. Inoltre, l’esperimento della querela avrebbe permesso di mettere in evidenza le inverosimili dichiarazioni del notaio T. e del commercialista P., i quali, sentiti in qualità di testi, avevano collocato la redazione nell’anno (OMISSIS), soggiungendo, addirittura, che, operando entrambi nell’interesse di R., avevano consigliato a costui di richiedere al fratello E. di effettuare il riconoscimento della di lui piena proprietà attraverso un testamento. Infine, l’esperimento della querela avrebbe permesso una compiuta valutazione del contegno delle parti, ai fini del vaglio probatorio.

2.1. La doglianza è inammissibile per l’autonomo concorrere di più ragioni.

a) La rilevanza della querela di falso, cioè l’attitudine della sottostante questione ad avere incidenza sulla decisione, è riservata al giudizio del giudice del merito. Giudizio in questa sede non sindacabile, salvo che nei limiti, invero ben circoscritti, di cui del vigente art. 360 c.p.c., n. 5.

b) Peraltro, è appena il caso di soggiungere che non solo sulla vera data di redazione, e, quindi, per converso, sulla falsità di quella portata dal documento prodotto in giudizio, si era raggiunto un punto di non contestazione, ma, ancor prima, quella scheda risultava (punto anch’esso pacifico) essere stata revocata da un successivo testamento.

c) Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828), a volere essere rigorosi, i ricorrenti deducono una violazione di norma processuale, senza evocare dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e senza neppure dedurre, in alternativa, la nullità della sentenza.

d) Infine va osservato che, avendo il motivo in esame denunziato la sussistenza solo di un “error in procedendo”, pur non essendo indispensabile che il ricorso faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, sarebbe occorso che il motivo avesse recato univoco riferimento alla nullità della decisione, derivante dalla relativa violazione (cfr., Cass. n. 24247/2016).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 112,166,167,183 c.p.c., nonchè, artt. 1146,1165,2938 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base delle osservazioni che seguono.

Alla domanda degli eredi di R., i quali sostenevano la qualità d’interponente di costui, reale proprietario dell’immobile, la difesa di E. contrappose le evidenze della situazione fattuale, che aveva visto il convenuto incontrastato “dominus” per un trentennio del bene, poi dal medesimo venduto nel 2005. Solo nella comparsa conclusionale, tuttavia, si dedusse eccezione d’usucapione, che i Giudici del merito dichiararono tardiva.

La Corte d’appello non aveva “correttamente esaminato ed interpretato l’eccezione in relazione agli atti essenziali prodotti, che pure concorrono a individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata, nè ricostruito integralmente il senso degli atti introduttivi del giudizio, rispetto al quale non può considerarsi nuova l’eccezione diretta all’accertamento dell’usucapione”.

Poichè la proprietà appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, con la conseguenza che il loro contenuto riporta al bene che ne costituisce l’oggetto, con l’ulteriore conseguenza che la “causa petendi” si identifica con i diritti stessi in parola, di talchè, come precisato più volte dalla Corte di cassazione, il titolo, necessario alla prova, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che l’allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un’integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, nè come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza (Sez. 2, n. 22598, 5/11/2010, n. 614825).

3.1. Il motivo è privo di fondamento, poichè non in grado di sovvertire gli argomenti decisivi di segno contrario di cui appresso.

a) In primo luogo deve sgombrarsi il campo dal tentativo di affermare di aver tempestivamente proposto surrettiziamente l’eccezione attraverso le modalità descritte dai ricorrenti, dovendosi affermare il principio di diritto seguente: “La proposizione di una domanda o di una eccezione in senso stretto presuppone di necessità la rituale formulazione “verbis, sia pure senza ricorrere a formule sacramentali, che il giudice è chiamato a rilevare dall’atto processuale che la veicola. Per contro deve escludersi che in assenza di una tale formulazione, la quale ha la funzione di sollecitare il contraddittorio sul punto, il giudice possa rilevarla, ex sè, valorizzando o interpretando la documentazione prodotta o la narrazione esposta”.

b) L’appartenenza del diritto di proprietà ai cd. diritti autodeterminati (tali sono tutti i diritti assoluti), i quali, a differenza di quelli di credito, trovando intrinseco fondamento nel loro contenuto, prescindendo dal titolo, possono essere riconosciuti dal giudice anche sulla base di un titolo diverso rispetto a quello inizialmente enunciato, tanto che questa Corte ha precisato, come correttamente riportato in ricorso, che non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (Sez. 2, n. 40, 8/1/2015, Rv. 633805).

Nel caso in esame, tuttavia, non si era in presenza di un giudizio di rivendicazione, tantomeno da parte del convenuto, e la controversia verteva sulla pretesa creditoria degli attori. Di conseguenza, la parte convenuta non può affermarsi che abbia assolto al proprio dovere del rispetto del contraddittorio descrivendo, nella narrazione fattuale, anodine condotte, rievocate in comparsa conclusionale, al fine di formulare tardiva eccezione d’usucapione, facendosi scudo dell’appartenenza del diritto di proprietà alla categoria dei cd. diritti autodeterminati.

c) Infine, la sussistenza d’interposizione fittizia fa escludere in radice che l’interposto abbia potuto esercitare il possesso ad usucapionem, proprio per la “contraddizione che nol consente”. Sono gli stessi ricorrenti, a pag. 36 del ricorso, ad affermare che “il prezzo della compravendita del 1967 era stato restituito a M.R. con la vendita del 1984”, di talchè è ammesso che E. fu solo acquirente apparente nel 1967.

4. Con il terzo motivo il ricorso prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 533,534,535,1414,2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si assume che la sentenza aveva errato nel non avere dichiarato prescritto il vantato diritto all’accertamento della simulazione relativa e del relativo negozio simulato, per il decorso di ben oltre un decennio, poichè “con l’espressione “prescrizione del negozio dissimulato” non ci si può riferire altrimenti che al complesso delle risultanze negoziali che discendono dall’accertamento della simulazione, inclusi gli obblighi e i diritti”.

La stessa Corte d’appello aveva riconosciuto che la vicenda si poneva al di fuori della petizione ereditaria, la quale è esperibile nei soli confronti del possessore dei beni a titolo ereditario o senza titolo, mentre qui il bene, poi alienato, era stato posseduto da E. non in base a uno dei detti titoli, ma per averlo acquistato; in più, l’azione non era diretta al recupero del bene ereditario.

Inoltre, la Corte d’appello aveva affermato l’imprescrittibilità “dell’azione di accertamento dell’interposizione fittizia di persona in una compravendita poichè meramente dichiarativa, anche se dal suo esercizio deriva l’effetto automatico dell’attribuzione della proprietà al dissimulato acquirente”. Per contro, sostengono i ricorrenti, la domanda originaria portava la richiesta di condanna al pagamento dei 2/3 del prezzo di vendita, e, pertanto, la ricostruzione della Corte d’appello era errata.

4.1. La doglianza è infondata.

Constano lontani precedenti (Cass. n. 3067/1974, Rv. 371525; conf. Cass. n. 220/1971), secondo i quali l’azione di simulazione relativa, a differenza della simulazione assoluta, è imprescrittibile solo quando sia diretta ed accertare la nullità del negozio dissimulato e, quindi, ai limitati effetti che da tale declaratoria possano trarsi nelle singole situazioni giuridiche. Si prescrive, invece, nel termine ordinario di dieci anni allorchè sia diretta a individuare e far valere la reale volontà delle parti, ossia il negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, situazione, questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la sussistenza del contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente ad esso si riconnette e che, pertanto, ne presuppone il riconoscimento, come quando si faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal contratto dissimulato.

La giurisprudenza successiva enuncia il principio secondo il quale l’azione diretta a far riconoscere l’interposizione fittizia di persona tende ad individuare il vero contraente e non a far accertare gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello apparente, allo scopo di far valere un diritto di immediata derivazione dal contratto dissimulato. Pertanto in tal caso l’individuazione del soggetto deriva direttamente dall’accertamento della simulazione, sicchè la relativa azione, ha portata meramente dichiarativa ed è perciò imprescrittibile (n. 587/1988, Rv. 457071; conf. Cass. nn. 2225/84, 2509/78, 3067/74).

Più precisamente si è detto che in tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura – assoluta o relativa – dell’azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente (Cass. 19678/2013).

Nel caso di specie non è dubbio che l’azione era diretta a far valere la simulazione del negozio per interposizione fittizia (in apparenza gli alienanti avevano venduto a E., tramite il loro procuratore speciale, R., ma, nella realtà, era stato quest’ultimo ad avere acquistato e aver pagato il prezzo e valendosi della procura, in effetti, non aveva fatto altro che stipulare per sè stesso, attraverso l’interposizione fittizia del fratello E.), e pertanto l’azione è da reputarsi imprescrittibile, come ritenuto dalla Corte di appello.

Avrebbe costituito ben diversa eccezione, tuttavia non sollevata, quella di prescrizione del diritto di credito nascente dalla declaratoria di simulazione (si è detto che l’immobile venne venduto da E. per un prezzo ben maggiore rispetto a quello d’acquisto, per essere mutate le potenzialità del bene).

5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388, 1391, 1414, 1415, 1417, 2697, 2722 e 2725 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Occorre premettere che la decisione di accoglimento della domanda trova fondamento nelle considerazioni seguenti dei Giudici di merito (trattasi della motivazione di primo grado condivisa da quello d’appello).

a) La partecipazione del terzo (i proprietari originari dei beni che alienarono attraverso la procura rilasciata a R.) all’accordo simulatorio in questo caso non era necessaria, poichè appunto erano rappresentati e qui, inoltre, l’alienazione non era nè apparente, nè sulla base di diverso titolo (ad esempio donazione); solo in tali ultimi casi, infatti non può prescindersi dalla partecipazione del terzo. Nè poteva sussistere interesse alcuno alla scelta della persona dell’acquirente, stante la pienezza del mandato conferito a R., il quale era libero di vendere a chi avesse voluto, per il prezzo che avesse ritenuto, senza rendiconto. In definitiva trattavasi di “contratto dissimulato con se stesso”, di talchè era sufficiente la partecipazione all’accordo simulatorio del procuratore interponente e dell’interposto.

b) Quanto alla forma, aveva osservato il Giudice, di ritenere più confacente una ricostruzione in termini di meccanismo negoziale unitario “tale per cui le parti vogliono, con volontà reale e – per la sanzione normativa dell’art. 1414 c.c., commi 1 e 2 – efficace, creare un’apparenza contrattuale opponibile ai terzi che produca nelle loro sfere giuridiche o nessun effetto, oppure (sussistendone i requisiti “di sostanza e di forma”) effetti diversi da quelli apparenti”; con la conseguenza che la forma debba essere solo quella del contratto apparente, nel mente le preclusioni alla prova orale di cui all’art. 1417 c.c., “attiene alla complessiva operatività del meccanismo simulatorio, e non può essere interpretata – quale non è – come se implicasse la necessità di un’autonoma veste formale scritta del contratto dissimulato, o dell’accordo simulatorio quale “secondo contratto” realmente voluto”.

c) L’onere probatorio, stando così le cose, era stato pienamente assolto dagli attori attraverso: 1. la dichiarazione scritta di E., non disconosciuta, fatta firmare per conoscenza anche a C.C., futura moglie di lì a poco, con la quale rivolto al fratello affermava “… Ti confermo che la proprietà dei terreni e dei fabbricati in essere indicati… spetta a te esclusivamente, in quanto Tu hai pagato il prezzo e l’intestazione a me deve ritenersi fittizia e simulata”; 2. dalle coeve e “amplissime” procure a vendere rilasciate da E. a R.; 3. dall’esperita prova testimoniale.

I ricorrenti deducono quanto di seguito.

I) Sarebbe occorsa forma scritta non surrogabile e citano S.U. n. 7246/2007, Rv. 595820 (La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto) – conf. Sez. 2, n. 21442/2010, Sez. 2 n. 3234/015; contra, Sez. 2 n. 4901/2007.

II) Era necessario assicurare la pubblica fede e la certezza dei rapporti giuridici, anche nell’interesse dei terzi (creditori, ad es.); non potevasi prescindere dalla trilateralità; il valore della contro-scrittura assumeva nella motivazione della sentenza impugnata valore cangiante: ora documento probatorio dell’interposizione fittizia, ora valore contrattuale ai fini della domanda restitutoria.

III) Richiamano Cass. n. 5317/1998: “l’interposizione fittizia di persona (…) ha come necessario presupposto l’accordo simulatorio fra tutti e tre i soggetti contraenti e, quindi, la partecipazione ad esso, oltre che dell’interponente e dell’interposto, anche del terzo contraente, la cui volontà negoziale deve, in ogni caso, essere diretta non solo a considerare la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma anche ad assumere diritti ed obblighi nei confronti di quello effettivo in modo da far sì che il vincolo negoziale si costituisca direttamente tra loro due”.

IV) La confessione, anche se per iscritto, proveniente da una sola parte non poteva costituire prova dell’interposizione fittizia, avente a oggetto bene immobile.

V) Non era configurabile il mandato scritto che ipotizzava la sentenza, ma solo una procura a vendere conferita dai proprietari originari a R. e ragionare in termini di verosimiglianza era solo una “illazione sfornita di fondamento”.

5.1. Il motivo deve essere disatteso.

Deve partirsi dal contenuto della massima tratta dalla sentenza n. 5317/1998, richiamata dal ricorrente: “L’interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti, ha come necessario presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche se non necessariamente contestuale) adesione all’accordo stesso attraverso la manifestazione di un intento negoziale volto inequivocabilmente all’assunzione di diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell’interponente. Ne consegue che in nessun modo può ritenersi partecipe di un accordo simulatorio una società di capitali rappresentata da due amministratori a firma congiunta (e che congiuntamente abbiano partecipato alla stipula del contratto simulato) qualora uno soltanto di essi abbia partecipato all’accordo simulatorio”. La sentenza in parola, quindi, non afferma che la partecipazione del terzo debba essere necessariamente contestuale e, quindi, di necessità, necessariamente consacrata in un atto trilatero.

In verità quel che rileva è che il terzo abbia consapevolmente accettato che il compratore reale possa essere diverso da quello apparente. L’ampiezza, altrimenti ingiustificata e irragionevole, della procura rilasciata a R. (vendere a chi avesse voluto, per il prezzo che avesse creduto e senza alcun obbligo di rendiconto) rende del tutto evidente una tale partecipazione.

Inoltre, in effetti, l’interposizione non assumeva alcun rilievo per gli originari proprietari, avendo R., vero acquirente, di già pagato loro il prezzo, successivamente stipulando, nella realtà, solo con sè stesso, stante che il fratello era solo acquirente apparente.

Quanto al “panorama preoccupante”, che deriverebbe ove fosse consentito “traferire un immobile contro l’apparenza delle forme e la mancata espressione della diversa volontà delle parti, tra cui quella di un assunto interponente silente e ormai defunto e dei terzi venditori”, in specie avuto riguardo alla categoria dei creditori e alla correlata ineludibile necessità della forma scritta, è sufficiente richiamare la recentissima pronunzia delle S.U. (sentenza n. 6459, 6/3/2020), la quale ha chiarito, all’epilogo di approfondito vaglio dei diritti in gioco, che la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (Rv. 657212). Nonchè, che per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario (Rv. 657212).

La vicenda di cui ci stiamo occupando è contraddistinta, appunto, da un atto ricognitivo unilaterale di E., avente valore di astrazione processuale, ex art. 1988 c.c., dal quale il Giudice del merito ha tratto la esistenza di un patto fiduciario intercorso tra i due fratelli, sulla base del quale E. si era prestato a rendersi apparente acquirente dell’immobile, di effettiva proprietà di R., con obbligo di restituzione.

Infine, è appena il caso di soggiungere che il vaglio probatorio, di esclusivo dominio del giudice di merito, non è in questa sede censurabile.

6. con il quinto motivo i ricorrenti ipotizzano violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112 c.p.c. e degli artt. 533,534,535, 1146, 1326, 1413, 1988 e 2033 c.c., denunciando ultra petizione.

Gli attori avevano chiesto la condanna al pagamento del corrispettivo ricavato dalla vendita dell’immobile, accertata l’interposizione fittizia nell’acquisto di esso e il Tribunale aveva ipotizzato un obbligo restitutorio, con conferma della Corte d’appello, precisando che si era in presenza di una ricognizione titolata di debito, che facendo riferimento all’accordo simulatorio, non era autonoma.

Una tale conclusione, a parere dei ricorrenti, era errata poichè, oramai venduto il bene, potevasi ipotizzare, semmai, una domanda ex art. 2033 c.c. e qualificando la domanda come risarcitoria si sarebbe mutato “petitum” e “causa petendi”; l’azione di arricchimento senza causa non poteva che riguardare l’originario arricchimento (il valore del bene al momento dell’acquisto) e non il ricavato finale dalla vendita.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.1.1. In questo caso appare particolarmente marcata la inadeguata formulazione della doglianza attinente, in via esclusiva, a un “error in procedendo”, cristallizzato nella configurazione del vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), nel mentre la citazione della congerie di disposizioni del codice civile sopra riportata, mostra essere contorno non decisivo e, in parte non pertinente: i ricorrenti, in altri termini, lamentano che il giudice si andato oltre la domanda.

Come si è sopra chiarito (p. 1.1., lett. d) sarebbe occorso che il motivo avesse recato univoco riferimento alla nullità della decisione, derivante dalla relativa violazione (cfr., Cass. n. 24247/2016).

6.1.2. Inoltre, non è sindacabile il giudizio di qualificazione della domanda operata dal giudice, denunziata, invece che su un allegato e specifico vizio processuale (per una elencazione di tali ipotesi si veda Cass. n. 11103/2020), operando una ricostruzione fattuale alternativa.

Questa Corte ha condivisamente precisato che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Sez. 3, n. 16809, 20/6/2008, Rv. 604155).

Si è, inoltre soggiunto che il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il “petitum” e la “causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Sez. L., n. 2209, 4/2/2016, Rv. 638607).

Qui l’effetto restitutorio, pro quota, del ricavato dalla vendita dei beni, costituiva proprio il risultato richiesto, diretta conseguenza della interposizione fittizia, dovendosi considerare R. proprietario sin dal momento dall’acquisto dagli originari titolari.

7. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore di ciascuno dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

9. I ricorrenti con la memoria hanno chiesto che, nel rispetto della riservatezza, non vengano diffuse le generalità delle parti in causa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dispone che la divulgazione della presente sentenza, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, resti condizionata dall’eliminazione di tutti i dati personali, D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Seconda Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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