Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6211 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22677/2019 proposto da:

S.M.A., (alias M.M.A.), domiciliato in

ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato

e difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositato il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.M.A., alias M.M.A., nato il (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, che è stata rigettata.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il richiedente ed il Tribunale di Milano con ordinanza del 12 settembre 2017 ha rigettato l’opposizione, reputando insussistenti tutti i presupposti per la tutela richiesta.

Il provvedimento del Tribunale è stato appellato dal ricorrente e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 156 del 15 gennaio 2019 ha rigettato il gravame.

Il richiedente ha riferito di essere cittadino (OMISSIS) e di avere fatto ingresso irregolare in Italia nel 2015; deduceva di professare la religione musulmana e di avere lasciato il proprio Paese, poichè apparteneva ad una famiglia povera, composta di padre (poi deceduto), madre, un fratello e due sorelle minori, avendo deciso di espatriare al fine di sostenere economicamente la famiglia, per curare la madre malata e per procurare la dote alle sorelle.

Solo nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale aggiungeva di essere omossessuale e che non lo aveva dichiarato prima per timore di ripercussioni in caso di rimpatrio in Bangladesh.

In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo non era credibile quanto alla dedotta omosessualità, per genericità e diverse incongruenze, cosicchè non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo escluso il pericolo di essere esposto ad atti di persecuzione per motivi di razza, religione, opinioni politiche, emergendo invece un allontanamento dal proprio Paese essenzialmente per ragioni di carattere economico; nemmeno poteva accordarsi la cd. protezione sussidiaria, in quanto in Bangladesh, pur dandosi atto della contrapposizione tra partiti politici, come emergeva dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle recenti elezioni politiche (RSP 2014/2516), lo Stato stava compiendo ogni sforzo richiesto dalla Comunità internazionale per combattere la corruzione, la concussione, il malaffare e gli atti di violenza delle forze di sicurezza e di polizia, progredendo altresì nella lotta al terrorismo.

Doveva quindi escludersi la ricorrenza di una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata.

Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, la sentenza d’appello rilevava che la sua narrazione risultava inattendibile quanto alla sua vulnerabilità in caso di rientro in Bangladesh, osservando che mancava un’adeguata prova circa il suo inserimento stabile nel contesto sociale e lavorativo italiano, essendosi limitato solo a documentare un’assunzione a tempo determinato come lavapiatti presso un ristorante cinese.

Avverso la suddetta sentenza S.M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno che resiste con controricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3, comma 5, lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione personale ed oggettiva del ricorrente nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale.

Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione e la violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in ragione del proprio orientamento sessuale.

Il terzo motivo denuncia la violazione dei parametri normativi relativi all’analisi delle domande di protezione internazionale come disciplinati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Non avendo la Corte d’Appello compiuto alcun esame della situazione oggettiva del paese di provenienza e soprattutto non avendo indicato le fonti in base alle quali ha accertato l’eseguibilità del rimpatrio in sicurezza e nel rispetto dei diritti umani inviolabili.

Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 ed art. 10 Cost., con motivazione apparente in merito alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei gravi motivi umanitari che impediscono il rimpatrio.

I primi tre motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata.

L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass., 7 agosto 2019, n. 21142). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente, che ha analiticamente considerato, nel rispetto dei principi di diritto suesposti e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, ha evidenziato motivi di implausibilità e di contraddizioni.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto il racconto poco credibile in quanto generico, in relazione all’orientamento sessuale del ricorrente, avendo invece propeso per la conclusione che l’allontanamento dal Bangladesh era legato a ragioni di carattere esclusivamente economico.

E’ stata reputata del tutto generica la narrazione del richiedente quanto alla sua presunta omosessualità, all’aggressione subita per essere stato scoperto in atteggiamenti intimi con il proprio compagno ed alle asserite violenze subite in carcere ad opera della polizia, come del pari è apparsa poco credibile la tesi dell’emarginazione da parte della famiglia e degli abitanti del suo villaggio, trattandosi di circostanze dedotte solo dinanzi al Tribunale, e taciute alla Commissione territoriale, e comunque allegate in maniera lacunosa e generica.

Inoltre, il provvedimento gravato, richiamando specifiche fonti internazionali, a pag. 6 del provvedimento impugnato, ha escluso l’esistenza di situazioni di violenza generalizzata generata da un contesto terroristico, anche avuto riguardo al fatto che, come accertato anche da una Risoluzione del Parlamento Europeo, il Paese di origine del ricorrente stava compiendo significativi progressi sia nella lotta al crimine sia al terrorismo.

Una volta esclusa dai Giudici di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass. 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo.

E difatti, un’indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati (come appunto l’omosessualità, sulla quale si appuntano principalmente le difese del ricorrente), difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1510).

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794). Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, nè il ricorrente ha indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa, se non quelle concernenti le pretese discriminazioni correlate all’orientamento sessuale, che per quanto detto in ordine alla credibilità del ricorrente, non rilevano ai fini del riconoscimento della protezione richiesta.

Quanto al quarto motivo specificamente rivolto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, ritiene la Corte che il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Con specifico riferimento all’onere di cooperazione istruttoria, va precisato, che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Anche di recente, questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13897), ribadendo, pertanto, che il potere di integrazione istruttoria officiosa richiede come condizione preliminare che il richiedente soddisfi l’onere di allegazione, produzione o deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda.

Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, affermando che il ricorrente non aveva dedotto specifici profili di vulnerabilità, stante la non credibilità delle affermazioni circa la dedotta omosessualità; l’assenza di informazioni circa il vissuto attuale del ricorrente non consentivano che il giudizio di bilanciamento si risolvesse a favore del ricorrente stesso, non emergendo una grave sproporzione nel godimento delle libertà e dei diritti fondamentali rispetto alla condizione che vivrebbe in Bangladesh, tenuto conto anche della non significatività dell’attività lavorativa svolta in Italia, non avendo il ricorrente mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero le circostanze di fatto, personali e peculiari, anche diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria, e mancando altresì elementi per poter affermare uno stabile inserimento del ricorrente nel contesto socio lavorativo in Italia.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA