Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6211 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 05/03/2020), n.6211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8270-2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO 23,

presso lo studio dell’avvocato MAURO FALZETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LEONARDO RICCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 5763/2014 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

che:

con atto in data 16.4.2003 R.M. acquistava un’abitazione in Viterbo valendosi dei c.d. benefici prima casa; prima del decorso del quinquennio con atto del 3.12.2004 vendeva l’immobile e successivamente con atto del 13.7.2005 ne acquistava un altro dichiarando di volerlo adibire a propria abitazione principale così beneficiando delle relative agevolazioni e del credito d’imposta pari a quello assolto sul primo acquisto.

L’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della mancata acquisizione della residenza presso la nuova abitazione oggetto del secondo acquisto, dichiarava la decadenza dai benefici applicati per l’ultimo atto emettendo avviso di liquidazione; poi dichiarava la decadenza dai benefici sul primo appartamento per rivendita nel quinquennio senza riacquisto con emissione di altro avviso di liquidazione; infine recuperava il credito d’imposta utilizzato in sede di secondo acquisto pari all’imposta assolta sulla prima compravendita emettendo un terzo avviso di liquidazione.

Il R. impugnava i tre avvisi di liquidazione e le conseguenti cartelle di pagamento dinanzi alla CTP di Viterbo rilevando di aver adibito a propria abitazione principale il secondo appartamento nel quale aveva anche richiesto la residenza senza che il Comune di Viterbo avesse mai adottato o comunicato un provvedimento di diniego ed a supporto depositava ricevute di pagamento delle utenze civili.

Riuniti i ricorsi, la CTP di Viterbo con sentenza n. 121/01/12 li accoglieva ritenendo provato che il R. avesse adibito ad abitazione principale l’appartamento oggetto del secondo acquisto.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza del 26.9.2014 accoglieva l’appello ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato di aver acquisito nei diciotto mesi dall’atto la residenza presso l’abitazione oggetto del secondo acquisto.

Avverso detta sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 nota II bis, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata; della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 1” parte ricorrente deduceva che la normativa in tema di benefici prima casa non richiede come condizione per la conservazione del beneficio la concreta realizzazione dell’intento abitativo cui è finalizzato il secondo acquisto. Aggiungeva peraltro che il contribuente aveva provato di aver realizzato tale finalità abitativa.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., comma 1” parte ricorrente deduceva che non è legittimo imporre al contribuente l’onere di dimostrare un adempimento non richiesto dalla legge e pervenire in forza dell’assunta carenza di prova al rigetto delle sue contestazioni.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati.

Va premesso che con una previsione a se stante rispetto a quella che disciplina l’accesso ai c.d. benefici per l’acquisto della prima casa, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 nota II bis, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata prevede la perdita dell’agevolazione in caso di trasferimento dell’immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dall’alienazione, il contribuente non abbia proceduto all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile.

In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è subordinato – oltre al fatto di non essere titolare di diritti di proprietà (o di diritti a tal fine assimilati) su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non essere titolare di diritti di proprietà (o diritti, assimilati) su altra abitazione acquistata con agevolazioni fiscali cd. “prima casa” – al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di alienazione dell’immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva condizione dell’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Tale interpretazione, che si desume peraltro dal tenore letterale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis, n. 4, parte prima, della tariffa allegata, secondo cui il contribuente che, venduto, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, l’immobile per il quale abbia usufruito dei benefici, ne abbia poi acquistato un altro entro un anno dall’alienazione, può conservare l’agevolazione solo se trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile, giustifica la differenza rispetto alla prima compravendita, relativamente alla quale è sufficiente stabilire la residenza nel comune ove è ubicato il bene, tenuto conto dell’intenzione del legislatore di non favorire operazioni meramente speculative (vedi in tal senso Cass., Sez. 5, n. 13343/2016).

Cosicchè si è ritenuto che la decadenza dall’agevolazione prima casa prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota II bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l’immobile acquistato con l’agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non sia evitata ove, entro un anno dall’alienazione di tale bene, proceda all’acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale (vedi Cass., Sez. 5, n. 17148/2018).

Peraltro il contribuente che non voglia perdere il beneficio, pur avendo venduto l’immobile entro cinque anni dall’acquisto, deve procedere entro un anno dall’alienazione all’acquisto di altro immobile, il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica (vedi Sez. 6 – 5, n. 3713/2017).

Nella specie, non avendo il contribuente provato di avere la propria residenza presso il secondo immobile acquistato ad abitazione principale, lo stesso correttamente è stato ritenuto decaduto dai benefici previsti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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