Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6210 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27807-2020 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO DI BONAVENTURA;

– ricorrente –

contro

HTS GROUP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCO DI TEODORO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI

ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 17 aprile 2020, la Corte d’appello di L’Aquila dichiarava la nullità della sentenza di primo grado (che aveva invece condannato HTS Group s.r.l. al pagamento, in favore del proprio dipendente C.G., della somma di Euro 122.713,39 per differenze retributive) e rimetteva la causa davanti al Tribunale di Teramo;

2. essa riteneva, infatti, la notificazione del ricorso introduttivo nulla, siccome compiuta a mezzo del servizio postale presso la sede legale della società (in (OMISSIS)) con consegna dell’atto a D.A.I.E., qualificata “addetto alla ricezione degli atti” (per modificazione, a mani del portalettere, di quella nell’avviso di ricevimento quale “addetto alla casa”), in realtà priva di un collegamento giuridico con la società (non rivestendo alcun ruolo in essa), essendo semplicemente ivi residente e madre di G.P., precedente legale rappresentante (residente presso la sede effettiva della società, in (OMISSIS)) deceduto per morte violenta alcuni giorni prima (il 14 giugno 2016) della notificazione dell’atto (il 26 giugno 2016), il cui nuovo amministratore aveva poi ivi trasferito anche la sede legale: essendo le circostanze della morte violenta del legale rappresentante e della sede effettiva della società ben note sia al ricorrente che al suo difensore;

3. la Corte territoriale ravvisava detta nullità, sulla base dell’inesistenza di un incarico alla predetta, non ricavabile dalla corrispondenza prodotta dal lavoratore appellato: così reputando superata la presunzione di qualità della consegnataria dell’atto della persona incaricata della ricezione, non essendo a ciò necessaria la querela di falso, non trattandosi di circostanza assistita da fede privilegiata;

4. con atto notificato il 23 ottobre 2020 il lavoratore ricorreva con due motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 1723 c.c., per la regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio presso la sede legale della società alla madre, ivi residente, del legale rappresentante, avendola egli informalmente incaricata e la predetta sempre ricevuto, anche dopo il decesso del figlio per conferma del nuovo amministratore, la corrispondenza diretta alla società; con evidente contraddizione della Corte, laddove aveva affermato la perdita della sua qualità di incaricata alla morte del figlio, non comportando comunque la morte del mandante la revoca del mandato conferito anche nell’interesse della società terza (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., in relazione alla ricezione continuativa, negli anni precedenti la morte del figlio legale rappresentante e in epoca successiva anche con il nuovo (avendo anzi la Corte aquilana disatteso la circostanza senza neppure ammettere le prove orali dedotte dalla società), in assenza di alcuna prova presuntiva, a carico della parte contestante la qualità della consegnataria, nel mancato rispetto dei criteri di sua applicazione (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. in tema di notificazione di atti giudiziari, l’efficacia probatoria privilegiata che l’art. 2700 c.c. riconosce all’atto pubblico non copre la veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell’atto circa le proprie qualità o le proprie condizioni personali, quando queste non siano frutto di indagini o di accertamenti compiuti dall’ufficiale giudiziario; tuttavia, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., presso la sede legale ovvero presso quella effettiva ai sensi dell’art. 46 c.c., comma 2, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza; sicché, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti in alcuna delle predetti sedi la presenza di una persona che si trovi nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente; laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere un suo dipendente, neppure era addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno: nel senso che la prova dell’insussistenza di un rapporto siffatto non è adempiuto con la sola dimostrazione dell’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona in questione e il destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità (Cass. 13 dicembre 1999, n. 13935; Cass. 5 settembre 2012, n. 14865; Cass. 20 novembre 2017, n. 27420; Cass. 20 dicembre 2018, n. 32981);

3.1. nel caso di specie, la notificazione dell’atto è avvenuta ad una persona, in legame di parentela diretta (madre non convivente) del legale rappresentante (deceduto nell’immediata precedenza della notificazione), residente presso la sede legale della società, qualificata dal portalettere notificante (non già “familiare convivente”, non compreso tra i soggetti indicati dall’art. 145 c.p.c., comma 1, con la conseguente nullità della notificazione eseguita nelle mani del medesimo, ancorché presso la sede legale della società: Cass. 6 aprile 2018, n. 8472), bensì “addetto alla ricezione degli atti”;

3.2. ebbene, a fronte della presunzione derivante dalla circostanza suddetta, nessuna prova è stata offerta dalla società onerata, che ha contestato la qualifica della persona destinataria della consegna; per giunta, la Corte territoriale l’ha ritenuta vinta sulla base di un ragionamento probatorio presuntivo (al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza, in combinazione con la parte in appresso indicata), viziato sotto il profilo del criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento in relazione agli elementi indiziari acquisiti, per la produzione da parte del lavoratore appellato di molteplice corrispondenza indirizzata alla società presso la sede legale, che ha ritenuto irrilevante, in difetto della “cartolina di ritorno necessaria per individuare il soggetto e la qualità dello stesso cui… consegnata” (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza) e pertanto per l’assenza di un elemento che, notoriamente restituito al mittente, ben poteva eventualmente essere acquisito agli atti del giudizio;

3.3. inoltre, essa ha pure ravvisato la prova contraria alla detta presunzione nella circostanza di non essere “la consegnataria… addetta… ad alcun incarico per conto o nell’interesse della destinataria, essendo all’epoca venuta meno quella situazione di comunanza di rapporti con il precedente legale rappresentante della società” sul rilievo della perdita dell’eventuale “qualità” avuta “una volta che il figlio sia deceduto” (ancora al terz’ultimo capoverso di pg. 4, in combinazione questa volta con l’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza): così incorrendo nell’errore di diritto dell’irrevocabilità del mandato conferito a D.A.I.E., anche nell’interesse di terzi (nel caso di specie: la società HTS Group) dal figlio G.P., suo legale rappresentante, pure dopo il decesso, a norma dell’art. 1723 c.c., comma 2 (Cass. 30 gennaio 2003, n. 1391), non essendo risultata né la precarietà dell’incarico, né la sostituzione di D.A.I.E. con altri in esso;

3.4. la Corte aquilana non ha, in via conclusiva, proceduto ad una prima analitica valutazione selettiva degli elementi indiziari presi singolarmente, né poi ad una complessiva di tutti gli elementi presuntivi, per accertare la concordanza e la convergenza, grave e inequivoca, della loro combinazione tale da fornire una valida prova presuntiva, in esito ad una valutazione globale e sintetica (Cass. 2 marzo 2017, n. 5374; Cass. 12 aprile 2018, n. 9059; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27410): così incorrendo in un vizio censurabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per erronea sussunzione nei tre caratteri individuanti la presunzione (gravità, precisione, concordanza) di fatti concreti invece non rispondenti a quei requisiti (Cass. 16 novembre 2018, n. 29635; Cass. 30 giugno 2021, n. 18611);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA