Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6210 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17122-2006 proposto da:

B.C., già titolare dell’omonima e cassata impresa

edile, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso

lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, rappresentato e difeso

dagli avvocati BIA MICHELE, CERVELLERA LETIZIA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati FRANCO QUARANTA e ADRIANA PIGNATARO,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 410/2005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

05/09/2005 r.g.n. 3295/99;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA, che ha concluso: chiedendo alla Corte di Cassazione,

in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per manifesta

infondatezza, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

B.C. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Trani, pubblicata il 5 settembre 2005, che riformando in parte la sentenza del Pretore di Barletta, ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di 40.657,13 Euro in favore dell’INAIL per premi assicurativi non pagati e maggiorati delle relative sanzioni, oltre interessi.

Il ricorso è articolato in due motivi.

L’INAIL si difende con controricorso.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato.

In effetti entrambi i motivi sono infondati.

Con il primo si denunzia un vizio di motivazione. La motivazione viene ritenuta omessa o quanto meno insufficiente. Il punto controverso sarebbe quello relativo alla esistenza dei credito dell’impresa nei confronti dell’INAIL opposti in compensazione a quanto richiesto dall’INAIL. Ma la motivazione in ordine alla entità dei crediti dedotti in compensazione sussiste ed è adeguata. Infatti la Corte ha nominato un consulente tecnico d’ufficio proprio per valutare tutta la documentazione e procedere al calcolo esatto dell’ammontare dei premi dovuti ed alla detrazione dei crediti dedotti in compensazione e documentati.

La Corte richiama la relazione peritale, la valuta e, ritenendola correttamente argomentata, accoglie la domanda (solo) nei limiti risultanti dai calcoli effettuati dal CTU. Le censure del ricorrente in realtà tendono ad introdurre nuove valutazioni di merito, che non sono proponibili in questa sede.

Il secondo motivo propone la medesima contestazione sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che sarebbe stata violata la norma del codice civile che regola la compensazione dei crediti perchè il ctu e la Corte non avrebbero correttamente considerato tutti i crediti dedotti in compensazione rispetto a quelli vantati dall’INAIL. Valgono le stesse considerazioni svolte per il primo quesito. Come ha anche sottolineato il PG, il ricorso non va al di là di una richiesta di rivisitazione del merito della controversia, in assenza di vizi di motivazione.

Lo stesso è pertanto manifestamente infondato e deve essere rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’INAIL le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in 10,00 Euro, oltre 4.000,00 Euro per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

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