Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 621 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.12/01/2017),  n. 621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20885-2014 proposto da:

P.R.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

CASANOVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SEBASTIANO ROSSO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/02/2014 R.G.N. 31/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato CASANOVA STEFANIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.R.M. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad essere assunto alle dipendenze della società Transystem s.r.l., quale impresa subentrante nella gestione del servizio di recapito della posta per la città di (OMISSIS), assumendo che la convenuta era tenuta all’assunzione dei dipendenti già addetti allo stesso servizio nella precedente gestione (aggiudicata dalla Gestore Servizi Postali – GSP s.r.l.) in forza delle previsioni del contratto collettivo nazionale settore Servizi postali in appalto richiamato dal capitolato speciale d’appalto.

Il Tribunale di Genova ha respinto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello della medesima sede, che ha ritenuto l’insussistenza del diritto del dipendente all’assunzione da parte dell’impresa subentrante sulla base delle disposizioni del contratto collettivo, ed in particolare dell’art. 7 del c.c.n.l. settore Servizi postali in appalto, che distingue espressamente due ipotesi di cessazione di appalto, quella verificatasi “a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali” e quella “con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali” e ricollega solamente al primo caso l’impegno, del subentrante, di garantire l’assunzione dei lavoratori esistenti sull’appalto, mentre con riguardo al secondo prevede lo svolgimento di una consultazione con le organizzazioni sindacali avanti alla Direzione provinciale del lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il P. affidandosi a tre motivi. Poste italiane s.p.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7 ccnl nonchè dell’art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c. e artt. 111 e 3 Cost.. Si deduce, in particolare, che la ratio della disposizione contrattuale è quella del mantenimento dei livelli occupazionali anche al fine di impedire abusi di imprese che presentino, nelle procedure di affidamento di appalto di servizi, offerte aggressive che addossino ai dipendenti carichi di lavoro insopportabili.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delll’art. 1, n. 1, art. 3, nn. 1 e 3 e art. 4 della direttiva 2001/23/CE (corrispondente all’art. 1, n. 1 della direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), della giurisprudenza della Corte di giustizia nonchè della comunicazione interpretativa della Commissione europea 15.10.2011, emergendo, dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto di servizi, un vulnus alla protezione sociale dei lavoratori in considerazione dell’offerta (avanzata dalla Transystem quale aggiudicatrice dell’appalto) anormalmente bassa.

3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 20 e 47 del Trattato di Nizza, emergendo – dalla mancata applicazione della direttiva 2001/23 e della giurisprudenza comunitaria – la violazione del principio di uguaglianza e del principio del ricorso effettivo e di un giudice imparziale (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo diritto, il P., al risarcimento del c.d. danno esemplare. Nel caso in cui la Corte di Cassazione non ritenesse di riformare la sentenza del giudice di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. “in quanto dubbiosa sull’applicabilità al caso de quo della normativa comuniataria”, si chiede di adire la Corte di giustizia UE per ottenere una pronuncia preliminare “sulla vicenda”.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione unicamente alle Poste Italiane s.p.a. mentre ha omesso qualsiasi notifica nei confronti della Transystem s.r.l. a carico della quale si chiede l’assunzione nel posto di lavoro in quanto società subentrata nell’appalto di servizio presso Poste italiane s.p.a. Peraltro, il lavoratore – con l’atto di appello – ha rinunziato a tutte le domande nei confronti di Poste italiane s.p.a. (come indicato dalla Corte territoriale a pag. 2 della sentenza).

Non essendo stato notificato il ricorso per cassazione nei confronti dell’unica società destinataria del diritto di assunzione vantato dal lavoratore (come ribadito nelle conclusioni del ricorso per cassazione) e sussistendo la rinunzia delle domande nei confronti della controparte, Poste italiane s.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte.

Il ricorso è stato notificato il 28.8.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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