Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6209 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15327/2006 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREIS MASSIMO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/05/2005 r.g.n. 2045/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato CONTALDI Mario;

udito l’avvocato GERARDIS Cristina;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

O.F., dipendente del Ministero della giustizia con funzioni di cancelliere, inquadrato nella posizione economica (OMISSIS), chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 10 maggio 2005, che confermando, sebbene con motivazione diversa, la decisione del tribunale di Torino, ha respinto la sua domanda nei confronti del Ministero della Giustizia volta ad accertare il suo diritto ad essere investito della qualifica e delle funzioni dirigenziali a far tempo dal giugno 2001 o dal luglio 2002, ordinando all’amministrazione di procedere al suo inquadramento nella qualifica dirigenziale e a corrispondergli ogni emolumento retributivo connesso alla qualifica dirigenziale.

Il ricorrente partecipò ad un concorso per 23 posti di dirigente dell’amministrazione giudiziaria indetto il 13 giugno 1997, classificandosi al centoquarantesimo posto.

L’amministrazione assegnò i 23 posti ai vincitori di concorso e successivamente assunse altri 59 soggetti collocati nella graduatoria concorsuale.

Tale assunzione avvenne in applicazione della L. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 24, comma 2-bis, recante: “Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia”.

L’ O. sosteneva di aver diritto all’assunzione, perchè il Ministero avrebbe dovuto applicare detta legge procedendo all’assunzione anche di altri candidati risultati idonei sino a comprendere anche la sua posizione.

Tanto il giudice di primo grado che la Corte d’Appello di Torino hanno respinto la sua domanda in tal senso.

L’ O. ricorre per cassazione articolando due motivi implicanti entrambi:

violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1-bis su richiamato e vizio di motivazione, che ha ulteriormente illustrato con memoria.

Il Ministero si difende con controricorso.

Il ricorso non è fondato.

La norma che disciplina la materia è che ha determinato il relativo contenzioso è costituita dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 24, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4. Il testo è il seguente:

“L’amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità” originariamente previsto in diciotto mesi, poi elevato a ventiquattro mesi.

Fra i vari problemi che pone l’interpretazione di tale norma, ve ne è uno preliminare, costituito dalla necessità di stabilire se la norma imponga all’amministrazione di procedere alla copertura della metà dei posti vacanti o, disponga, più semplicemente che, qualora e nella misura in cui l’amministrazione decida di provvedervi, esercitando un suo potere discrezionale, debba attingere alle graduatorie dei concorsi banditi nei due anni precedenti, facendole progressivamente scorrere in relazione al numero dei posti messi a concorso.

L’orientamento della Corte di cassazione è nel senso della seconda soluzione interpretativa. Gli argomenti a sostegno di tale soluzione sono stati compiutamente esposti in Cass., Sez. Lav., 14 dicembre 2009, n. 26166, cui si rinvia.

Questa fu la lettura in forza della quale il Tribunale respinse il ricorso. Non condivisa dalla Corte d’Appello che pervenne al medesimo risultato per altri motivi.

In forza di questa interpretazione il ricorso per cassazione deve essere rigettato, con correzione sul punto della motivazione della sentenza di secondo grado.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione al Ministero delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in 3.000,00 Euro per onorari di avvocato, oltre spese borsuali in Euro 10,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

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