Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6209 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24087/2019 proposto da:

O.E., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA

BONA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3764 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 2/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano del 2 agosto 2018 n. 3764, con la quale è stato rigettato il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale; il ricorso è stato proposto con atto notificato a mezzo PEC e spedito in data 14.7.2019.

Anche a prescindere dal sollevare rilievi circa la regolarità della notifica del ricorso (eseguita all’avvocatura distrettuale invece che a quella generale), deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente proposto.

La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 2.8.2018, mentre il ricorso è stato proposto il 14 luglio 2019, ampiamente al di là del termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., ed applicabile alla fattispecie, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado il 4 aprile 2016, e quindi dopo la data del 4 luglio 2009.

Irrilevante è la circostanza che l’avvenuto deposito della sentenza d’appello sia stato comunicato all’odierno ricorrente, secondo quanto da lui adombrato in ricorso (ma non documentato) solo il 7.2.2019.

Infatti, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia fatto registrare opinioni dissenzienti circa l’applicabilità dell’art. 327 c.p.c., comma 1, al termine per appellare le ordinanze pronunciate all’esito del primo grado del giudizio celebrato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. (applicabilità ammessa Sez. 3 – Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018, Rv. 649509-01, sul presupposto che il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo; ma negata da Sez. 2, Sentenza n. 14478 del 06/06/2018, Rv. 648976-01, sul presupposto che l’art. 702 quater c.p.c., fa espressamente decorrere il termine per appellare solo dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza di primo grado), quel che è indubitabile è che l’art. 702 quater c.p.c., quale che fosse l’interpretazione che di tale norma si ritiene preferibile, non s’applica al ricorso per cassazione, il quale non è oggetto d’alcuna previsione ad hoc quando ad essere impugnata in sede di legittimità sia una sentenza pronunciata in grado di appello all’esito d’un giudizio sommario.

Pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione, nei suddetti casi, resta sempre soggetto alla disciplina del termine c.d. “lungo” previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., insuscettibile di proroghe per il solo fatto che la comunicazione del deposito della sentenza d’appello, da parte della cancelleria, sia avvenuta in prossimità della (o dopo la) scadenza di esso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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