Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6208 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32272-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI MAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 2 luglio 2020, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di Euro 3.561,71 per T.f.r. oltre accessori, in favore di S.D., dipendente di CIS s.r.l., di cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento il 1 febbraio 2013, chiuso per mancanza di attivo (con decreto 4 aprile 2016), senza neppure accertamento dello stato passivo (per la verificata mancanza di attività acquisibili alla massa dei creditori), cui la lavoratrice si era tempestivamente insinuata;

2. la Corte territoriale condivideva la decisione del Tribunale, sull’assunto dell’applicabilità della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (di richiesta del lavoratore, qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, di pagamento del T.f.r. al Fondo di Garanzia, tenuto ad esso in assenza di contestazione, “sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito… le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficiente’) anche all’ipotesi di fallimento dichiarato (quale pubblica sanzione di insufficienza delle garanzie patrimoniali), tuttavia chiuso per mancanza di attivo, senza una verifica dei crediti; avendo il primo giudice accertato la documentazione del rapporto di lavoro e l’ammontare del T.f.r. non pagato, nonché l’impossibilità della lavoratrice di agire successivamente nei confronti della società datrice, cancellata dal registro delle imprese, né nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c., per insussistenza dei presupposti;

3. con atto notificato il 10 dicembre 2020 l’Inps ricorreva con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., cui la lavoratrice resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, anche in relazione all’art. 2495 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuta provata dalla lavoratrice l’insolvenza del proprio datore di lavoro, non soggetto a fallimento, in difetto di acquisizione di un titolo esecutivo e di esperimento di esecuzione nei suoi confronti, senza neppure un accertamento giudiziale del credito (anche in assenza della verifica dello stato passivo fallimentare) anteriore alla presentazione della domanda amministrativa al Fondo di Garanzia: neppure essendo accertabile incidentalmente nei confronti dell’Istituto, estraneo al rapporto di lavoro, ben potendo peraltro la lavoratrice procurarsi un titolo esecutivo nei confronti dei soci, successori della società estinta per effetto della cancellazione (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. secondo indirizzo consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente (Cass. 22 maggio 2007, n. 11945; Cass. 7 giugno 2007, n. 13305; Cass. 17 aprile 2015, n. 7877: tutte anche in caso di impedimento dell’esame di domanda di insinuazione per la previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo; ultimamente ribadito da: Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157);

3.1. in particolare, è stato ritenuto che la previsione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, debba trovare applicazione anche nel caso in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, abbia disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro prima ancora dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo: essendo sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben possa il lavoratore procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). E che, in casi del genere, il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutilmente dispendioso, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamento giurisdizionale della misura del T.f.r. dovuto in esito all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886; Cass. 19 febbraio 2021, n 4061; Cass. 9 dicembre 2021, n. 39157);

3.2. nel caso di specie, nessun accertamento di effettiva impossibilità di un’azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci (ai fini di una diligenza ordinariamente esigibile dal lavoratore: Cass. 7 luglio 2020, n. 14020) è stato compiuto dalla Corte territoriale, limitatasi ad una sostanziale presa d’atto “di ragioni ostative di carattere oggettivo che hanno impedito a S.D. di procurarsi un titolo giudiziario”, né “di elementi idonei a imputare alla lavoratrice una colposa inerzia nella tutela del proprio credito” (agli ultimi due capoversi di pg. 8 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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