Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6208 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4778-2015 proposto da:

D.F.C., C.V., D.F.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA V. NOMENTANA 251, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

PASQUALE DI PAOLA, giusta procura in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, AGENZIA DELLE

ENTRATE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2033/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e deposita n. 1 cartolina a/r n.

(OMISSIS) e copia della sentenza CTP di Palermo n. 6681/9/2015.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 2033/01/14, depositata il 5 giugno 2014, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, in accoglimento dell’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione di prime cure, – che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalle parti, odierne ricorrenti, annullando un avviso di rettifica e liquidazione col quale erano state liquidate le imposte di registro e ipocatastali dietro rideterminazione del valore di un terreno edificabile (di mq. 12.632), oggetto di compravendita conclusa il 9 febbraio 2007, – così quantificando in Euro 30,00 al mq., per la “intera superficie di mq. 14.982,00”, il valore di detto terreno.

Ha rilevato il giudice del gravame che:

– la pretesa impositiva sottesa all’atto impugnato non era sostenuta da “elementi sufficientemente idonei a confermare la corretta applicazione del metodo sintetico comparativo” adottato dall’amministrazione;

– le posizioni difensive delle parti appellate risultavano (anch’esse) sguarnite di prova in quanto “le contribuenti non hanno offerto elementi efficacemente probatori dei propri assunti”;

– sotto quest’ultimo profilo, nemmeno poteva ritenersi concludente la prodotta consulenza che, – nel dar conto della “congruità del prezzo dichiarato nel rogito”, – si risolveva in “enunciazioni teoriche… prive di opportuni calcoli estimativi” e difettava, per l’appunto, dei “necessari parametri e coefficienti che avrebbero dovuto supportare il calcolo di verifica”;

– per conseguenza, allora, “i prezzi unitari corretti dall’ufficio risultavano eccessivi” (inidonei allo scopo gli atti utilizzati a titolo comparativo in ragione o della loro sopravvenienza alla compravendita tassata ovvero della diversa ubicazione dei terreni hinc et inde considerati), così come “assai poco significativo… con riferimento alla considerevole superficie edificabile del terreno” risultava il prezzo indicato nell’atto di compravendita;

– doveva, pertanto, considerarsi “più equo” il “prezzo medio unitario del terreno in ragione di Euro/mq 30,00… e con riferimento all’intera superficie di mq. 14.982,00”, tenuto conto “delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene”.

2. – Ricorrono per la cassazione della sentenza C.V., D.F.C. e D.F.M., che articolano quattro motivi di ricorso, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e art. 52, deducendo, in sintesi, che, per un verso, l’Agenzia delle Entrate non aveva offerto prova dei dati fattuali esposti nella motivazione dell’atto impugnato (gli stessi atti utilizzati a titolo comparativo afferendo a terreni connotati da ben diverse caratteristiche, anche di ubicazione nel territorio del Comune di Cefalù) e, per il restante, che, a tal fine, nemmeno utilmente rilevavano gli (ulteriori) atti prodotti (a titolo comparativo) in corso di giudizio, atti questi che, oltretutto, non potevano “sanare il palese vizio della motivazione dell’atto impugnato”.

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sul rilievo che la pretesa impositiva, qual esplicitata dall’atto impugnato, si sostanziava della rettifica di valore con (esclusivo) riferimento al terreno edificabile ceduto (per mq. 12.632) laddove la gravata sentenza aveva rideterminato la base imponibile eccedendo i limiti (causa petendi) della rettifica (che, così, veniva estesa anche al terreno non edificabile dell’estensione di mq. 2.350).

Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., esponendo le ricorrenti che, – a fronte delle prove hinc et inde offerte e della disciplina sostanziale della fattispecie in contestazione, – il giudice del gravame aveva illegittimamente fatto ricorso a criteri di equità, e senza offrire “alcuna verificabile motivazione”.

Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, le ricorrenti denunciano, da ultimo, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, deducendo, in sintesi, che la gravata sentenza difettava di ogni motivazione quanto alle ragioni postevi a fondamento e si risolveva in un percorso ricostruttivo del tutto contraddittorio ed incongruo, tale da non consentire l’individuazione di dette ragioni giustificative.

2. – Il secondo ed il quarto motivo, il cui esame congiunto, – in ragione della loro connessione e delle conseguenti implicazioni sul decisum, – assorbe i residui motivi di ricorso, sono fondati e vanno accolti.

3. – Com’è inequivoco, alla stessa stregua di quanto riporta la gravata sentenza, l’atto impugnato recava rettifica del valore di un terreno compravenduto per la (sola) parte relativa alle superfici edificabili (dell’estensione di mq. 12.632), con esclusione, dunque, delle residue superfici (pari a mq. 2.350) che avevano destinazione agricola.

Così delimitato l’oggetto (e la stessa causa petendi) della rettifica, la gravata sentenza, – che, come si è anticipato, ha rideterminato il valore venale del bene compravenduto anche in relazione alle superfici che erano rimaste estranee alla ripresa fiscale, – è, allora, incorsa nella denunciata violazione di legge (art. 112 c.p.c.) perchè, – ed in relazione alle superfici compravendute rispetto alle quali la rettifica non era stata esercitata, – ha attribuito un bene della vita (maggiori imposte di registro e ipocatastali) che non formava oggetto di contestazione e che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi estraneo al giudizio.

Come in più occasioni rimarcato dalla Corte, difatti, la pretesa impositiva risultante dall’atto impugnato delimita (per petitum e causa petendi) l’oggetto del giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e rispetto al quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale (cfr., ex plurimis, Cass., 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., 2 luglio 2014, n. 15026, in motivazione; Cass., 28 giugno 2012, n. 10806; Cass., 29 ottobre 2008, n. 25909).

4. – Le Sezioni Unite della Corte hanno rilevato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, “come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza ” della motivazione.” (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

Rileva, poi, la Corte che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice; laddove “Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è… quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).” (così Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).

4.1 – La gravata sentenza, così come denunciano le ricorrenti, ha in effetti definito il giudizio senza dar conto (di fatto) di alcun criterio decisorio, e con particolare riferimento agli elementi probatori posti a fondamento della pretesa impositiva, delle posizioni difensive assunte dalle contribuenti e della stessa rideterminazione del valore venale del bene (elementi, questi, tutti esaminati senz’alcuna effettiva specificazione contenutistica).

Il decisum (in totale anomia di riferimenti ai corrispondenti criteri di decisione) si è, così, risolto (anche) in un percorso contraddittorio, – nel momento in cui, ritenuti inaffidabili i dati probatori offerti dalle parti, ciò non di meno, si è ritenuto di poter rideterminare la base imponibile delle imposte in contestazione in relazione a quelle stesse “caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene” che, giustappunto, rinvenivano dalle sole prove offerte dalle parti del giudizio (non essendone state assunte altre ex officio iudicis), – e del tutto apparente (quanto, in particolare, a queste ultime “caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene” che, come appena rilevato, sono rimaste del tutto inespresse).

Il contenuto della gravata sentenza, così, non risulta in alcun modo verificabile, – quanto alle sue premesse ed alle tratte conclusioni, – nè ripercorribile, sotto il profilo logico degli accertamenti posti a fondamento della decisione; e, per di più, sconta, come si è appena rilevato, l’indebita estensione degli accertamenti a profili fattuali non implicati dalla pretesa impositiva (la ridetta superficie di terreno agricolo non interessata dall’avviso di rettifica e liquidazione), così che ne riesce enfatizzato il vizio di motivazione in difetto (anche qui) di ogni perimetrazione delle ridette “caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene” (in tesi) poste a fondamento della decisione.

5. – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia.

PQM

La Corte, accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 marzo 2020

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