Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6207 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31494-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA

PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IURI CHIRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 23 giugno 2020, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, che, respingendone l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da M.V. dallo stesso Tribunale, l’aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.173,66 per ultime tre mensilità e T.f.r. oltre accessori;

2. essa condivideva la decisione del Tribunale, ravvisando la sussistenza dei presupposti per la prestazione del Fondo di Garanzia, reputando sufficiente il pignoramento mobiliare negativamente esperito dal predetto, in esito al decreto ingiuntivo ottenuto in danno del datore di lavoro, ben potendone il giudice civile, in sede di opposizione ad esso, incidentalmente accertare l’assenza dei requisiti di fallibilità (nel caso di specie: in base all’entità del credito del lavoratore non integrante la soglia stabilita dall’art. 15 L. Fall., u.c.);

3. con atto notificato il 4 dicembre 2020 l’Inps ricorreva con due motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso;

5. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, commi 2 e 5, della L. n. 297 del 1982, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, dell’art. 15 L. Fall. (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 13 e successivamente dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 4), in riferimento all’art. 34 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto possibile accertare la non fallibilità del datore di lavoratore, istante la prestazione del Fondo di Garanzia, in via incidentale da parte del giudice civile ordinario, in base alla semplice allegazione della titolarità dal lavoratore di un credito inferiore alla soglia (minima legale al suddetto fine) di Euro 30.000,00, anziché dal giudice fallimentare, in base all’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare (primo motivo); violazione del combinato disposto della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, commi 1 e 2, art. 2, dell’art. 15 L. Fall. (nel testo sostituito come detto), anche in relazione all’art. 2697 c.c., all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto non assoggettabile al fallimento il datore di lavoro di un prestatore istante la prestazione del Fondo di Garanzia, semplicemente in base alla non contestazione dell’inferiorità del suo credito alla soglia minima di fallibilità di Euro 30.000,00 (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parzialmente fondati;

3. giova ribadire come, a superamento di un indirizzo per il quale l’espressione “non soggetto alle disposizioni del A.D. n. 267 del 1942” (quale condizione di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, a norma della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5), sia per le sue condizioni soggettive sia per ragioni ostative di carattere oggettivo, comprensive anche dell’ipotesi di rigetto dell’istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore dell’art. 15 L. Fall., u.c., implicasse il suo necessario accertamento in esito all’istruttoria prefallimentare regolata dall’art. 15 cit., per essere quello funzionalmente competente alla dichiarazione di fallimento (in particolare: Cass. 6 settembre 2018, n. 21734; Cass. 5 agosto 2020, n. 17649), questa Corte abbia ritenuto che un tale accertamento di fallibilità possa essere compiuto anche dal giudice ordinario, in via incidentale ai sensi dell’art. 34 c.p.c.;

3.1. premessa, infatti, l’autonomia della natura previdenziale e non retributiva delle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell’ambito di un rapporto assicurativo contributivo – previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, essa ha correttamente distinto il piano dell’accertamento dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, di competenza funzionale del Tribunale fallimentare (esigente il computo del limite minimo di fallibilità in relazione al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, quale condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo il superamento del limite, pertanto non oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, ma della verifica officiosa del Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell’istruttoria prefallimentare: Cass. 19 luglio 2016 n. 14727; Cass. 25 giugno 2018, n. 16683), dal diverso piano della prova di tali requisiti, “nel senso che… non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l’intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall’art. 15 L. Fall., u.c.; in questo senso” dovendo essere “rimarcato che il lavoratore assicurato, che, adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro, chieda l’intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto”, sicché “il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda” (così in motivazione: Cass. 28 gennaio 2020, n. 1887; nello stesso senso: Cass. 17 febbraio 2020, n. 3907; Cass. 28 aprile 2020, nn. 8258 e 8259; 10 agosto 2020, n. 16858);

3.2. tanto doverosamente ribadito, nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente escluso, sotto il profilo della prova specificamente censurato dal ricorrente con il secondo motivo, il requisito di fallibilità, ai fini della ricorrenza dei presupposti di erogazione della prestazione del Fondo di Garanzia, ritenendo per sé solo sufficiente un credito del lavoratore inferiore alla soglia di Euro 30.000,00 (al secondo capoverso di pg. 3 della sentenza);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto nei superiori sensi, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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